Cassazione Civile, Sentenza n. 5859/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sul cosiddetto "transfer pricing" domestico per le cessioni nel 1999 dalla società del nord (poi Heidelberg Italia) alla consorella meridionale Macchingraf Sud: la contribuente aveva applicato un ricarico del 4% che l'Amministrazione riteneva inidoneo a remunerare i costi (avrebbe dovuto essere 10%), con conseguente rettifica e maggiori imposte (IRPEF e IRAP). Dopo fasi processuali: la CTP accolse il contribuente; la Cassazione, con sentenza di rinvio n.17995/2013, stabilì che l'art.9 TUIR trova applicazione anche nel transfer pricing interno e rinviò; la CTR, nel giudizio successivo, ritenne antieconomica la politica di ricarico del 1999 (anche in considerazione dell'andamento economico degli anni successivi e della perdita dei benefici fiscali e successiva incorporazione della controllata) e accolse l'appello dell'Agenzia. Contro tale pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione su quattro motivi (retroattività di norma interpretativa, mancata considerazione di elementi forniti, omesso esame di documenti decisivi, applicazione non mitigata delle sanzioni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della contribuente. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti e quattro i motivi: la norma interpretativa sopravvenuta (d.lgs. 147/2015, art.5) non travolge il principio applicato nel rinvio relativo all'art.9 TUIR; la CTR ha motivato adeguatamente valutando l'antieconomicità delle operazioni in base agli elementi contabili e alla evoluzione successiva; le doglianze sui documenti prodotti dal contribuente si riducono a richieste di rivalutazione dei fatti di merito, non sindacabili in sede di legittimità; la modifica normativa in tema di sanzioni non vale automaticamente come lex mitior senza che la parte dimostri l'applicabilità concreta. Conseguentemente il giudice di legittimità ha confermato l'accoglimento dell'appello dell'Agenzia da parte della CTR, condannando la ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 9 (TUIR)
"per valore normale...si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti..."
L'art. 9 è utilizzabile come criterio generale per valutare le operazioni infragruppo anche tra società residenti in Italia: impone il riferimento al valore normale e può essere strumento per accertare manovre sui prezzi e verificare l'antieconomicità delle operazioni domestiche.
D.P.R. n. 917/1986, art. 110 (TUIR)
L'art. 110 è la disciplina sul transfer pricing internazionale; la norma interpretativa sopravvenuta (d.lgs. 147/2015) ha limitato l'ambito di applicazione dell'art.110 alle operazioni internazionali, ma questo non esclude l'applicazione dell'art.9 al transfer pricing domestico.
D.lgs. 15 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 2
"la disposizione di cui all'art. 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi ... si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato"
Si tratta di una norma di interpretazione autentica che esclude l'automatismo dell'art.110 per le operazioni domestiche, ma non incide sull'art.9 e sul principio di valore normale invocato dalla Corte per il transfer pricing interno.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lettera d
La valutazione dell'antieconomicità può costituire presupposto per un accertamento analitico-induttivo: l'anomalia rispetto ai prezzi di mercato giustifica l'accertamento fiscale e l'onere probatorio a carico del contribuente per dimostrare la conformità.
Codice civile, artt. 2497 e 2634, comma 3
L'eventuale giustificazione dell'operazione in funzione dell'interesse di gruppo richiede che chi la invoca dimostri vantaggi compensativi per la controllata, ai sensi delle norme sul gruppo e sull'operato degli amministratori.
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e sue modifiche (d.lgs. n. 158/2015)
La modifica delle soglie sanzionatorie non si applica automaticamente come lex mitior salvo che sia provata l'effettiva applicabilità concreta della sanzione ridotta; la sola invocazione dello ius superveniens non basta.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (contributo unificato)
La Corte ha ravvisato i presupposti processuali per la declaratoria dell'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo se dovuto, come richiesto dalla normativa richiamata.
Massime di principio
- Per le operazioni infragruppo tra società residenti in Italia il riferimento principale per verificare la correttezza dei corrispettivi è l'art. 9 TUIR (valore normale): il transfer pricing domestico può essere valutato alla stregua di manovre sui prezzi.
- L'art. 110 TUIR, rivolto al transfer pricing internazionale, non impedisce l'applicazione dell'art. 9 per i rapporti tra soggetti residenti; una norma interpretativa sopravvenuta sull'art.110 non annulla il principio del valore normale.
- Onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare elementi di anomalia (prezzi lontani dal valore normale); una volta dimostrata l'anomalia, il contribuente deve provare la conformità ai valori di mercato o l'esistenza di un legittimo interesse di gruppo compensato da vantaggi per la controllata.
- L'antieconomicità dell'operazione (es. prezzi che non remunerano i costi, trend negativi post-operazione, perdita di benefici fiscali, successiva ristrutturazione/incorporazione) può legittimare l'accertamento fiscale analitico-induttivo.
- La giustificazione fondata sul "interesse del gruppo" richiede prova che eventuali pregiudizi alla singola controllata siano compensati da vantaggi effettivi e documentabili (non è sufficiente una generica affermazione).
- Modifiche normative successive (ius superveniens) e norme interpretative non producono automaticamente effetti favorevoli al contribuente; occorre verificare la concreta applicabilità e non è consentita in Cassazione una nuova valutazione dei fatti di merito.
- I vizi di motivazione riferiti a critica valutazione di fatti e documenti contabili sono, di regola, inammissibili in sede di legittimità se si riducono a richiesta di riconsiderazione delle risultanze di fatto.
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