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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17557/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Dal testo non emerge una riforma della decisione di merito, che resta quindi ferma quanto alla responsabilità per il reato di evasione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 17 ottobre 2024. Dal testo emerge che i motivi riproponevano censure già esaminate e respinte nei giudizi di merito, senza introdurre questioni ammissibili in sede di legittimità. La Corte di cassazione rileva che le doglianze erano meramente riproduttive e che le decisioni di merito avevano già affrontato correttamente, in modo puntuale e logico, sia gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di evasione contestato, sia la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ritenuta non applicabile al caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile alla fattispecie di evasione esaminata.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia giuridicamente corretta, puntuale e priva di manifeste illogicità.
  • La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando le doglianze non si confrontano in modo critico con la motivazione di merito e non sollevano questioni ammissibili nel giudizio di legittimità.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando, alla luce delle emergenze del caso, non sia compatibile con la concreta fattispecie di evasione e con la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasione
RamiReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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