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Ordinanza

Ordinanza n. 1931/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Settima, n. 1066/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VII, n. 1066/2026, concernente il diniego comunale di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di comunicazione elettronica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza con cui il TAR aveva respinto il ricorso proposto contro i provvedimenti del Comune di Ottaviano relativi a un’istanza di autorizzazione unica, presentata ai sensi degli artt. 44 e ss. del d.lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di un impianto di comunicazione elettronica in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Erano contestati il diniego definitivo, il preavviso di diniego, l’invito a reperire altro sito, le richieste comunali di chiarimenti e integrazione documentale, nonché le disposizioni del regolamento comunale sulla localizzazione degli impianti. Nel giudizio di primo grado era stata dedotta, tra l’altro, la formazione del titolo autorizzatorio per silentium e l’illegittimità del diniego, ritenuto sostanzialmente ostativo alla realizzazione dell’impianto. Il TAR aveva escluso la formazione del titolo tacito per carenza di documenti essenziali, omessa trasmissione dell’istanza alla Soprintendenza e tardiva richiesta dell’autorizzazione paesaggistica; aveva inoltre ritenuto legittimo il diniego, non ravvisando un divieto generalizzato poiché risultava astrattamente possibile una localizzazione alternativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare incidentale. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che i plurimi profili dedotti con l’appello non erano di pronta soluzione e richiedevano l’approfondimento proprio della cognizione piena della fase di merito. Quanto al periculum in mora, ha osservato che, considerata la natura pretensiva dell’interesse azionato, non emergeva un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione della sentenza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • artt. 44 e ss. d.lgs. n. 259/2003

    Disciplina l’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto di comunicazione elettronica oggetto della controversia.

  • art. 8 l. n. 36/2001

    Richiamato in relazione alla disciplina comunale dei siti sensibili e ai limiti alla localizzazione degli impianti di stazione radio.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando i motivi di impugnazione presentano profili plurimi e non di pronta soluzione, la loro necessità di approfondimento nella fase di merito impedisce, di per sé, di ritenere integrato il fumus boni iuris necessario per sospendere l’efficacia della sentenza impugnata.
  • Per la tutela cautelare di un interesse pretensivo non è sufficiente la mera lesione dell’aspettativa all’adozione di un provvedimento favorevole: occorre dimostrare un pregiudizio grave e irreparabile, concretamente riferibile all’esecuzione dell’atto o della sentenza impugnata.
  • La possibilità astratta di una localizzazione alternativa dell’impianto costituisce, secondo la valutazione compiuta dal giudice di primo grado richiamata nell’ordinanza, elemento incompatibile con la qualificazione della disciplina comunale come divieto generalizzato sull’intero territorio; la verifica definitiva della legittimità di tale soluzione resta demandata alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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