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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5792/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli eredi chiedevano la restituzione del dipinto "Paesaggio versione anemica con smalto e anima" sostenendo che l'opera fosse stata consegnata in comodato dal pittore Mario Schifano (tramite la Galleria Marconi) alla Galleria Nazionale e quindi detenuta senza titolo. I resistenti hanno dedotto che l'opera appartenesse a un collezionista anonimo (iniziali A.U.), che la Galleria Marconi fosse stata soltanto depositaria e che, per interventi di possesso e mancata richiesta di restituzione, si fosse verificata interversio possessionis con conseguente usucapione. I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione, lamentando in particolare: travisamento della prova e violazione delle norme sulla confessione (artt. 2730, 2733, 2735 c.c.), vizio di motivazione (art. 132 n.4 c.p.c., art. 111 Cost.), violazioni in tema di contratto di comodato e usucapione (artt. 1803, 1809, 1810, 1811, 1141, 1161 c.c. ecc.), e, infine, nullità della sentenza per composizione del collegio con giudice onorario in violazione della legge n. 98/2013 e dell'art. 106 Cost.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato i motivi del ricorso, pronunciando che: (i) il cosiddetto "travisamento della prova" non è in generale sindacabile in Cassazione come autonoma categoria di vizio di legittimità; l'errore percettivo sul fatto probatorio (svista) trova rimedio nella revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.; se invece il fatto probatorio è stato oggetto di controversia e su di esso la sentenza ha effettivamente pronunciato, il vizio va dedotto ai sensi dell'art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale; (ii) nel caso concreto la Corte d'appello aveva motivatamente escluso che le lettere del 1967 e 2012 avessero valore confessorio e aveva valorizzato altri elementi probatori, con motivazione adeguata al "minimo costituzionale"; pertanto i motivi sono stati dichiarati infondati o inammissibili e la pronuncia di merito è stata confermata. Conclusione pratica: ricorso respinto; vittoria della resistente.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto è il rimedio istituzionale per la svista o l'errore percettivo (supposizione di un fatto incontrovertibilmente escluso o l'inesistenza di un fatto positivamente stabilito) risultante dagli atti; dunque il "travisamento" per svista va dedotto in revocazione e non in Cassazione.

  • art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Ai nn. 4 e 5 sono ricondotti i mezzi di Cassazione utilizzabili quando sussista omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti o violazione di norme: se il fatto probatorio era controverso e sul punto la sentenza si è pronunciata, il vizio va dedotto secondo tali numeri (n.4 per violazione di norme, n.5 per omesso esame di fatto decisivo), ma non si può ampliare la portata del controllo di legittimità fino a trasformarlo in un riesame di merito.

  • art. 115, c.p.c.

    Obbligo del giudice di fondare la decisione sulle prove offerte dalle parti: l'interpretazione che voleva estendere tale norma per consentire la cassazione per travisamento è stata respinta; non giustifica una sindacabilità estesa in Cassazione del cosiddetto travisamento della prova.

  • artt. 2730, 2733, 2735 c.c.

    Norme sulla confessione: la Corte d'appello ha valutato che le lettere citate non avevano i requisiti formali e sostanziali per costituire dichiarazioni confessorie (es. destinatario, riferimento univoco al fatto sfavorevole) e quindi non potevano avere efficacia di piena prova a favore dei ricorrenti.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamata nel contesto delle regole sul possesso e sui diritti reali nella discussione sull'interversio possessionis; la Corte ha richiamato i principi secondo cui il mutamento di titolo possessorio e l'usucapione richiedono specifiche condizioni probatorie.

  • art. 1161 c.c. (secondo comma)

    Richiamato dai resistenti in relazione alla disciplina dell'usucapione e alla possibilità che il bene, non rivendicato, sia passato in disponibilità della GNAM; la Corte ha però valutato che la domanda di usucapione era inammissibile in appello e che mancano elementi probatori idonei a confermarla.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito rispettasse il 'minimo costituzionale' e quindi non fosse sindacabile ai sensi di questa norma.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di effettività della tutela giurisdizionale; le Sezioni Unite hanno però ritenuto che l'assetto processuale e i rimedi previsti (revocazione, articoli 360 c.p.c.) siano compatibili con il principio dell'effettività della tutela.

  • articoli 62-72 legge n. 98/2013

    Norme che regolano attribuzioni a magistrati onorari: la censura costituzionale mossa dai ricorrenti relativa alla partecipazione del giudice onorario come relatore è stata ritenuta infondata nei termini prospettati; la mera presenza di giudice onorario non ha determinato nullità automatica della sentenza.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in riferimento all'inammissibilità di introdurre in appello una domanda nuova (es. usucapione) che non fosse stata proposta in primo grado; la Corte ha confermato il profilo di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il "travisamento della prova" inteso come semplice svista o errore percettivo sul fatto probatorio (es. documenti non considerati o fraintesi per evidente svista) non si deduce in Cassazione ma con l'azione di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.; usare prima questo rimedio quando ricorrono i presupposti.
  • Se il fatto probatorio è stato oggetto di dibattito processuale e la sentenza si è effettivamente pronunciata su di esso, il vizio può essere dedotto in Cassazione nei limiti degli artt. 360, nn. 4 e 5 c.p.c. (omesso esame di fatto decisivo o violazione di norme), non per una rilettura di merito.
  • La valutazione sulla natura confessoria di una dichiarazione/documento è una valutazione di merito; la Corte di legittimità controlla soltanto che la motivazione del giudice di merito rispetti il minimo costituzionale, non che la rivaluti ex novo.
  • Le doglianze che mirano al mero riesame delle risultanze probatorie o della ricostruzione del fatto da parte del giudice d'appello sono, di norma, inammissibili in Cassazione; occorre inquadrarle nei rimedi corretti (appello, revocazione, art.360 ove applicabile).
  • Le contestazioni in merito all'interversio possessionis e all'usucapione richiedono prova puntuale; eccezioni sulla titolarità (es. appartenenza ad un terzo) possono essere decisive e devono essere valutate nel merito, non trasformate in motivi di cassazione sul presunto travisamento.
  • Le impugnazioni basate sulla composizione del collegio (Giudice onorario) richiedono una specifica dimostrazione della illegittimità o dell'effettivo vizio procedurale; la mera presenza di un giudice onorario non determina automaticamente la nullità della sentenza.

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