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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26250/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La vicenda nasce da denunce presentate da una persona, con il coinvolgimento della figlia e della nipote, nei confronti di due altri privati, denunce ritenute in sede penale integranti calunnia. Dopo un’assoluzione in secondo grado, annullata dalla Cassazione ai soli effetti civili, il giudizio è stato riassunto davanti alla Corte d’appello di Bologna. Nel frattempo la persona originariamente imputata è deceduta; il giudice di rinvio ha ritenuto sussistente l’illecito civile, ma ha escluso una responsabilità personale delle due convenute sopravvissute, condannandole invece come eredi della defunta, pur con una formulazione poi corretta in sede di errore materiale. Le ricorrenti principali hanno censurato: 1) la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale condannato una delle due come erede, nonostante la qualità di erede spettasse solo all’altra; 2) ancora l’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione secondo cui non vi sarebbe stata domanda risarcitoria nei confronti della dante causa, poiché la parte civile non si sarebbe costituita nei suoi confronti nel procedimento penale; 3) la violazione delle norme processuali penali invocate in relazione alle richieste formulate nel precedente giudizio di legittimità, sostenendo che la domanda di declaratoria di non doversi procedere per morte dell’imputata implicasse rinuncia alla costituzione di parte civile. I controricorrenti/ricorrenti incidentali hanno proposto quattro motivi: in particolare hanno denunciato la violazione dell’intangibilità della sentenza di cassazione di rinvio, lamentando che la Corte d’appello si fosse discostata senza adeguata motivazione dall’accertamento della Cassazione precedente, la quale aveva valorizzato dichiarazioni confessorie e indizi di diretto coinvolgimento delle ricorrenti principali; hanno inoltre contestato la notifica del ricorso, l’asserito difetto di interesse della parte ricorrente principale e una statuizione incompleta sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo del ricorso incidentale e, per l’effetto, infondato il secondo motivo del ricorso principale: il giudice di rinvio, vincolato dalla precedente sentenza di annullamento che aveva già evidenziato elementi probatori rilevanti a carico delle due convenute, non poteva limitarsi ad escludere apoditticamente una loro responsabilità diretta senza confrontarsi con tali prove e senza motivare il dissenso. Ha invece dichiarato infondato il primo motivo principale, preso atto della rinuncia conseguente alla correzione dell’errore materiale, e ha respinto il terzo motivo principale, affermando che la richiesta di non doversi procedere per la morte dell’imputata non equivale a rinuncia alla domanda civile. Gli ulteriori motivi incidentali sono stati respinti o ritenuti assorbiti. Il giudizio si conclude quindi con accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso principale e cassazione con rinvio, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale nella parte decisiva relativa alla violazione del vincolo derivante dalla precedente sentenza di cassazione, ha rigettato il ricorso principale nei motivi residui, e ha disposto la cassazione con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, affinché rivaluti la responsabilità civile tenendo conto degli elementi probatori già evidenziati dalla precedente decisione di legittimità e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità e di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte esclude la violazione sul punto relativo alla domanda civile contro la dante causa, mentre rileva il difetto di adeguata motivazione del giudice di rinvio rispetto ai limiti posti dalla precedente cassazione.

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione dell’errore materiale resa in corso di causa rende superflua la decisione sul primo motivo del ricorso principale.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al motivo, intervenuta in memoria a seguito di correzione dell’errore materiale, non richiede formalità equivalenti alla rinuncia al ricorso, poiché si tratta di scelta tecnica rimessa al difensore.

  • art. 523 c.p.p.

    Invocato dalle ricorrenti principali in relazione alle richieste formulate nel precedente giudizio di cassazione; la Corte esclude che la richiesta di non doversi procedere per morte dell’imputata comporti rinuncia alla domanda civile.

  • art. 82 c.p.p.

    Richiamato insieme all’art. 523 c.p.p. per sostenere una pretesa rinuncia alla costituzione di parte civile; la Corte respinge tale lettura.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile di rinvio conseguente ad annullamento ai soli effetti civili, il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto e alla valutazione degli elementi probatori già evidenziati dalla Corte di cassazione; non può limitarsi a una motivazione apodittica che eluda il confronto con tali risultanze.
  • Quando la Corte di cassazione abbia annullato una decisione per erronea valutazione del materiale istruttorio, il giudice di rinvio è tenuto a riesaminare le prove indicate come rilevanti e a spiegare in modo puntuale l’eventuale diverso apprezzamento.
  • La richiesta, nel precedente giudizio di legittimità, della declaratoria di non doversi procedere per morte dell’imputato non equivale, di per sé, a rinuncia alla costituzione di parte civile né alla domanda risarcitoria nei confronti dell’erede nel successivo giudizio civile di rinvio.
  • La correzione dell’errore materiale può eliminare l’interesse a coltivare un motivo di ricorso volto a contestare la sola svista sulla qualità soggettiva della parte, rendendo la censura superflua.
  • La nullità della notificazione del ricorso è sanata dalla costituzione della parte intimata, anche quando la costituzione avvenga al solo fine di eccepire il vizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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