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Sentenza

Sentenza del 26/05/2017 n. 13346 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà verificare la situazione alla luce dei principi indicati, esaminare il merito della controversia e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che aveva confermato l'inammissibilità del ricorso introduttivo, ritenendo necessaria l'assistenza di un difensore abilitato. Il ricorso denunciava la violazione degli articoli 10, 12, 14 e 18 del D.Lgs. n. 546 del 1992. La Corte ha ritenuto che, nelle controversie tributarie di valore superiore a 2.582,28 euro, l'assenza iniziale di un difensore tecnico non comporta automaticamente l'inammissibilità: il giudice deve prima ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica entro un termine. Nel caso concreto, la società aveva comunque provveduto spontaneamente a nominare un difensore durante il giudizio di primo grado.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5

    Nelle controversie tributarie oltre la soglia prevista, la parte deve essere assistita da un difensore abilitato; tuttavia, la mancanza iniziale dell'assistenza non determina automaticamente l'inammissibilità.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, commi 3 e 4

    Il ricorso tributario privo dell'assistenza tecnica richiesta può essere regolarizzato. L'inammissibilità può essere dichiarata soltanto se la parte non ottempera all'ordine del presidente della commissione di munirsi di difensore entro il termine assegnato.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 14

    Le disposizioni riguardano, rispettivamente, la legittimazione e la rappresentanza nel processo tributario e le modalità di partecipazione delle parti; la Corte le richiama nel quadro della disciplina dell'assistenza tecnica e della regolare instaurazione del giudizio.

  • Art. 370 c.p.c.

    L'Agenzia delle entrate si è costituita in cassazione esclusivamente per l'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000

    Ha fornito un'interpretazione adeguatrice della disciplina processuale tributaria, imponendo che l'inammissibilità per difetto di assistenza tecnica sia preceduta da un ordine di regolarizzazione rivolto alla parte.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l'assistenza tecnica è obbligatoria, la presentazione iniziale del ricorso senza difensore non comporta di per sé l'inammissibilità immediata.
  • Il giudice deve normalmente assegnare alla parte un termine per regolarizzare la propria posizione nominando un difensore abilitato.
  • L'inammissibilità può essere dichiarata se la parte non rispetta l'ordine di regolarizzazione, non semplicemente perché il ricorso era stato originariamente presentato senza assistenza tecnica.
  • La nomina spontanea del difensore durante il giudizio di primo grado può impedire la sanzione dell'inammissibilità, purché siano rispettate le altre condizioni processuali.
  • In casi analoghi è opportuno verificare il valore della controversia, l'esistenza di un ordine giudiziale di munirsi di difensore e il rispetto del relativo termine prima di concludere per l'inammissibilità.

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