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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 04/06/2024 della Corte d'Appello di Bari che aveva respinto la domanda di indennizzo per ingiusta detenzione relativa agli arresti domiciliari subiti dal 29/10/2019 al 20/04/2020; il ricorrente contestava, ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. e), il difetto e l'illogicità della motivazione in relazione all'art.314 c.p.p., sostenendo l'assenza di dolo e di colpa grave (aveva fornito spiegazioni sulla destinazione 'canapa light', test di laboratorio, consulenza tecnica di parte con percentuali di THC spesso inferiori allo 0,5%), mentre la Corte d'Appello aveva ritenuto che esistesse una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo in ragione dell'acquisto e detenzione ai fini di commercializzazione di ingente quantitativo (circa 100 kg) e dell'omessa verifica preventiva e comunicazione degli organi di polizia, anche alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite del 30/05/2019.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto della domanda di riparazione. Ha condiviso la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui il ricorrente deteneva materiale con rilevante efficacia drogante (cinque reperti idonei a ricavare 3.581 dosi) e agiva da professionista del settore senza adottare le necessarie cautele (analisi preventiva dei campioni, comunicazioni), nonostante la pronuncia delle Sezioni Unite già depositata. Per tali ragioni è stata ritenuta sussistente la colpa grave, causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo; è stata altresì disposta la condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art.314 cod. proc. pen. (riparazione per ingiusta detenzione)

    Il diritto all'indennizzo è escluso quando l'interessato abbia concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve valutare autonomamente se la condotta dell'istante abbia ingenerato la falsa apparenza di configurabilità di un illecito penale.

  • art.315 cod. proc. pen. (competenza del giudice della riparazione)

    Indica il giudice competente: la Corte d'Appello adita ai fini della riparazione; la decisione di merito è stata richiamata e confermata dalla Cassazione.

  • art.530, comma 2, cod. proc. pen. (formula di assoluzione)

    La sentenza di assoluzione con formula prevista dall'art.530 c.p.p. dà titolo all'azione di riparazione, ma non esclude automaticamente l'applicabilità della causa ostativa (colpa grave) se il richiedente ha contribuito a creare l'apparenza di illiceità.

  • art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (disciplina penale sugli stupefacenti)

    La commercializzazione di derivati della cannabis può integrare il reato previsto da tale norma, anche quando il contenuto di THC è basso, salvo che i derivati siano concretamente privi di efficacia drogante.

  • Legge 2 dicembre 2016, n.242 (canapa industriale) - art.4, commi 5 e 7

    qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge

    La legge tutela la coltivazione di varietà iscritte ma non legittima automaticamente la commercializzazione dei derivati; la Corte ha interpretato la norma come operante una clausola di esclusione di responsabilità limitata all'agricoltore e non estensibile alla commercializzazione, la quale resta soggetta alla disciplina penale se i prodotti non sono privi di efficacia drogante.

  • Sezioni Unite, n.30475 del 30/05/2019 (Castignani)

    la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art.73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art.4, commi 5 e 7, legge n.242/2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa

    La pronuncia chiarisce che la commercializzazione dei derivati della cannabis può integrare illecito penale anche se il THC è basso, fatto salvo il caso in cui sia dimostrata l'assenza di efficacia drogante; tale orientamento, già depositato prima degli acquisti contestati, impone maggior cautela agli operatori del settore.

  • Giurisprudenza della Cassazione richiamata (es. Sez. Un. 13/12/1995 Sarnataro; Sez.4 3/6/2010 Davoli; Sez.4 22/9/2016 La Fornara ecc.)

    Principi richiamati: distinzione tra accertamento penale e valutazione per la riparazione; il giudice della riparazione può rivalutare fatti processuali ai fini dell'indennizzo ma non può ritenere provati fatti che il giudice penale non ha ritenuto provati; la condotta dell'istante va valutata ex ante per verificare se abbia creato l'apparenza di illiceità.

Massime di principio

  • Il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione può essere escluso se l'interessato ha contribuito, con dolo o colpa grave, a creare l'apparenza di un reato (comportamenti anteriori o successivi alla misura vanno valutati).
  • Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma ed ex ante: non reinquadra penalmente i fatti ma verifica se la condotta dell'istante ha agevolato l'adozione della misura cautelare.
  • Per operatori e professionisti del settore 'canapa' valgono standard di diligenza più elevati: acquistare o detenere ingenti quantitativi per commercializzazione richiede cautele preventive (analisi di laboratorio prima della commercializzazione, comunicazioni/trasparenza), soprattutto dopo pronunce giurisprudenziali chiarificatrici.
  • La legge n.242/2016 tutela la coltivazione di specifiche varietà ma non autorizza in via automatica la commercializzazione dei derivati; la commercializzazione resta valutata alla luce del principio di offensività (assenza di efficacia drogante).
  • In pratica, chi si trovi nella medesima situazione (assoluzione per non costituire reato dopo detenzione) deve dimostrare non solo l'assenza di responsabilità penale ma anche di aver agito con la diligenza richiesta per evitare che la sua condotta generasse l'apparenza di reato; altrimenti il giudice può escludere l'indennizzo per colpa grave.

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