Cassazione Civile, Sentenza n. 5811/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia tributaria relativa a istanze di rimborso IRES per la deducibilità dell'IRAP: le società chiedevano il rimborso della maggiore IRES versata per gli anni 2007/2008 in relazione alla presunta illegittimità dei limiti di deducibilità dell'IRAP (sia su base costituzionale sia in base alle disposizioni dei d.l. n.185/2008 e n.201/2011). Questioni processuali connesse: presentazione iniziale di domande cartacee poi riproposte telematicamente; cessione dei crediti a Mediocredito/Intesa; litispendenza tra appelli; omessa pronuncia su una specifica domanda di rimborso relativa al periodo d'imposta 2007 connessa alla deduzione di IRAP del 2003; ricorso per revocazione invocante errore di fatto/omesso esame.
La decisione
La Corte ha riunito i due procedimenti. Ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione (RG 14984/2023) e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese per tale domanda (liquidate in euro 11.000 oltre spese). Ha respinto il ricorso principale proposto da Mediocredito/Intesa (RG 34309/2019). Ha invece accolto in parte il ricorso incidentale proposto da Telecom e società collegate limitatamente al terzo motivo (omessa pronuncia sulla domanda relativa al rimborso IRES 2007 per effetto della mancata deduzione IRAP del 2003), rilevando omessa pronuncia e disponendo il rinvio alla Corte tributaria regionale di secondo grado per la pronuncia sulla domanda omessa e per la liquidazione delle spese relative a questo grado. Ha altresì disposto che per alcuni ricorsi possa essere dovuto un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2
L'imposta ha carattere reale e non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi
La Corte conferma che la disciplina che limita la deducibilità dell'IRAP rientra nel potere discrezionale del legislatore; la questione di legittimità costituzionale proposta è stata ritenuta manifestamente infondata in precedenti decisioni citate e richiamate.
d.l. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, comma 2
In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008... i contribuenti hanno diritto ... al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza...
La disposizione dispone un limite forfettario (10%) alla misura del rimborso in relazione a specifiche componenti di IRAP; la Corte ritiene manifestamente infondata la censura costituzionale circa la misura forfettaria.
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 2
Richiamato assieme all'art.6 d.l.185/2008 come norma applicabile ai rimborsi IRAP; la censura sulla loro applicazione è stata esaminata e, ove rilevante, ritenuta non fondata salvo la specifica omissione di pronuncia rilevata per la domanda relativa al 2003/2007.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Norma richiamata in relazione ai termini e alle modalità di presentazione delle istanze di rimborso (distinzione tra istanze cartacee e telematiche e decorrenza per i periodi d'imposta). Ha rilievo nella valutazione dell'ammissibilità della domanda riferita al 2003.
T.U.I.R., art. 84
Richiamato in relazione alla determinazione delle perdite fiscali riportabili e al meccanismo contabile che legava la deduzione IRAP 2003 alla perdita riportata nel 2007; utile al profilo sostanziale del credito reclamato.
codice di procedura civile, art. 335
Applicato per analogia per giustificare la riunione delle cause (collegamento tra ricorso di revocazione e ricorso principale), come indicato dalla giurisprudenza di legittimità.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64, comma 1
Richiamato nell'ambito delle censure processuali relative al gravame e all'errore sul fatto processuale (revocazione).
codice di procedura civile, art. 395, primo comma, n. 4
Norma invocata in relazione ai vizi di revocazione per errore su fatti processuali; la Corte ha esaminato se ricorresse l'ipotesi di errore di percezione e ha dichiarato la revocazione inammissibile.
codice di procedura civile, art. 112
Usata per affermare che, ove il giudice dichiari l'inammissibilità di una domanda, eventuali considerazioni sul merito risultano prive di effetti e non costituiscono autonoma ragione impugnabile.
codice di procedura civile, art. 132
Richiamato nella censura per violazione del principio del contraddittorio e del formato della decisione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché le questioni decisive erano quelle in rito.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
Richiamato nelle censure circa i termini e i tempi dell'azione tributaria; le argomentazioni su decorrenze e inerzia amministrativa sono state valutate congiuntamente ad altri profili procedurali.
legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
Richiamata insieme all'art.21 d.lgs.546/1992 nei motivi che contestavano la non formazione del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione; la Corte ha ritenuto assorbiti alcuni di tali motivi dalla decisione sulla inammissibilità o dalla valutazione sull'istruttoria amministrativa in corso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione all'obbligo eventuale di versamento di un ulteriore contributo unificato per i ricorsi trattati; la Corte ha stabilito la sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione, se dovuto.
Massime di principio
- Le censure costituzionali avverse alla disciplina che limita la deducibilità dell'IRAP (art.1, comma 2 d.lgs. 446/1997; art.6 d.l.185/2008) sono, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, difficilmente accoglibili e spesso ritenute manifestamente infondate: il legislatore ha un'ampia discrezionalità nel definire misure forfettarie.
- Quando una domanda è stata proposta in forma cartacea e successivamente riproposta telematicamente, occorre verificare attentamente la decorrenza e l'ammissibilità delle istanze per il periodo d'imposta considerato (regole applicative possono escludere la telematica per anni anteriori) perché ciò può determinare questioni di ammissibilità o di efficace 'superamento' della domanda precedente.
- Se il giudice di merito dichiara l'inammissibilità di un appello per ragioni di rito (es. litispendenza), eventuali considerazioni sul merito svolte nella sentenza sono ininfluenti: la parte deve impugnare la pronuncia in rito e non il mero esame meramente espresso.
- L'omessa pronuncia su una specifica domanda o motivo può costituire motivo fondato di impugnazione quando sia dimostrabile che il giudice non ha percepito o non ha deciso realmente quella domanda (omessa pronuncia), con conseguente possibile accoglimento parziale e rinvio per nuovo esame; tuttavia la valutazione di fatto del merito dell'asserita omissione è rimessa al giudice del merito e difficilmente sindacabile in cassazione.
- Nel formulare ricorsi e appelli in materia tributaria conviene: specificare chiaramente e distintamente i petita e le causae petendi; indicare la relazione tra domande relative a anni diversi; conservare e documentare l'ordine temporale di istanze cartacee e telematiche; e considerare la possibilità di litispendenza quando crediti sono ceduti o più soggetti propongono domande analoghe.
- Il ricorso per revocazione per errore su fatti processuali richiede prova chiara che il giudice abbia falsamente rappresentato l'inesistenza di un motivo; non tutte le omissioni motivazionali equivalgono automaticamente a errore revocatorio.
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