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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04180/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento disciplinare interno a un ente locale nei confronti di un dipendente addetto alla pulizia e allo spazzamento dei viali cimiteriali. Il giudice di primo grado, poi confermato in appello quanto all'illegittimità della sanzione, aveva accolto la domanda del lavoratore dichiarando illegittima la sospensione dalla retribuzione per sei mesi. La Corte d'appello, pur non condividendo la motivazione del primo giudice sulle spese, aveva comunque disposto la compensazione integrale delle spese di lite ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali ragioni, legate alla condotta del dipendente, al contrasto tra le decisioni rese nelle varie fasi processuali e alla difficoltà di ricostruire i fatti. In cassazione il lavoratore ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che le ragioni addotte per la compensazione fossero illogiche e contraddittorie e consistessero in circostanze marginali, non assimilabili alle ipotesi tipizzate dal legislatore per consentire la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ricordato che, nel testo dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis e alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale, la compensazione delle spese in caso di soccombenza totale o non reciproca è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, o delle altre ipotesi tipizzate dalla norma. Ha inoltre ribadito che il giudice di merito deve indicare espressamente tali ragioni e che il controllo di legittimità è limitato a verificare l'assenza di motivazioni illogiche o erronee. Nel caso concreto, la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta sufficiente e ragionevole perché fondata su dati fattuali reali, sulla complessità della ricostruzione e sul contrasto delle decisioni nelle fasi di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per il giudizio di legittimità, poiché l'intimato non ha svolto difese, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 92 c.p.c. come parametro della disciplina delle spese di lite; non se ne ricava un principio autonomo diverso da quello della soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    gravi ed eccezionali ragioni

    La compensazione delle spese è ammessa, nel regime applicabile, solo nei casi previsti dalla norma e, per le ipotesi elastiche residue, quando il giudice di merito espliciti ragioni di gravità ed eccezionalità; la valutazione è censurabile in cassazione solo se fondata su ragioni illogiche o erronee.

  • d.l. n. 132 del 2014

    È indicato come fonte delle modifiche all'art. 92 c.p.c. applicabili ratione temporis.

  • Corte cost. n. 77 del 2018

    È richiamata per affermare l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consentiva la compensazione anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni diverse da quelle tipizzate.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È la base procedurale per la comunicazione della proposta del relatore alle parti.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115/2002

    È richiamato come parametro del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la compensazione non è rimessa a una valutazione meramente discrezionale e generica, ma richiede che il giudice individui e motivi espressamente le gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano quando non vi sia soccombenza reciproca.
  • Dopo le modifiche normative e la pronuncia della Corte costituzionale, la nozione di gravi ed eccezionali ragioni opera come clausola generale elastica: il giudice di merito ne specifica il contenuto in relazione al caso concreto, ma la motivazione è sindacabile in cassazione solo per illogicità o errore giuridico manifesto.
  • Il controllo di legittimità sulla compensazione delle spese non consente una nuova valutazione del merito fattuale, ma solo una verifica esterna della coerenza logico-giuridica delle ragioni poste a base della decisione.
  • Ai fini della compensazione, possono assumere rilievo circostanze quali la particolare complessità dell'accertamento in fatto e il contrasto delle decisioni intervenute nei diversi gradi, purché siano effettivamente indicate nella motivazione e non siano mere formule di stile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

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