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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36080/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Milano del 24 marzo 2026, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 4 febbraio 2025. Il Tribunale lo aveva dichiarato responsabile, al capo a), della violazione di sigilli aggravata dal nesso teleologico, per essersi introdotto in un cantiere sottoposto a sequestro a Lentate sul Seveso, al fine di commettere il reato contestato al capo b), e lo aveva condannato a sette mesi di reclusione e 250 euro di multa. Al capo b) era contestato il tentato furto aggravato di nove rotoli di guaina, caricati nell’autovettura e non sottratti definitivamente per l’intervento della Guardia di Finanza; per tale capo il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità. Il primo motivo denunciava travisamento della fotografia n. 3, ritenuta dalla difesa raffigurante soltanto cartelli ordinari di cantiere, e violazione di legge sull’elemento soggettivo della violazione di sigilli e sull’errore sul fatto ex art. 47 c.p.; secondo il ricorrente, la prova fotografica non dimostrava che l’imputato conoscesse la natura giudiziaria del vincolo. Il secondo motivo contestava il diniego delle attenuanti generiche, deducendo che non fosse stata adeguatamente considerata la condotta processuale collaborativa, avendo l’imputato ammesso di aver preso e caricato i rotoli pur negando l’ingresso nell’area e la consapevolezza del sequestro. Il terzo motivo lamentava omessa pronuncia e motivazione sulla richiesta di sostituzione dei sette mesi di reclusione con pena pecuniaria sostitutiva, nonostante la pena rientrasse nei limiti quantitativi previsti dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato: la responsabilità non dipendeva dalla sola fotografia, ma da una pluralità convergente di elementi, tra cui la deposizione diretta del teste sulla cartellonistica, la recinzione alterata in corrispondenza dell’unico accesso, il rinvenimento nell’auto dei nove rotoli corrispondenti a quelli presenti nell’area sequestrata e l’inverosimiglianza della versione difensiva. La Corte ha inoltre escluso che la censura dimostrasse un travisamento decisivo e ha ritenuto corretta la ricostruzione della consapevolezza del vincolo; la condotta processuale alternativa non bastava a configurare l’errore sul fatto. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche era motivato dai plurimi precedenti, anche della stessa indole, e dall’assenza di elementi positivi e di concreti segni di ravvedimento. L’ammissione della materiale presa dei rotoli non equivaleva a confessione del reato né a ravvedimento, e la difesa non aveva indicato elementi positivi tali da rendere illogica la valutazione di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto ammissibile ma infondato: benché la sentenza d’appello non contenesse un autonomo paragrafo sulla pena pecuniaria sostitutiva, il Tribunale aveva svolto una valutazione espressa ai sensi dell’art. 58 della legge n. 689 del 1981, e le motivazioni delle due sentenze conformi si integravano. La conferma integrale e la condivisione dei criteri valutativi di primo grado consentivano di ricavare il rigetto implicito della richiesta; non sussisteva quindi un’omissione motivazionale tale da giustificare l’annullamento.

Norme richiamate

  • art. 349 c.p.

    Sotto il profilo oggettivo, l’art. 349 cod. pen. tutela la funzione di custodia e conservazione espressa dal vincolo. Il sigillo non deve necessariamente consistere in un contrassegno materiale tipico: sono sufficienti simboli, cartelli o altri segni esteriori idonei a manifestare la volontà dell’autorità di rendere indisponibile la cosa.

    La violazione di sigilli può configurarsi anche in assenza di un contrassegno materiale tipico, quando simboli, cartelli o altri segni esteriori rendano percepibile il vincolo imposto dall’autorità; può inoltre rilevare una condotta che frustri la funzione del vincolo, come l’introduzione nell’area o l’uso incompatibile del bene.

  • art. 47 c.p.

    L’errore sul fatto esclude il dolo quando risulti effettivamente configurabile alla luce delle circostanze accertate; non è sufficiente contrapporre alla ricostruzione giudiziale la versione dell’imputato, già motivatamente ritenuta inverosimile.

    L’errore sul fatto esclude il dolo soltanto se risulta concretamente configurabile in base ai fatti accertati; la mera prospettazione di una versione alternativa già ritenuta inverosimile non è sufficiente.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche assolvono una funzione di adeguamento della pena alle peculiarità del caso, ma non costituiscono un diritto dell’imputato e non conseguono alla sola assenza di ulteriori elementi negativi, al contrario il loro riconoscimento presuppone l’allegazione di elementi positivi meritevoli di considerazione.

