Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26528/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi motivi di esonero dalla sanzione pecuniaria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona sottoposta a giudizio ha impugnato la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare ha applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso articolava due censure: la prima lamentava la mancata verifica, e il conseguente difetto di motivazione, circa l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; la seconda contestava la determinazione della pena concordata tra le parti. La Corte rileva che, nel patteggiamento, l'impugnazione è ammessa solo nei ristretti casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che le doglianze proposte non rientrano tra questi casi.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen.

    richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate

    nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per le specifiche violazioni di legge previste dalla norma; sono inammissibili censure estranee a tale catalogo.

  • art. 129 c.p.p.

    mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.

    la deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento, salvo i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    inammissibile senza formalità di procedura

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità procedurali.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna dello ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, ... della somma di euro quattromila

    alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    individua il reato oggetto della sentenza di applicazione della pena; dal testo non emergono ulteriori dettagli fattuali.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è esperibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le doglianze che esulano da tale perimetro sono inammissibili.
  • La mancata verifica, da parte del giudice, delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è censurabile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando la censura non si collochi entro le specifiche ipotesi di violazione di legge previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Nel patteggiamento, la determinazione della pena concordata tra le parti non costituisce di regola un capo autonomamente deducibile con ricorso per cassazione, se la contestazione non rientra nelle violazioni di legge tassativamente previste.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.