Cassazione Civile, Ordinanza n. 23558/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IRES e IVA per l'anno 2002, emesso a seguito di verifica fiscale e relativo a cinque rilievi di indeducibilità di costi. In sede di rinvio veniva in discussione solo il quinto rilievo, concernente la deducibilità di costi per una consulenza sui modelli di orologio più adatti al mercato americano. La società sosteneva di aver commissionato la consulenza a un soggetto dipendente di una società estera partecipata, che avrebbe effettivamente svolto la prestazione, fatturata e pagata con bonifico. L'Ufficio contestava invece la reale imputazione del pagamento e sosteneva che il costo fosse fittizio o comunque non inerente. Con il primo motivo l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e dell'art. 62 del D.Lgs. n. 546/1992 per mancato rispetto del giudicato di rinvio e per motivazione apparente. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per violazione dell'art. 36, comma 1, nn. 2 e 4, del D.Lgs. n. 546/1992, perché la CTR aveva annullato l'atto senza un esame effettivo delle contestazioni dell'Ufficio, limitandosi a una motivazione solo apparente.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio non si fosse conformato ai principi già enunciati dalla precedente decisione di legittimità e avesse pronunciato con motivazione meramente apparente, omettendo di rivalutare specificamente il quinto rilievo e gli elementi probatori offerti dall'Amministrazione finanziaria, sia singolarmente sia complessivamente. Ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
viene richiamato come base per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza impugnata
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene utilizzato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali
art. 384, secondo comma, c.p.c.
il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto e ai limiti tracciati dalla cassazione
art. 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma sul giudizio di cassazione nel processo tributario e sui doveri del giudice di rinvio
art. 36, primo comma, nn. 2 e 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente
art. 360 n. 5 c.p.c.
richiamato nella precedente decisione per indicare il fatto decisivo non adeguatamente valutato
D.Lgs. n. 546 del 1992
normativa processuale tributaria richiamata per il vizio della motivazione e per il giudizio di rinvio
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi alle indicazioni e al principio di diritto enunciati dalla Corte di cassazione, senza riesaminare la controversia in modo svincolato da tali limiti.
- La motivazione è solo apparente quando si risolve in affermazioni apodittiche o in un mero richiamo alla decisione di primo grado, senza un effettivo esame delle contestazioni e degli elementi probatori rilevanti.
- In tema di deducibilità dei costi, l'allegazione e la produzione della fattura e del pagamento non sono di per sé sufficienti se l'Ufficio contesta la reale esistenza o l'inerenza dell'operazione e adduca elementi fattuali contrari che il giudice deve valutare compiutamente.
- L'onere di provare i fatti costitutivi dei costi deducibili grava sul contribuente, il quale deve dimostrare non solo l'esistenza formale della spesa, ma anche la sua reale riferibilità e congruità rispetto all'attività d'impresa.
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