Cassazione Penale, Ordinanza n. 26528/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi motivi di esonero dalla sanzione pecuniaria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona sottoposta a giudizio ha impugnato la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare ha applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso articolava due censure: la prima lamentava la mancata verifica, e il conseguente difetto di motivazione, circa l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; la seconda contestava la determinazione della pena concordata tra le parti. La Corte rileva che, nel patteggiamento, l'impugnazione è ammessa solo nei ristretti casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che le doglianze proposte non rientrano tra questi casi.
Norme richiamate
ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen.
richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per le specifiche violazioni di legge previste dalla norma; sono inammissibili censure estranee a tale catalogo.
mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
la deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento, salvo i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
inammissibile senza formalità di procedura
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità procedurali.
condanna dello ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, ... della somma di euro quattromila
alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
individua il reato oggetto della sentenza di applicazione della pena; dal testo non emergono ulteriori dettagli fattuali.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è esperibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le doglianze che esulano da tale perimetro sono inammissibili.
- La mancata verifica, da parte del giudice, delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è censurabile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando la censura non si collochi entro le specifiche ipotesi di violazione di legge previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Nel patteggiamento, la determinazione della pena concordata tra le parti non costituisce di regola un capo autonomamente deducibile con ricorso per cassazione, se la contestazione non rientra nelle violazioni di legge tassativamente previste.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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