Cassazione Penale, Sentenza n. 27122/2026 del 17/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proposto)
La controversia
La decisione riguarda un giudizio di prevenzione patrimoniale. In precedenza la Cassazione aveva annullato il decreto della Corte d'appello che aveva disposto la confisca di beni nella disponibilità di un soggetto e di una terza interessata, perché non era stata adeguatamente accertata la pericolosità sociale nel periodo 2011-2014 e perché, per la terza interessata, non era stato verificato se i beni fossero stati acquisiti nel periodo di manifestazione della pericolosità. In sede di rinvio la Corte d'appello ha rivalutato il compendio probatorio, escludendo il rilievo di una sentenza assolutoria, e ha confermato la confisca per il proposto, disponendo invece la restituzione di una somma alla terza interessata. Il ricorrente principale ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo che la Corte d'appello non avesse spiegato perché alcuni procedimenti pendenti o reati contestati fossero idonei a fondare la pericolosità nel quadriennio considerato, e che avesse illegittimamente valorizzato anche una sentenza di proscioglimento per prescrizione, già ritenuta non rilevante. Ha inoltre contestato la valutazione di sproporzione tra risorse lecite e beni disponibili, assumendo che non fosse stata considerata una rilevante provvista lecita. La terza interessata ha invece lamentato la mancata restituzione di somme e vaglia, sostenendo che parte dei fondi risalisse a data anteriore al periodo di pericolosità o fosse giustificata da accordi di separazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso del proposto, ritenendo che la motivazione del giudice di rinvio non fosse apparente e fosse sufficiente a sorreggere la confisca: il giudice di rinvio poteva rivalutare il materiale probatorio nei limiti del giudicato interno e, nel caso concreto, aveva correttamente valorizzato i procedimenti pendenti, le condotte di intestazione fittizia e ricettazione, la natura lucro-genetica dei reati presupposto e la sproporzione tra beni e redditi leciti. Quanto alla terza interessata, la Corte ha accolto solo parzialmente il ricorso: ha ritenuto infondata la censura sui vaglia di euro 140.000, perché i beni erano riconducibili al proposto e riferibili al periodo rilevante, ma ha accolto la doglianza relativa ai fondi comuni di euro 88.658,01, perché la loro accensione risultava risalire al 22 dicembre 1999, dunque anteriormente al periodo in cui era stata accertata la pericolosità sociale; per tale importo ha annullato il decreto con restituzione delle somme. Nel dispositivo finale, dunque, il ricorso del proposto è stato rigettato con condanna alle spese, mentre quello della terza interessata è stato accolto nei limiti indicati e rigettato nel resto.
Norme richiamate
norma richiamata nel motivo di ricorso per contestare i presupposti della misura di prevenzione patrimoniale e la valutazione della pericolosità sociale
norma richiamata nel motivo di ricorso come base dei presupposti applicativi della prevenzione patrimoniale
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
indagini patrimoniali ... debbano essere effettuate "anche" nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto
consente di estendere le indagini patrimoniali ai familiari e conviventi, valorizzando il rischio di intestazioni fittizie dissimulatorie
prevede la presunzione di fittizietà dei trasferimenti e delle intestazioni agli stretti congiunti intervenuti nei due anni antecedenti la misura di prevenzione
richiamato solo indirettamente nel riferimento al proscioglimento per prescrizione, ma non oggetto autonomo di decisione
citato solo incidentalmente nel richiamo ai reati ostativi, senza incidenza sulla ratio decidendi
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito ha pieni poteri di cognizione e può rivalutare liberamente il compendio probatorio, salvo i limiti derivanti dal giudicato interno formatosi sui capi o punti non investiti dall'annullamento.
- L'annullamento parziale con rinvio determina giudicato interno sulle parti della decisione prive di connessione essenziale con quelle annullate; il discrimine tra ciò che è devoluto al rinvio e ciò che resta fermo dipende dall'autonomia giuridico-concettuale della statuizione.
- In materia di prevenzione patrimoniale, il ricorso per cassazione è proponibile per violazione di legge; la motivazione meramente apparente o inesistente integra violazione di legge quando il decreto ometta di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo.
- La pericolosità sociale può essere desunta anche da procedimenti pendenti e da condotte sintomatiche di disponibilità di proventi illeciti, purché il giudice spieghi in modo puntuale perché tali elementi siano riferibili al periodo oggetto di verifica.
- La sproporzione tra redditi leciti e patrimonio è elemento rilevante sia ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale sia come indice della provenienza illecita e della pericolosità sociale, quando sia sorretta da motivazione specifica.
- Le intestazioni e i trasferimenti in favore di coniuge, figli e conviventi possono essere valorizzati come indizi di fittizietà quando il contesto fattuale renda probabile la dissimulazione della reale disponibilità dei beni; resta tuttavia necessario verificare la collocazione temporale degli acquisti o degli investimenti rispetto al periodo di pericolosità accertato.
- Non possono essere confiscati in prevenzione beni o somme che risultino acquisiti o investiti in un periodo sicuramente anteriore a quello in cui è stata accertata la pericolosità sociale, se manca la riferibilità temporale al proposto.
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