Cassazione Penale, Sentenza n. 13177/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico) presso un'abitazione a Vizzini. Il ricorrente deduce vizio motivazionale: sostiene ruolo marginale nei fatti, condizione di quasi incensurato, la disponibilità a trasferirsi in provincia distante per eseguire gli arresti domiciliari, il decorso di circa 8 mesi di carcerazione preventiva e l'installazione del braccialetto elettronico come idonei a escludere il pericolo di reiterazione e a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; censura inoltre l'uso, in motivazione, del comportamento altrui (interazione con un soggetto sottoposto a misura) per giustificare il mantenimento della custodia.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: ha confermato l'operatività della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati contestati (artt. 73 e 74 DPR 309/1990), valorizzando il precedente specifico dell'imputato, il ruolo attribuito allo stesso (lavorazione e preparazione della sostanza per lo spaccio), la continuità dell'attività nonostante interventi di polizia e la concreta rilevanza dell'interazione con altro soggetto agli arresti domiciliari come indice di noncuranza delle misure. Ha inoltre affermato che il mero decorso del tempo non è di per sé idoneo a far venir meno le esigenze cautelari e che la disponibilità di un domicilio in provincia diversa e l'adozione del braccialetto elettronico non sono elementi decisivi, in assenza di fatti nuovi idonei a incidere sulla valutazione cautelare. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi degli artt. 616 c.p.p. e sono stati dati gli avvisi di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per talune fattispecie di reato (in particolare reati in materia di stupefacenti): nel caso concreto la Corte ha ritenuto la presunzione operante e non superata dalle allegazioni difensive in assenza di elementi nuovi e specifici.
Criteri per la misura cautelare: la Corte richiama che l'individuazione del pericolo di reiterazione deve basarsi su elementi concreti; tuttavia nel caso è stata ritenuta la persistenza di tali esigenze.
Richiamato in relazione alla dedotta carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto la motivazione conforme ai requisiti di legge.
artt. 73 e 74, D.P.R. 309/1990
Fattispecie contestate (illecita detenzione e traffico di stupefacenti e ipotesi associative): la gravità dei fatti e la natura associativa hanno rafforzato la valutazione della necessità della custodia cautelare in carcere.
art. 17 e art. 75, D.P.R. 309/1990
Norme relative alle autorizzazioni e alle ipotesi escluse: richiamate nella ricostruzione fattuale per precisare la natura illecita dell'attività contestata.
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Limiti nella esposizione dei motivi d'appello: il ricorrente ha allegato il motivo unico nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att.; tuttavia la Corte lo ha ritenuto generico e insufficiente.
Richiamato nella contestazione come circostanza relativa al concorso di persone nel reato; utilizzato per inquadrare la responsabilità penale concorrente.
Previsione relativa alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e alla mancata colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità: applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
art. 94, c. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Avvisi da fornire al ricorrente: la Corte ha dato gli avvisi previsti dalla norma.
Massime di principio
- Per i reati di rilevanza (in particolare quelli in materia di stupefacenti e associativi) opera una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 3 c.p.p.; il difensore deve fornire fatti nuovi, concreti e specifici per superarla.
- Il semplice decorso del tempo di carcerazione preventiva o la generica affermazione di ruolo marginale non sono, di per sé, idonei a far venir meno le esigenze cautelari: occorrono elementi che dimostrino un effettivo mutamento del rischio (es. cessazione di contatti illeciti, prova della non operatività nel territorio, elementi nuovi di fatto).
- La disponibilità di un domicilio distante o l'installazione del controllo elettronico non garantiscono automaticamente l'accoglimento della misura alternativa; il giudice valuta complessivamente la concretezza delle misure e il rischio residuo di reiterazione.
- Precedenti specifici, anche se unici, e il ruolo concreto assunto nell'organizzazione (es. lavorazione/fornitura della sostanza) pesano significativamente nella valutazione del pericolo di reiterazione.
- Comportamenti o interazioni con soggetti sottoposti a misure cautelari possono essere considerati indici di inidoneità alle misure meno afflittive se dimostrano noncuranza o possibilità di elusione del controllo; la difesa dovrà controprodurre elementi concreti che neutralizzino tali indici.
- Per ottenere una modifica della misura cautelare è utile allegare e documentare fatti nuovi e specifici (es. cambio di residenza effettivo e provabile, misure di controllo rafforzate, elementi che dimostrino l'interruzione dei rapporti con il circuito criminale) e spiegare perché tali fatti incidono sulla valutazione dei rischi prevista dagli artt. 274 e 275 c.p.p.
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