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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48885/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma di condanna per i reati di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 e art. 496 c.p., denunciando violazione di legge e carenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.) per l'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.: sostiene la speciale tenuità dei fatti, la rilevanza della condotta resipiscente successiva (affidamento in prova dal 2016) e contesta che l'abitualità richieda una formale declaratoria giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto infondata la censura sull'interpretazione dell'abitualità (l'abitualità può ricavarsi dalla commissione di più reati della stessa indole e non richiede una specifica declaratoria di "delinquente abituale"); ha precisato che la condotta successiva al reato può essere considerata solo come indicatore dell'intensità dell'elemento soggettivo o dell'entità del danno, non come prova di reinserimento sociale tale da escludere immediatamente la punibilità. Per l'evidente inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede che l'offesa sia di scarsa gravità e che il comportamento non sia abituale; l'abitualità può essere accertata anche quando l'autore ha commesso più reati della stessa indole, senza che sia necessaria una formale declaratoria di "delinquente abituale"

  • art. 133 cod. pen.

    La valutazione della particolare tenuità si basa sulle modalità della condotta e sull'esiguità del danno o del pericolo (comma 1); la condotta successiva al reato non rientra tra i fattori del comma 1 ma può essere presa in considerazione come indicatore dell'intensità dell'elemento soggettivo o dell'entità del danno

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e carenza di motivazione) invocati dalla difesa; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata o inidonea a sovvertire le valutazioni di merito

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione manifestamente infondata o colposa

  • art. 75 d.lgs. 159/2011 e art. 496 c.p.

    Norme che descrivono i reati contestati all'imputato (indebita partecipazione ad associazione o attività illecite e ricettazione/impiego di beni illeciti a seconda dei contenuti); sulla loro configurazione la Corte d'appello aveva fondato la condanna

  • Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022 (Ubaldi)

    Giurisprudenza di legittimità che ammette l'uso della condotta successiva al reato come elemento sintomatico nell'ambito della valutazione della particolare tenuità, ma non quale prova autonoma di reinserimento sociale idoneo a escludere la punibilità

Massime di principio

  • Per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. occorre valutare la tenuità dell'offesa secondo art. 133, comma 1: rilevano modalità della condotta ed entità del danno/pericolo, e il comportamento non deve essere "abituale".
  • L'abitualità non richiede una declaratoria formale (es. "delinquente abituale"): il giudice può ritenere ostativa la causa di non punibilità quando l'autore abbia commesso più reati della stessa indole (comportamento seriale).
  • La condotta successiva al reato (resipiscenza, reinserimento) può essere considerata ma solo come indicatore dell'intensità dell'elemento soggettivo o dell'entità del danno, non come elemento determinante e autonomo per escludere la punibilità.
  • In Cassazione non è possibile riformare le valutazioni di fatto non censurate adeguatamente: i motivi che invocano rivalutazioni fattuali sono spesso inammissibili.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) per responsabilità dell'impugnante; valutare quindi la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
  • Per invocare con successo l'art. 131-bis conviene documentare in modo chiaro e specifico l'esiguità del danno, le modalità dell'azione e l'assenza di condotte seriali o analoghe contemporanee/posteriori al fatto contestato.

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