Cassazione Penale, Ordinanza n. 34758/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la rinuncia era inefficace per difetto di specifica procura, e che le doglianze erano generiche e comunque non rientravano nei casi di ricorribilità consentiti contro la sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del G.I.P. che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. In ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando: 1) il mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; 2) l'eccessività del trattamento sanzionatorio; 3) l'erronea qualificazione giuridica del fatto. È intervenuta anche una rinuncia al ricorso, ma la Corte l'ha ritenuta inefficace perché la procura speciale allegata non conteneva la previsione specifica del ricorso per cassazione. La Corte ha poi osservato che, in materia di patteggiamento, la censura sulla qualificazione giuridica è deducibile solo quando la qualificazione sia immediatamente e palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; nel caso concreto, tale vizio non emergeva. Il ricorso è stato quindi ritenuto generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, qui oggetto di impugnazione da parte dell'imputato.
mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
la Corte ribadisce che la doglianza è stata proposta ma non ha individuato vizi rilevanti emergenti dagli atti richiamati nel giudizio di legittimità.
de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti.
proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai casi consentiti dalla legge.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
individua il reato oggetto del patteggiamento, relativo alla disciplina sugli stupefacenti.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti espressamente previsti dalla legge; motivi diversi o eccedenti tali limiti sono inammissibili.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile in cassazione solo se la qualificazione risulti, con immediata e manifesta evidenza, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, valutando esclusivamente imputazione, motivazione sintetica e motivi di ricorso.
- La doglianza relativa al mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve confrontarsi con la struttura del patteggiamento e non può essere dedotta in modo generico.
- La rinuncia al ricorso è inefficace se la procura speciale non contiene espressa abilitazione a proporre o rinunciare al ricorso per cassazione.
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