Cassazione Penale, Sentenza n. 19100/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a Diego Postorino per il reato di tentata estorsione continuata aggravata in concorso con Vazzana Giovanni e altri non identificati. Il ricorso deduceva: carenza e illogicità della gravità indiziaria (sostenuta soprattutto sulle dichiarazioni della persona offesa, Salvatore Melissari), omissione di riqualificazione della condotta in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, inesistenza o insufficienza delle aggravanti di "metodo mafioso" e di "agevolazione mafiosa" nonché dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n.3 cod. pen., e infine errori nella valutazione delle esigenze cautelari e nella scelta della misura carceraria ritenuta sproporzionata rispetto al ruolo ritenuto marginale del ricorrente.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, reiterazione e manifestata infondatezza. Ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (art. 274 lett. b) e c) c.p.p.) in relazione alla tentata estorsione aggravata. La Corte ha richiamato i limiti dell'esame in sede di cassazione sulle misure cautelari (divieto di riesame dei fatti salvo manifesta illogicità), ha ritenuto idonea la valutazione della credibilità della persona offesa effettuata dal giudice di merito e ha condiviso la ricostruzione che esclude la riqualificazione nella fattispecie meno grave dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione delle aggravanti connesse al "metodo mafioso" e all'agevolazione mafiosa alla luce del contesto e della caratura criminale del ricorrente e del coindagato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; è stato disposto l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai fini di legge. Decisione resa il 25/03/2026.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen. (lett. b) e c))
Norme richiamate in relazione alle esigenze cautelari: il tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e il pericolo di reiterazione del reato sulla base della gravità del fatto e del contesto di criminalità organizzata
art. 628 cod. pen. (estorsione) e comma 3, n. 3
La condotta è stata ricondotta alla tentata estorsione; la circostanza aggravante (persona appartenente ad associazione mafiosa) è stata ritenuta applicabile ai fatti contestati
art. 629 cod. pen. (tentata estorsione e aggravanti)
Richiamato per la configurazione della fattispecie di tentata estorsione e per la valutazione delle aggravanti, anche in rapporto all'art. 628
art. 416-bis.1 cod. pen. (metodo mafioso / agevolazione mafiosa)
Interpretata in senso estensivo: è sufficiente che la condotta evochi la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso o che l'agente abbia agito nella convinzione di apportare un vantaggio all'organizzazione; può operare anche se non tutti i concorrenti siano membri dell'associazione
Richiamato fra le norme penali evocate nell'impianto accusatorio (rilevanza ai fini delle pene e delle circostanze aggravanti)
Norma processuale citata nel ricorso ma non determinante: rientra nel complesso delle disposizioni richiamate per dedurre vizi di motivazione
Richiamata nel ricorso tra le norme processuali invocate per censurare motivazione e applicazione della misura
Norma penale menzionata nella lista di riferimenti normativi allegati al motivo di ricorso
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento per cassazione a seguito dell'inammissibilità dell'impugnazione
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione applicata con ordine di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti relativi alla detenzione del ricorrente
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato: non è consentito riesaminare i fatti o proporre una diversa valutazione probatoria se non in presenza di manifesta illogicità o violazione di norme specifiche.
- La valutazione della credibilità della persona offesa è prerogativa del giudice di merito; in sede di legittimità può essere censurata solo se emergono contraddizioni manifeste nella motivazione.
- La distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni si fonda principalmente sull'elemento psicologico: nell'estorsione l'agente mira a conseguire un profitto sapendo della ingiustizia della pretesa; nell'esercizio arbitrario l'agente agisce nella convinzione (anche se erronea) di vantarne un diritto.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta quando la condotta evoca la forza intimidatrice dell'associazione mafiosa o induce nella vittima la sottomissione tipica del contesto mafioso; non è necessario che tutti i concorrenti siano formalmente membri dell'associazione.
- Per contestare efficacemente misure cautelari occorre produrre censure concrete e specifiche sulle norme applicate o dimostrare manifesta illogicità: argomentazioni meramente alternative di tipo probatorio o ricostruzioni fattuali non sono ammissibili in cassazione.
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