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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45975/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente deduce che il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente applicato le regole sulla scissione del cumulo, negando che egli, avendo già completamente espunto le pene riferite ai reati cosiddetti "ostativi", possa essere ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47-ter L. 26 luglio 1975, n. 354. Sostiene quindi che, a fronte dell'esecuzione complessiva delle pene, non vi sarebbe ostativo residuale che impedisca l'ammissione alla misura alternativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che nel cumulo esistono reati ostativi ai sensi dell'art. 4‑bis L. 26 luglio 1975, n. 354 e che, ai fini dell'ammissione alla misura alternativa, è legittima e necessaria la scissione ideale del cumulo per verificare se la porzione di pena riferibile ai reati ostativi sia già stata esaurita. Applicando l'art. 657, comma 4, c.p.p. (che computa solo le pene espiate dopo la commissione del reato da cui deriva la pena da eseguire), la Corte ha ritenuto corretto il calcolo del Tribunale di sorveglianza: i reati ostativi di Piacenti risalgono al 2004 e l'espiazione va computata a partire dal 22/11/2004; la pena complessiva per reati ostativi è stata quantificata in 25 anni e 4 mesi, dalla quale sono stati detratti 1.305 giorni di liberazione anticipata, con il risultato che al 20/09/2021 risultavano ancora da espiare parti rilevanti riferibili a reati ostativi (in particolare la pena di 8 anni inflitta con sentenza del 20/04/2007). Di conseguenza l'istanza di detenzione domiciliare è stata dichiarata inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), art. 47-ter

    Norma che disciplina l'ammissione alle misure alternative (tra cui la detenzione domiciliare); applicata dal Tribunale per valutare l'ammissibilità della misura nei confronti del ricorrente.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), art. 4-bis

    Individua i reati "ostativi" che impediscono l'accesso a benefici penitenziari; la presenza di reati ricompresi in questo articolo nel cumulo richiede la verifica se la pena relativa a tali reati sia stata interamente espiata.

  • codice di procedura penale, art. 657, comma 4

    "In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire"

    Principio applicato per la determinazione della porzione di pena già espunta: ai fini del computo si considerano solo le pene o le restrizioni intervenute dopo la commissione del reato cui la pena si riferisce, il che impone la scissione ideale del cumulo in presenza di reati commessi in epoche diverse.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 361/1994

    Principio costituzionale secondo cui l'art. 4-bis non deve creare uno "status" pericoloso permanente che aggredisca l'intero trattamento esecutivo a prescindere dal titolo di condanna in esecuzione; occorre verificare se la pena relativa al reato ostativo sia stata espunta.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano; Sez. 1, n. 2285 del 03/12/2013, Di Palo; Sez. 1, n. 5158 del 17/01/2012, Marino)

    "In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario ... sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi"

    Costante orientamento secondo cui, per valutare l'accesso a benefici penitenziari, è consentita la scissione ideale del cumulo; la scissione è ammessa a condizione che la porzione di pena relativa ai reati ostativi sia stata già espiata.

Massime di principio

  • Quando in un provvedimento di cumulo sono presenti reati "ostativi" (art. 4‑bis O.P.), per valutare l'accesso a misure alternative occorre operare la scissione ideale del cumulo e verificare specificamente se la pena relativa ai reati ostativi sia stata interamente espunta.
  • Nel computo dei periodi di pena già espiati rilevano solo le detenzioni e le pene scontate successivamente alla commissione del reato cui la pena si riferisce (art. 657 c.p.p.): non è possibile retrodatare l'inizio dell'espiazione rispetto alla data di commissione del reato.
  • Se la porzione di pena riferibile ai reati ostativi non è ancora stata scontata, l'ammissione alle misure alternative (es. detenzione domiciliare ex art. 47‑ter) può essere legittimamente negata anche se complessivamente il detenuto ha già scontato una quota significativa di pena.
  • La strategia difensiva in casi analoghi deve concentrarsi su una ricostruzione cronologica precisa (date di commissione dei reati, date di inizio espiazione, calcolo di benefici come liberazione anticipata) e, se possibile, dimostrare che la parte di pena riferibile ai reati ostativi è già stata esaurita.
  • La giurisprudenza e la Corte Costituzionale impongono comunque che la valutazione sia effettuata caso per caso e non determini una stigmatizzazione automatica del condannato: se la parte ostativa è espiata, l'accesso ai benefici deve poter essere valutato favorevolmente.

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