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Ordinanza

Ordinanza n. 1895/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 24 febbraio 2026 di comunicazione di avvenuta annotazione nel Casellario Informatico, Area B, della ditta Marsal Restauri SRL per risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento;

Giustizia amministrativa202602645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di avvenuta annotazione nell'Area B del Casellario informatico ANAC per risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui ANAC ha comunicato l'inserimento nell'Area B del Casellario informatico degli operatori economici di un'annotazione relativa alla risoluzione, per grave inadempimento dell'appaltatore, di un contratto pubblico da parte del Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata. L'ordinanza non espone i singoli motivi di ricorso e non anticipa valutazioni definitive sulle questioni di rito o di merito.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha accolto né respinto in via definitiva la domanda cautelare. Ha rilevato che le questioni sottese al ricorso necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito e che, in assenza di un pregiudizio imminente, le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato la trattazione del merito all'udienza pubblica del 21 luglio 2026, compensando integralmente le spese della fase cautelare in ragione della novità di alcune questioni.

Norme richiamate

  • art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023

    Costituisce la base normativa richiamata per l'annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici relativa alla risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice, quando ravvisa l'esigenza di un'approfondita valutazione nel merito e non sussiste un pregiudizio imminente, di tutelare provvisoriamente la parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva.

Massime di principio

  • Quando le questioni poste a fondamento di una domanda cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria e non è ravvisabile un pregiudizio imminente, il giudice amministrativo può omettere la sospensione dell'atto e fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una forma di tutela cautelare adeguata quando la prossimità della decisione definitiva consente di evitare un pregiudizio imminente senza anticipare la valutazione delle questioni di rito e di merito.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACQualificazione delle imprese e SOATutela cautelare
RamiAutorità indipendenti e regolazioneContratti pubblici
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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