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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01353/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato l'atto come ricorso per cassazione, ma lo ha dichiarato inammissibile de plano per difetto di legittimazione del difensore, non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata era stata condannata dal Tribunale alla sola pena di euro 100 di ammenda per il reato di porto di coltello in violazione della normativa sulle armi, con confisca del coltello sequestrato. La difesa ha proposto impugnazione avverso la sentenza. La Corte rileva però che la decisione di condanna alla sola ammenda è inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p.; la presenza della confisca non muta tale regime, operando l'art. 579, comma 3, c.p.p. L'impugnazione va quindi qualificata come ricorso per cassazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto da un difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, con applicazione degli artt. 613, comma 1, e 610, comma 5-bis, c.p.p., oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda è inappellabile; eventuali misure di sicurezza patrimoniali o reali, come la confisca, non trasformano il regime dell'impugnazione.
  • Quando l'appello è proposto contro una decisione inappellabile, l'atto deve essere qualificato come ricorso per cassazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se sottoscritto o proposto da un difensore privo dell'iscrizione all'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità de plano è legittima quando il difetto di legittimazione emerge ictu oculi dagli atti.
  • In caso di inammissibilità per colpa della parte ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi

Testo integrale

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