    Le attenuanti generiche non spettano automaticamente e richiedono l’allegazione di elementi positivi meritevoli di considerazione; il giudice può motivarne il diniego indicando gli aspetti decisivi, senza esaminare analiticamente ogni parametro.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti i parametri dell’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti decisivi; per di più anche un solo elemento di particolare rilievo può giustificare il diniego e i precedenti penali possono assumere valore decisivo nel giudizio sulla personalità, purché la motivazione ne renda riconoscibile l’incidenza.

    Nella valutazione del trattamento sanzionatorio non è necessaria una disamina analitica di ciascun parametro: è sufficiente motivare sui fattori decisivi, e i precedenti possono assumere valore determinante se ne è spiegata l’incidenza.

  • art. 58 legge n. 689 del 1981

    Dopo aver rilevato che la pena concretamente irrogata rientrava nei limiti quantitativi stabiliti dagli artt. 20-bis cod. pen. e 53 della legge n. 689 del 1981, il primo giudice aveva richiamato il potere discrezionale previsto dall’art. 58 della medesima legge e i criteri indicati dall’art. 133 cod. pen. Aveva quindi escluso che le pene sostitutive fossero maggiormente idonee, rispetto alla pena detentiva, ad assicurare la rieducazione dell’imputato e a prevenire la commissione di ulteriori reati.

    L’accesso entro i limiti quantitativi non rende automatica la sostituzione: il giudice deve valutare, secondo i criteri rilevanti, se la pena sostitutiva sia adeguata alle finalità rieducative e preventive; la motivazione di tale valutazione può risultare dal corpo argomentativo unitario delle sentenze di merito conformi.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    In tema di travisamento della prova, in ossequio a quanto chiarito da questa Corte, il vizio deducibile ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., ricorre laddove la motivazione introduca un’informazione inesistente nel contenuto della prova oppure ometta un dato decisivo, purché l’errore sia immediatamente verificabile, specificamente indicato e capace di disarticolare l’intero ragionamento decisorio.

    Il travisamento della prova è deducibile quando la motivazione attribuisce alla prova un contenuto inesistente o omette un dato decisivo e l’errore è specificamente indicato, immediatamente verificabile e idoneo a disarticolare il ragionamento; non basta contestare una diversa lettura o il peso attribuito alla prova.

  • art. 616 c.p.p.

    Il ricorso dev’essere, conclusivamente, rigettato. Segue ex lege a norma dell’art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il travisamento della prova deducibile in cassazione ricorre solo se la motivazione attribuisce alla prova un contenuto inesistente o omette un dato decisivo, con errore specificamente indicato, immediatamente verificabile e capace di disarticolare il ragionamento; non è sufficiente proporre una lettura alternativa o contestare il peso probatorio attribuito dal giudice di merito.
  • La violazione di sigilli non richiede necessariamente un contrassegno materiale tipico: sono sufficienti segni esteriori idonei a manifestare il vincolo dell’autorità. Quando il vincolo mira a impedire accesso o uso, può integrarlo anche una condotta che ne frustri la funzione senza materiale rimozione o rottura dei sigilli.
  • Per la violazione di sigilli il dolo richiede la coscienza e volontà della condotta incompatibile con il vincolo e la consapevolezza della sua provenienza dall’autorità; tale consapevolezza può essere desunta dalle circostanze concrete, valutate nel loro insieme.
  • L’errore sul fatto esclude il dolo soltanto quando sia effettivamente configurabile alla luce dei fatti accertati; non basta la versione alternativa dell’imputato se è stata motivatamente ritenuta inverosimile.
  • Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell’imputato e presuppongono l’allegazione di elementi positivi meritevoli di considerazione. Il giudice può negarle indicando i fattori decisivi, anche i precedenti penali, senza esaminare analiticamente tutti i parametri di commisurazione.
  • L’esercizio del diritto di difesa o la scelta di negare l’addebito non possono, di per sé, essere valutati come indice di maggiore colpevolezza; ciò non impedisce che il diniego delle attenuanti sia fondato autonomamente su precedenti e assenza di elementi positivi.
  • Nel giudizio di doppia conforme, le motivazioni di primo e secondo grado possono integrarsi in un unico corpo argomentativo quando il giudice d’appello condivide l’impostazione della prima decisione e valuta le censure secondo criteri omogenei. Una carenza espositiva della sentenza d’appello non determina un vizio se la ragione della decisione è ricostruibile dalla lettura unitaria delle pronunce.
  • La richiesta di pena sostitutiva può risultare implicitamente rigettata quando la motivazione di primo grado abbia svolto una valutazione specifica dei relativi presupposti e la sentenza d’appello confermi integralmente quella decisione, condividendone la valutazione; il silenzio autonomo della sentenza di secondo grado non comporta allora, di per sé, omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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