Cassazione Penale, Sentenza n. 34373/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP. Il ricorrente deduce vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990), rilevando che, dopo l'annullamento dei reati "fine" in materia di stupefacenti, la decisione si fonderebbe solo su due episodi contravvenzionali di occultamento di armi (capi 81 e 82), non significativi per dimostrare adesione associativa. Inoltre si deduce violazione dell'art. 274 c.p.p. sulla necessità della misura, sostenendo la carenza di motivazione circa la persistenza delle esigenze cautelari (assenza di precedenti, debolezza dei legami), e si contesta il travisamento della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione del giudice del merito salvo evidenti violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione. Ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale del riesame che, dopo l'annullamento dei reati in materia di stupefacenti, ha comunque individuato gravi indizi di partecipazione all'associazione sulla base del ruolo del ricorrente nell'occultamento delle armi, delle modalità e dei luoghi consueti, e dell'esecuzione di direttive da soggetti apicali. La formula "allo stato" è stata considerata compatibile con la natura cautelare del giudizio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la partecipazione all'associazione possa emergere anche da condotte strumentali (es. occultamento di armi) funzionali all'attività associativa
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
Norma sulle ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti; citata nel contesto dei capi originariamente contestati e poi in parte annullati
Codice di procedura penale, art. 273
Disciplina i gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda che la verifica di tali indizi in sede di legittimità è limitata al controllo della motivazione e non alla rinnovata valutazione dei fatti
Codice di procedura penale, art. 274
Stabilisce le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione); la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la necessità della custodia, richiamando modalità della condotta e pericolosità
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Previsione di una presunzione relativa di adeguatezza della misura per taluni reati (richiamando art. 51 comma 3-bis); la Corte ha ritenuto che tale presunzione fosse stata correttamente invocata dal giudice di merito e che la difesa non avesse fornito elementi positivi per superarla
Codice di procedura penale, art. 51, comma 3-bis
Elenca reati che concorrono alla valutazione della pericolosità e alla presunzione di adeguatezza della misura; include il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 e giustifica il richiamo alla presunzione usata dal Tribunale
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese e a somme a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale norma e irrogato euro 3.000
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione non può rinnovare la valutazione del compendio probatorio: il sindacato è limitato a verificare la presenza di specifiche violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione.
- La perdita di alcune imputazioni "di punta" (es. reati fine in materia di stupefacenti) non esclude automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari se permangono indizi, anche relativi a condotte strumentali (es. occultamento di armi), funzionali all'associazione.
- La locuzione "allo stato" nella motivazione cautelare è compatibile con la natura provvisoria del giudizio e non prova di debolezza se la decisione è adeguatamente motivata.
- Per superare la presunzione di adeguatezza della misura (richiamata da art. 275 comma 3 e art. 51 comma 3-bis) la difesa deve produrre elementi positivi e specifici che contrastino la valutazione del giudice di merito; mere argomentazioni generiche o richieste di diversa valutazione dei fatti sono insufficienti in cassazione.
- Le censure che si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio o in una rivalutazione delle circostanze non sono ammissibili in sede di legittimità se il giudice di merito ha fornito motivazione non manifestamente illogica.
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