Cassazione Penale, Ordinanza n. 05623/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., il Tribunale di Roma ha applicato all'imputato la pena concordata per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e contestando il giudizio di comparazione effettuato dal giudice. La Corte ha però rilevato che il ricorso era proposto contro una sentenza di patteggiamento richiesta dopo il 3 agosto 2017, quindi soggetta ai limiti di impugnabilità introdotti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che non consentono di dedurre in cassazione il vizio concernente il mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo dedotto non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate su istanza successiva al 3 agosto 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.
regola il patteggiamento; la decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti.
non ammette tale impugnazione per il vizio qui dedotto
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento richieste dopo il 3 agosto 2017, escludendo il vizio relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
la doglianza sul mancato rilievo di cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione nei casi disciplinati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
può essere dichiarata senza formalità di procedura
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità procedurali.
segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma
prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo assenza di colpa.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
individua il reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di patteggiamento.
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000
richiamata ai fini della valutazione dell'eventuale esclusione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate su istanza presentata dopo il 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è soggetto ai limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con conseguente inammissibilità dei motivi non compresi nel catalogo legale.
- Non è più deducibile con ricorso per cassazione il vizio di motivazione relativo all'omessa verifica, da parte del giudice del patteggiamento, dell'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando operi il regime restrittivo introdotto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dichiararla senza formalità di procedura e condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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