Cassazione Civile, Ordinanza n. 03953/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di riscossione)
La controversia
La controversia origina da un'esecuzione forzata promossa da una società di riscossione in forza di titolo esecutivo giudiziale contro un debitore. Il debitore propose opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., parzialmente accolta dal Giudice di pace; la società appellò e, nel corso dell'appello, fu dichiarato il decesso dell'appellato. Il giudizio venne riassunto nei confronti di tre eredi. Il Tribunale accolse l'appello e rigettò l'opposizione, condannando gli eredi alle spese del solo appello. La vedova del defunto ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza d'appello perché pronunciata nei confronti di soli tre dei quattro eredi dell'originario opponente; sostiene di essere anch'essa erede/litisconsorte necessario pretermesso e di non aver ricevuto notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto tardiva l'impugnazione, perché la sentenza d'appello era stata pubblicata il 15 luglio 2020 e il ricorso è stato notificato il 23 marzo 2021, oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., non operando la sospensione feriale. Ha inoltre rilevato il difetto di legittimazione ad impugnare, poiché il potere di ricorrere per cassazione spetta solo a chi abbia assunto formalmente la qualità di parte nel grado conclusosi con la sentenza impugnata. La qualità di litisconsorte necessario pretermesso, pur potendo rendere la sentenza inopponibile o legittimare l'opposizione di terzo, non consente l'impugnazione ordinaria. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimata; disposto altresì l'onere dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
opposizione all'esecuzione
viene richiamato come base dell'originaria opposizione proposta dal debitore contro l'esecuzione forzata.
il termine per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza e, nel caso di specie, è scaduto sei mesi dopo, senza applicazione della sospensione feriale.
il litisconsorte necessario pretermesso può eventualmente proporre opposizione di terzo, ma non impugnazione ordinaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., calcolato dalla pubblicazione della sentenza, quando non operi la sospensione feriale dei termini.
- La legittimazione a proporre ricorso per cassazione spetta soltanto a chi sia stato formalmente parte del grado di merito conclusosi con la sentenza impugnata; chi sia rimasto estraneo a quel giudizio non può esercitare l'impugnazione ordinaria.
- Il litisconsorte necessario pretermesso non è privo di tutela, ma deve far valere la propria posizione con gli strumenti processuali appropriati, come l'opposizione di terzo, e non mediante ricorso ordinario per cassazione contro una sentenza alla quale non abbia partecipato.
- L'eccezione di nullità della sentenza per mancata partecipazione di un erede o litisconsorte non sana il difetto di legittimazione processuale del soggetto che impugna se questi non era parte del giudizio di merito.
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