Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2035/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento della determinazione del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-; della determinazione del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-; della determinazione del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-; della determinazione del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazioni comunali repressive di abusi edilizi, tra cui l'ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine di demolizione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato quattro determinazioni comunali relative a opere edilizie abusive. Nel corso del giudizio hanno documentato l'avvio, davanti al Tribunale competente, di un procedimento per querela di falso avente a oggetto le dichiarazioni contenute nel verbale della polizia municipale relativo all'epoca di commissione dell'abuso. Il Comune ha sostenuto che la querela di falso non incide sull'esistenza e sulla consistenza dell'abuso, né esclude la responsabilità dei ricorrenti quali comproprietari o detentori delle opere. Il TAR ha rilevato, tuttavia, che tra gli atti impugnati figura anche l'ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, sanzione riferibile al responsabile dell'abuso e non automaticamente al proprietario non responsabile. L'accertamento giudiziale sull'autenticità delle dichiarazioni e sull'individuazione dell'autore concreto degli illeciti edilizi è stato ritenuto centrale per la decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha sospeso l'intero giudizio ai sensi dell'art. 77, comma 4, c.p.a., ritenendo che almeno una parte della controversia debba essere sospesa in attesa della definizione della querela di falso. Il Collegio ha escluso l'utilità, e anzi ha ritenuto pernicioso, di frazionare il giudizio, poiché l'identificazione dell'autore degli abusi costituisce un accertamento centrale rispetto a tutti i provvedimenti repressivi impugnati. L'ordinanza non decide nel merito la legittimità delle determinazioni comunali e non regola in modo significativo le spese.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione è riferita al responsabile dell'abuso e non può essere applicata al proprietario non responsabile, salvo che emerga una responsabilità propria o l'omessa demolizione da parte di chi abbia la disponibilità e il possesso del bene.

  • art. 77, comma 4, c.p.a.

    Consente la sospensione del giudizio quando la decisione dipende dalla definizione di una controversia relativa allo stato o alla capacità delle persone o all'autenticità di atti, nei termini applicati dal Collegio alla querela di falso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • Quando in un giudizio amministrativo avente a oggetto provvedimenti repressivi edilizi è pendente una querela di falso relativa a dichiarazioni contenute nel verbale posto a fondamento degli atti, il giudizio deve essere sospeso almeno nella parte in cui la decisione dipende dall'accertamento demandato al giudice civile.
  • La questione relativa all'individuazione del responsabile concreto dell'abuso edilizio è rilevante per l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista per l'inottemperanza all'ordine di demolizione, poiché tale sanzione non è automaticamente riferibile al proprietario non responsabile dell'abuso.
  • Quando l'accertamento oggetto della querela di falso è centrale per la decisione su una pluralità di provvedimenti repressivi impugnati congiuntamente, è contrario a economia e coerenza processuale frazionare il giudizio; il giudice amministrativo può sospenderlo integralmente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.