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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5804/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Logiudice Forni impugnava la sentenza d'appello che aveva condannato la stessa a rimborsare a Nicotra gli importi pagati per la manleva, denunciando in primo luogo la violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c. nn. 5 e 3): la tardiva costituzione di Nicotra in primo grado (con conseguente decadenza dalle domande riconvenzionali) e la mancata dichiarazione di inammissibilità della domanda di manleva per tardività. Altri motivi, poi assorbiti, censuravano la valutazione del danno e l'attendibilità dei testimoni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso di Logiudice Forni, ritenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di manleva per tardività della costituzione di Nicotra. Per effetto di ciò è stata cassata la parte della sentenza impugnata relativa all'accoglimento della domanda di manleva; la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2 c.p.c., dichiarando inammissibile la domanda di manleva proposta da Nicotra nei confronti di Logiudice Forni. Il ricorso incidentale di Nicotra (sulle censure relative alla liquidazione del danno) è stato rigettato: la valutazione delle prove testimoniali in appello è insindacabile in Cassazione e la liquidazione equitativa del danno è stata ritenuta corretta. Sono state regolate le spese processuali: Nicotra condannato a corrispondere a Logiudice le spese dei gradi di merito (in favore di Logiudice) e a Procopio le spese del giudizio di cassazione; sono state approvate le liquidazioni esplicite degli importi e richiamati gli obblighi relativi al contributo unificato (art.13 DPR 115/2002).

Norme richiamate

  • art. 166 c.p.c.

    Regola i termini per la costituzione in giudizio; la Corte rileva che la tardiva costituzione di Nicotra ha determinato la decadenza dalle domande riconvenzionali e impone l'esame dell'eccezione di inammissibilità.

  • art. 167 c.p.c.

    Collegato all'art.166, conferma la decadenza relativa alle domande riconvenzionali in caso di costituzione tardiva; la Corte ne trae rilievo per l'inammissibilità della domanda di manleva non tempestiva.

  • art. 183, comma 6, n.1 c.p.c.

    Riferito alla memoria e alle eccezioni processuali; la Corte constata che l'eccezione di tardività era stata tempestivamente sollevata nella memoria ex art.183 e doveva essere valutata dal giudice d'appello.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Fondamento di censura per omesso esame di fatto decisivo e violazione di norme di diritto: la Cassazione accoglie il vizio ex n.5 (omesso esame) con richiamo anche al n.3 per alcune censure, ritenendo che il giudice d'appello omise di affrontare l'eccezione processuale rilevante.

  • art. 1226 c.c.

    Norma che consente la liquidazione equitativa del danno; la Corte ritiene legittimo l'uso del criterio equitativo da parte della Corte d'appello quando la prova del quantum è difficile.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamata assieme ad art.1226 come base per la liquidazione equitativa del danno da parte del giudice del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Attribuisce al giudice poteri istruttori e discrezionali; la liquidazione equitativa è considerata esercizio della discrezionalità di merito, non sindacabile in Cassazione se correttamente motivata.

  • art. 384, comma 2 c.p.c.

    Permette alla Corte di Cassazione, quando l'accoglimento del motivo non richiede nuovi accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito: la Corte ha dichiarato inammissibile la domanda di manleva senza rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per gli effetti sul contributo unificato a carico del ricorrente incidentale; la Corte accerta la sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento, se dovuto.

  • art. 337 c.p.c.

    Richiamato in relazione ad un procedimento inibitorio per il quale è stata riconosciuta la condanna accessoria a carico di Nicotra (ulteriori euro 1.000).

Massime di principio

  • Le eccezioni processuali sulla tempestività della costituzione e delle domande riconvenzionali (art.166 e 167 c.p.c.) devono essere esaminate dal giudice di appello anche se non trattate in primo grado, e l'omesso esame può comportare cassazione per vizio di motivazione/omesso esame (art.360 c.p.c.).
  • La domanda di manleva può essere dichiarata inammissibile se proposta tardivamente a causa della decadenza processuale derivante da costituzione fuori termine del resistente; chi vuol ottenere la manleva deve vigilare sulla regolarità processuale delle proprie eccezioni e costituirsi tempestivamente.
  • La Cassazione non sindaca la valutazione di attendibilità e congruenza delle prove testimoniali svolte in sede di merito (soprattutto se acquisite in appello); tali valutazioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono in genere insindacabili in sede di legittimità.
  • La liquidazione equitativa del danno (art.1226 e 2056 c.c.) è ammessa quando sia provata l'esistenza del danno ma risulti impossibile o difficoltoso determinare l'ammontare preciso; il criterio è esercizio di discrezionalità del giudice di merito e sarà conforme se adeguatamente motivato.
  • Se la Cassazione accoglie motivi che non richiedono nuovi accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito ex art.384, comma 2 c.p.c., evitando il rinvio e pronunciando direttamente sull'inammissibilità della domanda censurata.
  • Le spese seguono la soccombenza: la pronuncia sulla mancata manleva comporta l'adeguamento delle condanne alle spese tra le parti, con possibile ristoro in favore della parte che ottiene l'annullamento della condanna accessoria.

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