Cassazione Civile, Sentenza n. 5792/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli eredi chiedevano la restituzione del dipinto "Paesaggio versione anemica con smalto e anima" sostenendo che l'opera fosse stata consegnata in comodato dal pittore Mario Schifano (tramite la Galleria Marconi) alla Galleria Nazionale e quindi detenuta senza titolo. I resistenti hanno dedotto che l'opera appartenesse a un collezionista anonimo (iniziali A.U.), che la Galleria Marconi fosse stata soltanto depositaria e che, per interventi di possesso e mancata richiesta di restituzione, si fosse verificata interversio possessionis con conseguente usucapione. I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione, lamentando in particolare: travisamento della prova e violazione delle norme sulla confessione (artt. 2730, 2733, 2735 c.c.), vizio di motivazione (art. 132 n.4 c.p.c., art. 111 Cost.), violazioni in tema di contratto di comodato e usucapione (artt. 1803, 1809, 1810, 1811, 1141, 1161 c.c. ecc.), e, infine, nullità della sentenza per composizione del collegio con giudice onorario in violazione della legge n. 98/2013 e dell'art. 106 Cost.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato i motivi del ricorso, pronunciando che: (i) il cosiddetto "travisamento della prova" non è in generale sindacabile in Cassazione come autonoma categoria di vizio di legittimità; l'errore percettivo sul fatto probatorio (svista) trova rimedio nella revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.; se invece il fatto probatorio è stato oggetto di controversia e su di esso la sentenza ha effettivamente pronunciato, il vizio va dedotto ai sensi dell'art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale; (ii) nel caso concreto la Corte d'appello aveva motivatamente escluso che le lettere del 1967 e 2012 avessero valore confessorio e aveva valorizzato altri elementi probatori, con motivazione adeguata al "minimo costituzionale"; pertanto i motivi sono stati dichiarati infondati o inammissibili e la pronuncia di merito è stata confermata. Conclusione pratica: ricorso respinto; vittoria della resistente.
Norme richiamate
La revocazione per errore di fatto è il rimedio istituzionale per la svista o l'errore percettivo (supposizione di un fatto incontrovertibilmente escluso o l'inesistenza di un fatto positivamente stabilito) risultante dagli atti; dunque il "travisamento" per svista va dedotto in revocazione e non in Cassazione.
Ai nn. 4 e 5 sono ricondotti i mezzi di Cassazione utilizzabili quando sussista omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti o violazione di norme: se il fatto probatorio era controverso e sul punto la sentenza si è pronunciata, il vizio va dedotto secondo tali numeri (n.4 per violazione di norme, n.5 per omesso esame di fatto decisivo), ma non si può ampliare la portata del controllo di legittimità fino a trasformarlo in un riesame di merito.
Obbligo del giudice di fondare la decisione sulle prove offerte dalle parti: l'interpretazione che voleva estendere tale norma per consentire la cassazione per travisamento è stata respinta; non giustifica una sindacabilità estesa in Cassazione del cosiddetto travisamento della prova.
Norme sulla confessione: la Corte d'appello ha valutato che le lettere citate non avevano i requisiti formali e sostanziali per costituire dichiarazioni confessorie (es. destinatario, riferimento univoco al fatto sfavorevole) e quindi non potevano avere efficacia di piena prova a favore dei ricorrenti.
Richiamata nel contesto delle regole sul possesso e sui diritti reali nella discussione sull'interversio possessionis; la Corte ha richiamato i principi secondo cui il mutamento di titolo possessorio e l'usucapione richiedono specifiche condizioni probatorie.
art. 1161 c.c. (secondo comma)
Richiamato dai resistenti in relazione alla disciplina dell'usucapione e alla possibilità che il bene, non rivendicato, sia passato in disponibilità della GNAM; la Corte ha però valutato che la domanda di usucapione era inammissibile in appello e che mancano elementi probatori idonei a confermarla.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito rispettasse il 'minimo costituzionale' e quindi non fosse sindacabile ai sensi di questa norma.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in tema di effettività della tutela giurisdizionale; le Sezioni Unite hanno però ritenuto che l'assetto processuale e i rimedi previsti (revocazione, articoli 360 c.p.c.) siano compatibili con il principio dell'effettività della tutela.
articoli 62-72 legge n. 98/2013
Norme che regolano attribuzioni a magistrati onorari: la censura costituzionale mossa dai ricorrenti relativa alla partecipazione del giudice onorario come relatore è stata ritenuta infondata nei termini prospettati; la mera presenza di giudice onorario non ha determinato nullità automatica della sentenza.
Richiamato in riferimento all'inammissibilità di introdurre in appello una domanda nuova (es. usucapione) che non fosse stata proposta in primo grado; la Corte ha confermato il profilo di inammissibilità.
Massime di principio
- Il "travisamento della prova" inteso come semplice svista o errore percettivo sul fatto probatorio (es. documenti non considerati o fraintesi per evidente svista) non si deduce in Cassazione ma con l'azione di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.; usare prima questo rimedio quando ricorrono i presupposti.
- Se il fatto probatorio è stato oggetto di dibattito processuale e la sentenza si è effettivamente pronunciata su di esso, il vizio può essere dedotto in Cassazione nei limiti degli artt. 360, nn. 4 e 5 c.p.c. (omesso esame di fatto decisivo o violazione di norme), non per una rilettura di merito.
- La valutazione sulla natura confessoria di una dichiarazione/documento è una valutazione di merito; la Corte di legittimità controlla soltanto che la motivazione del giudice di merito rispetti il minimo costituzionale, non che la rivaluti ex novo.
- Le doglianze che mirano al mero riesame delle risultanze probatorie o della ricostruzione del fatto da parte del giudice d'appello sono, di norma, inammissibili in Cassazione; occorre inquadrarle nei rimedi corretti (appello, revocazione, art.360 ove applicabile).
- Le contestazioni in merito all'interversio possessionis e all'usucapione richiedono prova puntuale; eccezioni sulla titolarità (es. appartenenza ad un terzo) possono essere decisive e devono essere valutate nel merito, non trasformate in motivi di cassazione sul presunto travisamento.
- Le impugnazioni basate sulla composizione del collegio (Giudice onorario) richiedono una specifica dimostrazione della illegittimità o dell'effettivo vizio procedurale; la mera presenza di un giudice onorario non determina automaticamente la nullità della sentenza.
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