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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25594/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il correntista aveva introdotto un giudizio chiedendo la rideterminazione del saldo di un conto corrente, assumendo che alcuni addebiti fossero illegittimi perché effettuati in base a clausole contrattuali nulle, e domandando la ripetizione dell’indebito. Il tribunale aveva dichiarato la nullità di alcune clausole, ma aveva respinto la domanda restitutoria; la corte d’appello aveva confermato il rigetto osservando che, su un "conto aperto", non era tecnicamente configurabile un pagamento ripetibile, poiché la restituzione presuppone un pagamento, e i versamenti in conto destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento non integravano, in quel caso, una rimessa solutoria. Con l’unico motivo di ricorso il correntista denunciava la violazione dell’art. 2033 c.c., sostenendo che la domanda di ripetizione dell’indebito non sarebbe proponibile finché il conto corrente non sia chiuso; il ricorso però non confrontava correttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla sola apertura del conto, ma sull’assenza, nel caso concreto, di un pagamento in senso tecnico e sulla mancata indicazione della natura solutoria dei versamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte d’appello non avesse affermato un principio assoluto di improponibilità dell’azione di ripetizione su conto ancora aperto, ma avesse invece escluso, nel caso concreto, la configurabilità di un pagamento ripetibile. La censura di legittimità non si è confrontata con questa reale ratio decidendi e, inoltre, dal ricorso non emergeva la natura dei versamenti effettuati sul conto. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    L’azione di ripetizione dell’indebito presuppone un pagamento non dovuto; nei rapporti di conto corrente rilevano solo le rimesse aventi natura solutoria. La sola circostanza che il conto sia ancora aperto non impedisce, in astratto, la proponibilità dell’azione, ma occorre verificare la presenza di un pagamento in senso tecnico.

  • art. 1823, comma 1, c.c.

    La Corte lo richiama per spiegare che, a conto chiuso, venendo meno l’indisponibilità dei singoli crediti, il saldo diviene esigibile e l’azione di indebito può tradursi in un effettivo obbligo di rimborso della banca.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Viene richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell’azione di ripetizione di indebito relativa a un rapporto di conto corrente non è decisiva, di per sé, la circostanza che il conto sia ancora aperto: ciò che conta è se i versamenti contestati abbiano natura di pagamento solutorio.
  • La ripetizione dell’indebito oggettivo presuppone sempre la prova di un pagamento in senso tecnico e della sua non debenza; in difetto di tale allegazione e dimostrazione, la domanda non può essere accolta.
  • Se il conto corrente è ancora in essere, l’azione di indebito, quando riguardi rimesse solutorie, può incidere sulla ricostruzione del dare-avere e sulla determinazione del saldo; il rimborso effettivo alla banca diviene, invece, attuale solo a conto chiuso.
  • In cassazione, il motivo deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura del fondamento effettivo della decisione comporta inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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