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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11951/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la responsabilità penale per fatti di spaccio di sostanze stupefacenti. Con i primi due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione: 1) all'affermazione di penale responsabilità; 2) alla mancata qualificazione del fatto come detenzione per uso personale, sostenendo in sostanza che la sostanza fosse destinata al consumo. Con il terzo motivo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il quarto motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex artt. 62-bis e 62 n. 4 c.p. Con il quinto motivo ha censurato il diniego dei benefici di legge, in particolare la sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. e il beneficio richiamato ex art. 175 c.p. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché ripetitivi di censure già esaminate e disattese in appello, per lo più fattuali e non deducibili in sede di legittimità, in presenza di motivazione immune da manifesta illogicità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte di merito aveva motivato in modo analitico e non manifestamente illogico sia sulla destinazione della sostanza allo spaccio, sia sull'esclusione della particolare tenuità del fatto, sia sul diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità della condotta, il dato ponderale e la tipologia della sostanza rendano l'offesa non tenue e rivelino inserimento dell'imputato in un circuito di spaccio non occasionale.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi a favore dell'imputato; la loro concessione non è automatica né deriva dalla sola assenza di elementi negativi.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Il diniego dell'attenuante è legittimo quando non sia configurabile una speciale tenuità del lucro o dell'evento dannoso/pericoloso, specie in presenza di condotta di spaccio non episodica.

  • art. 133 c.p.

    La gravità concreta del fatto e le modalità della condotta sono criteri ostativi al riconoscimento dei benefici di legge quando denotino una significativa pericolosità del comportamento.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena presuppone una prognosi favorevole sulla futura astensione dal reato, che può essere esclusa dalla gravità del fatto e dai precedenti specifici recenti.

  • art. 175 c.p.

    Il beneficio non può essere riconosciuto in presenza di elementi che escludano una prognosi positiva sulla futura condotta dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 444 c.p.p.

    La precedente definizione con patteggiamento per analogo reato è valorizzabile dal giudice di merito ai fini della prognosi negativa sulla concessione dei benefici.

Massime di principio

  • In tema di stupefacenti, la destinazione della sostanza all'uso personale o alla cessione è accertamento di merito fondato sulla valutazione congiunta di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del fatto; in cassazione è sindacabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella riproposizione di censure di merito già esaminate e disattese con motivazione logica e completa, senza evidenziare specifici errori di diritto o illogicità manifeste.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è incompatibile con condotte di spaccio che, per modalità esecutive, quantità e contesto, evidenzino abitualità o inserimento in un circuito criminale significativo.
  • Le circostanze attenuanti generiche non spettano per il solo fatto che manchino elementi negativi: occorrono elementi positivi valorizzabili in favore dell'imputato.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando la gravità del fatto, i precedenti specifici e le modalità della condotta escludano una prognosi favorevole di futura astensione dal reato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

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