Cassazione Civile, Sentenza n. 5804/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Logiudice Forni impugnava la sentenza d'appello che aveva condannato la stessa a rimborsare a Nicotra gli importi pagati per la manleva, denunciando in primo luogo la violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c. nn. 5 e 3): la tardiva costituzione di Nicotra in primo grado (con conseguente decadenza dalle domande riconvenzionali) e la mancata dichiarazione di inammissibilità della domanda di manleva per tardività. Altri motivi, poi assorbiti, censuravano la valutazione del danno e l'attendibilità dei testimoni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso di Logiudice Forni, ritenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di manleva per tardività della costituzione di Nicotra. Per effetto di ciò è stata cassata la parte della sentenza impugnata relativa all'accoglimento della domanda di manleva; la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2 c.p.c., dichiarando inammissibile la domanda di manleva proposta da Nicotra nei confronti di Logiudice Forni. Il ricorso incidentale di Nicotra (sulle censure relative alla liquidazione del danno) è stato rigettato: la valutazione delle prove testimoniali in appello è insindacabile in Cassazione e la liquidazione equitativa del danno è stata ritenuta corretta. Sono state regolate le spese processuali: Nicotra condannato a corrispondere a Logiudice le spese dei gradi di merito (in favore di Logiudice) e a Procopio le spese del giudizio di cassazione; sono state approvate le liquidazioni esplicite degli importi e richiamati gli obblighi relativi al contributo unificato (art.13 DPR 115/2002).
Norme richiamate
Regola i termini per la costituzione in giudizio; la Corte rileva che la tardiva costituzione di Nicotra ha determinato la decadenza dalle domande riconvenzionali e impone l'esame dell'eccezione di inammissibilità.
Collegato all'art.166, conferma la decadenza relativa alle domande riconvenzionali in caso di costituzione tardiva; la Corte ne trae rilievo per l'inammissibilità della domanda di manleva non tempestiva.
Riferito alla memoria e alle eccezioni processuali; la Corte constata che l'eccezione di tardività era stata tempestivamente sollevata nella memoria ex art.183 e doveva essere valutata dal giudice d'appello.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Fondamento di censura per omesso esame di fatto decisivo e violazione di norme di diritto: la Cassazione accoglie il vizio ex n.5 (omesso esame) con richiamo anche al n.3 per alcune censure, ritenendo che il giudice d'appello omise di affrontare l'eccezione processuale rilevante.
Norma che consente la liquidazione equitativa del danno; la Corte ritiene legittimo l'uso del criterio equitativo da parte della Corte d'appello quando la prova del quantum è difficile.
Richiamata assieme ad art.1226 come base per la liquidazione equitativa del danno da parte del giudice del merito.
Attribuisce al giudice poteri istruttori e discrezionali; la liquidazione equitativa è considerata esercizio della discrezionalità di merito, non sindacabile in Cassazione se correttamente motivata.
Permette alla Corte di Cassazione, quando l'accoglimento del motivo non richiede nuovi accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito: la Corte ha dichiarato inammissibile la domanda di manleva senza rinvio.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per gli effetti sul contributo unificato a carico del ricorrente incidentale; la Corte accerta la sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento, se dovuto.
Richiamato in relazione ad un procedimento inibitorio per il quale è stata riconosciuta la condanna accessoria a carico di Nicotra (ulteriori euro 1.000).
Massime di principio
- Le eccezioni processuali sulla tempestività della costituzione e delle domande riconvenzionali (art.166 e 167 c.p.c.) devono essere esaminate dal giudice di appello anche se non trattate in primo grado, e l'omesso esame può comportare cassazione per vizio di motivazione/omesso esame (art.360 c.p.c.).
- La domanda di manleva può essere dichiarata inammissibile se proposta tardivamente a causa della decadenza processuale derivante da costituzione fuori termine del resistente; chi vuol ottenere la manleva deve vigilare sulla regolarità processuale delle proprie eccezioni e costituirsi tempestivamente.
- La Cassazione non sindaca la valutazione di attendibilità e congruenza delle prove testimoniali svolte in sede di merito (soprattutto se acquisite in appello); tali valutazioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono in genere insindacabili in sede di legittimità.
- La liquidazione equitativa del danno (art.1226 e 2056 c.c.) è ammessa quando sia provata l'esistenza del danno ma risulti impossibile o difficoltoso determinare l'ammontare preciso; il criterio è esercizio di discrezionalità del giudice di merito e sarà conforme se adeguatamente motivato.
- Se la Cassazione accoglie motivi che non richiedono nuovi accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito ex art.384, comma 2 c.p.c., evitando il rinvio e pronunciando direttamente sull'inammissibilità della domanda censurata.
- Le spese seguono la soccombenza: la pronuncia sulla mancata manleva comporta l'adeguamento delle condanne alle spese tra le parti, con possibile ristoro in favore della parte che ottiene l'annullamento della condanna accessoria.
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