Cassazione Penale, Ordinanza n. 05647/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito, senza entrare nel merito della responsabilità, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva ridotto la pena inflitta all'imputato alla reclusione di un anno e due mesi e alla multa di euro 2.000 in relazione a cessioni di sostanza stupefacente. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, denunciando violazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che non sarebbe stata certa l'identificazione dell'autore delle cessioni contestate. La Suprema Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva desunto la responsabilità dalle ripetute cessioni risultanti da messaggi WhatsApp e conversazioni Telegram, e ha qualificato la censura come meramente reiterativa di doglianze già dedotte in appello e già motivatamente respinte, dunque generica e inammissibile.
Norme richiamate
art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309/1990
Disposizione posta a base della condanna, relativa alla fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309/1990
Norma evocata per la qualificazione giuridica del fatto e per la determinazione della pena, ridotta in appello.
sentenza Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per il criterio secondo cui la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende non va applicata quando la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella specie tale presupposto è stato escluso.
Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri
Richiamata per il principio di inammissibilità del ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi già proposti in appello e motivatamente respinti, nonché per la genericità delle doglianze non specificamente confrontate con la sentenza impugnata.
S.U. n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli
Richiamata per il principio di specificità estrinseca del ricorso per cassazione, che deve confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico le stesse doglianze già formulate in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura di vizio di motivazione sulla responsabilità è inammissibile quando non si confronta con gli specifici elementi probatori valorizzati dai giudici di merito, soprattutto se la decisione impugnata è sorretta da argomentazioni logiche e coerenti.
- L'utilizzo di messaggi di messaggistica istantanea e conversazioni telematiche può costituire base argomentativa per ritenere l'imputato autore di cessioni di stupefacenti, se il giudice di merito ne trae una motivazione congrua e logicamente apprezzabile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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