Cassazione Civile, Sentenza n. 5797/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del Giudice di Pace di Torino del 2/9/2022 che convalidava il trattenimento del ricorrente presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) di Torino, adottato in esito a decreto di respingimento del Questore di Agrigento. Il ricorrente denunciava, in particolare: (1) mancata informativa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale (violazione artt. 10, co.4 e 10-ter d.lgs. 286/1998 e art.8 Direttiva 2013/32/UE); (2) illegittimità e serialità/collettività del decreto di respingimento; (3) vizio motivazionale del provvedimento di respingimento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che l'art. 10-ter T.U.I. impone un'informativa ampia ed effettiva a tutti i soggetti condotti nei punti di crisi (hotspot) dopo salvataggio o ingresso irregolare, indipendentemente da dichiarazioni preliminari (es. "venuto in Italia per trovare lavoro"). Il giudice di merito non ha svolto l'accertamento necessario circa l'effettiva somministrazione dell'informativa (tempi, lingua, presenza di interprete/mediatore), avendo invece fatto ricorso a formule stereotipate nel decreto di respingimento e a dati del foglio notizie non probatori. Poiché il Giudice di Pace avrebbe dovuto verificare la prova dell'informativa prima di convalidare il trattenimento, la Corte ha cassato il decreto impugnato senza rinvio (art. 382, ult. c.p.c.) perché il procedimento non poteva più proseguire. Il ricorrente è stato quindi ritenuto vittorioso e il provvedimento di convalida annullato; inoltre il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione), artt. 10, 10-ter, 13, 14
Art.10-ter (introdotto nel 2017) obbliga a fornire presso i punti di crisi un'informativa completa ed effettiva sulla procedura di protezione internazionale, ricollocazione e rimpatrio volontario; l'obbligo è a largo raggio e sussiste anche se il soggetto non ha manifestato inizialmente la volontà di chiedere protezione. Art.13/14 rilevano per i presupposti del trattenimento e della convalida; il giudice della convalida deve rilevare eventuale manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo.
Direttiva 2013/32/UE (procedura d'asilo), art. 8 e considerando 26
"Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi... desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo."
Imposta l'obbligo che i pubblici ufficiali al primo contatto siano in grado di fornire informazioni e agevolare l'accesso alla procedura; la Corte la considera parametro interpretativo e conferma che l'informativa deve essere effettiva e accessibile.
D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (attuazione Direttiva 2013/32/UE), art. 2 e art. 3
Definisce 'richiedente asilo' includendo anche chi manifesta la volontà di presentare domanda; art.3 disciplina l'informativa all'ufficio di polizia ma la giurisprudenza e la successiva normativa (art.10-ter T.U.I.) richiedono un'informativa già al primo contatto, più ampia rispetto alla lettura restrittiva di art.3.
"Lo straniero rintracciato ... è condotto ... e presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico ... ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale ..."
Ha normato espressamente l'obbligo d'informativa sin dal primo contatto nei punti di crisi (hotspot), colmando lacune operative e rendendo l'informativa prescritto dall'ordinamento nazionale.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.), art. 13 e Protocollo n.4, art.4
Art.13 (diritto a un ricorso effettivo) e art.4 del Prot.4 (divieto di espulsioni collettive) costituiscono parametri costituzionali; la giurisprudenza CEDU (Hirsi, Khlaifia, ecc.) sottolinea che la mancanza d'informazione pregiudica l'effettività del ricorso e può integrare violazioni di art.13 e Prot.4.
Giurisprudenza CEDU (es. Hirsi Jamaa e altri c. Italia, 23/2/2012; Khlaifia e altri c. Italia, 15/12/2016; J.A. e altri c. Italia, 30/3/2023)
La Corte EDU ha condannato l'Italia per carenze informative e per pratiche incompatibili con il divieto di respingimenti collettivi; la Corte di cassazione richiama tali principi come parametri vincolanti per l'interpretazione delle norme nazionali.
Normativa e atti amministrativi nazionali (Roadmap Ministero dell'Interno 2015, SOP - Procedure Operative Standard, Agenda UE 2015 - soft law)
Gli atti operativi (roadmap, SOP, agenda hotspot) delineano le procedure di pre-identificazione e ruolo del foglio notizie; la Corte osserva che tali strumenti non possono sostituire l'obbligo legale di informare e che il foglio notizie non prova di per sé l'avvenuta informativa comprensibile.
D.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25 (procedure d'asilo) e DPR n. 303/2004 (richiami normativi presenti nel ricorso)
Richiamate per il contesto procedurale; la Corte prende atto delle norme di dettaglio ma sottolinea che l'art.10-ter T.U.I. è la norma chiave per l'informativa al primo contatto.
Massime di principio
- L'autorità di pubblica sicurezza che ha il primo contatto con il migrante (in particolare negli hotspot dopo salvataggio o ingresso irregolare) è obbligata a fornire un'informativa completa, effettiva e documentata sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, ricollocazione e rimpatrio assistito, indipendentemente da dichiarazioni preliminari del soggetto.
- Il foglio notizie o la clausola generica nel decreto di respingimento che afferma che il soggetto "è stato compiutamente informato" non sono di per sé prova sufficiente: è necessario che risulti quando e come l'informativa è stata fornita (lingua, presenza di interprete/mediatore, contenuti), in modo da consentire una verifica della comprensibilità e dell'effettività.
- Se lo straniero contesta in giudizio di non essere stato informato e manifesta la volontà di chiedere protezione, il giudice chiamato a convalidare il trattenimento deve verificare l'avvenuta informativa; in mancanza di prova il provvedimento di convalida non deve essere confermato (rilevanza della manifesta illegittimità).
- Una dichiarazione preliminare del migrante (ad esempio "sono venuto per cercare lavoro") non esclude l'obbligo di informare e non può essere utilizzata automaticamente per escludere che la persona necessiti di protezione; tali dichiarazioni possono essere ambigue e vanno interpretate alla luce della preventiva informativa.
- In situazione di flussi numerosi/emergenziali le amministrazioni devono comunque organizzare e documentare procedure (interpretariato, mediatori, tempi e luoghi dell'informativa) per evitare violazioni dei diritti derivanti da omissioni informative che possono tradursi in espulsioni o trattenimenti illegittimi.
- In sede contenziosa contro pubbliche amministrazioni l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di informativa grava sulla pubblica amministrazione; se tale prova manca, il ricorso del soggetto va presumibilmente accolto.
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