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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27521/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva riformato la pronuncia di primo grado ritenendo insufficiente la prova del rapporto di lavoro subordinato tra Luisella Secchi e Emanuele Colzani e respingendo la domanda di accertamento dell’obbligo del terzo promossa dall’avv. Rettura. In cassazione la ricorrente deduceva: (i) vizio di rito perché, per effetto della Legge n. 228/2012, l’accertamento dell’obbligo del terzo doveva svolgersi come subprocedimento endoesecutivo (art. 549 c.p.c.) e non poteva dar luogo ad appello ma solo ad opposizione ex art. 617 c.p.c.; (ii) vizio di motivazione e insufficiente valutazione delle prove in relazione all’esistenza del rapporto di lavoro; (iii) errore in ordine alla condanna alle spese e alla legittimità della costituzione delle controparti per mancanza di procura; (iv) vizio nella liquidazione dei compensi e mancata applicazione della riduzione prevista dal D.M. n. 55/2014. La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso ma lo ha rigettato: ha rilevato che l’iniziativa dell’avv. Rettura (notifica di un atto di citazione) ha determinato l’instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione e che, una volta che il Tribunale aveva adottato una pronuncia con forma di sentenza, l’appello era lo strumento processuale coerente (principio dell’apparenza). Ha altresì escluso la rilevanza di un eventuale vizio di rito in assenza di concreto pregiudizio, ha confermato che la valutazione delle prove è rimessa ai giudici di merito (cassazione non riammette rinnovazione di valutazione probatoria), e ha ritenuto corretta la statuizione sulle spese e la liquidazione dei compensi.

La decisione

Rigetto del ricorso per cassazione promosso da Mariafernanda Rettura. Condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente (importo indicato: Euro 4.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge) e ingiunzione di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, nella misura prevista per il ricorso ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 549 c.p.c.

    disciplinava l'accertamento dell'obbligo del terzo come subprocedimento endoesecutivo

    La norma, novellata dalla Legge n. 228/2012, prevede in linea di principio che l'accertamento dell'obbligo del terzo si svolga 'endoesecutivamente' con provvedimento del giudice dell'esecuzione; tuttavia, se la parte attiva avvia un giudizio di cognizione con atto di citazione e il primo giudice decide con pronuncia in forma di sentenza, l'apparenza e la forma della decisione rendono legittima l'impugnazione mediante appello

  • art. 617 c.p.c.

    opposizione agli atti esecutivi

    Costituisce il rimedio ordinario contro le ordinanze rese nel subprocedimento endoesecutivo; ma non può sostituirsi all'appello quando la decisione ha formato e sostanza di sentenza e il processo è stato esperito come causa di cognizione

  • Legge n. 228/2012

    novellatrice della disciplina del pignoramento presso terzi; entrata in vigore il 1/1/2013

    Ha introdotto la disciplina dell'accertamento 'endoesecutivo' dell'obbligo del terzo; trovando applicazione ratione temporis alle vicende dopo la sua entrata in vigore

  • Legge n. 132/2015 (d.l. n. 132/2014 convertito)

    modifiche successive alla disciplina del pignoramento presso terzi

    Modifiche successive non incidono sulla qualificazione originaria dell'accertamento endoesecutivo prevista dalla Legge n. 228/2012; richiamata dalla Corte d'appello ma non idonea a cambiare il principio sostanziale richiamato in cassazione

  • art. 360 cod. proc. civ.

    motivi di cassazione (nullità, violazione di legge, insufficiente motivazione ecc.)

    Usato dalla ricorrente per dedurre nullità e vizi di diritto e di motivazione; la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità della cassazione (divieto di rivalutazione della prova di merito, necessità di specificità nelle censure)

  • D.M. n. 55/2014 (art. 4)

    prevede la possibilità di riduzione fino al 70% dei compensi in caso di attività difensiva ridotta

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sulla liquidazione dei compensi era adeguata e che l'esercizio del potere discrezionale del giudice nella misura tra i parametri tabellari non è sindacabile in cassazione se non vi è specifica illogicità

  • D.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1-quater)

    Sussistenza dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nella misura prevista per il ricorso, ove dovuto

  • art. 366 cod. proc. civ.

    onere di indicare gli elementi essenziali nel ricorso per cassazione

    La Corte ha richiamato l'art. 366 per dichiarare inammissibili le censure che non specificano gli elementi probatori o fatti essenziali (ad es. la mancata prova della inesistenza della procura del difensore)

  • art. 91 e artt. relativi alla liquidazione delle spese (art. 92, 95 c.p.c.)

    norme sulla regolazione delle spese e responsabilità processuale

    Le spese del subprocedimento di accertamento vanno regolate secondo il principio di soccombenza per causalità (analogicamente), con possibilità di compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.; la liquidazione dei compensi rientra nel potere discrezionale del giudice entro i parametri del D.M. n.55/2014

Massime di principio

  • Se l'accertamento dell'obbligo del terzo deriva da un pignoramento notificato dopo il 1/1/2013, in astratto si applica la disciplina 'endoesecutiva' prevista dall'art. 549 c.p.c. e la decisione dovrebbe essere un provvedimento del giudice dell'esecuzione impugnabile con opposizione ex art. 617 c.p.c.;
  • Se però la parte avvia un giudizio ordinario di cognizione mediante atto di citazione e il primo giudice decide con un provvedimento in forma di sentenza, l'altra parte può legittimamente proporre appello: la forma e l'apparenza della decisione condizionano il rimedio esperibile;
  • Un eventuale vizio di rito derivante dall'applicazione di norme non corrette non comporta di per sé nullità della pronuncia: occorre dimostrare il concreto e effettivo pregiudizio per ottenere l'annullamento;
  • La Corte di cassazione non è sede per la rivalutazione del merito probatorio: questioni relative alla valutazione della prova devono essere trattate dai giudici di merito e non sono sindacabili in cassazione salvo vizi di motivazione precisi e rilevanti;
  • La liquidazione delle spese processuali e dei compensi rientra in ampio margine discrezionale del giudice entro i parametri del D.M. n. 55/2014; richieste di riduzione dei compensi devono prospettare specifiche ragioni di irragionevolezza per superare il regime discrezionale;
  • Eventuali vizi formali della costituzione di controparte (per esempio mancanza di procura) devono essere specificamente contestati e documentati in primo grado o in appello, altrimenti risultano inammissibili se sollevati per la prima volta in cassazione.

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