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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35968/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato ha impugnato l’ordinanza del 21 aprile 2026 del Tribunale di Catania, quale giudice dell’esecuzione, che aveva accolto l’istanza di riconoscimento della continuazione tra tre gruppi di reati già giudicati, rideterminando la pena complessiva in ventuno anni e dieci mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa. I titoli riguardavano: reati di cui agli artt. 74 e 3 d.P.R. 309/1990 commessi a Catania dal 2013 al maggio 2015, per i quali era stata inflitta la pena di tredici anni e dieci mesi; reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/1990 commessi a Catania dall’ottobre 2005 al luglio 2009, con pena di quattro anni; e ricettazione, rapina aggravata e reati in materia di armi commessi a Catania tra il 20 gennaio e il 12 dicembre 2007, con pena di sette anni di reclusione ed euro 3.000 di multa. Con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., il ricorrente ha censurato l’omessa motivazione sulla quantificazione degli aumenti per i reati satellite, rilevando che gli aumenti si discostavano dal minimo edittale. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ribadito che, nel determinare la pena per il reato continuato, il giudice deve individuare la pena base e motivare distintamente gli aumenti riferiti a ciascun reato satellite; l’intensità della motivazione è correlata all’entità degli aumenti e deve consentire di verificare proporzione, rispetto dei limiti dell’art. 81 c.p. e assenza di un surrettizio cumulo materiale. Poiché il Tribunale aveva omesso ogni motivazione sulla quantificazione degli aumenti, l’ordinanza è stata annullata con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame. Il giudice del rinvio dovrà considerare intangibile la sola pena concretamente più grave e rimodulare ciascuna delle pene ulteriori ai sensi dell’art. 81 c.p.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    In tema di reato continuato, il Giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

    La pena complessiva per la continuazione richiede la determinazione della pena base e la quantificazione motivata, separatamente per ciascun reato satellite, dei relativi aumenti.

  • art. 132, primo comma, c.p.

    L'autonomia dei reati satellite si salda all'obbligo di motivazione, che accede all'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione del trattamento sanzionatorio, sì che deve essere giustificato ogni risultato di quell'esercizio (art. 132, primo comma, cod. pen.).

    La discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena deve essere motivata nei suoi risultati; nel reato continuato tale obbligo riguarda anche gli aumenti per ciascun reato satellite.

  • art. 133 c.p.

    E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio.

    Quanto più la pena si discosta dal minimo edittale, tanto più la motivazione deve indicare specificamente quali criteri oggettivi e soggettivi hanno giustificato la determinazione.

  • art. 27 Cost.

    Finalità rieducativa che può essere perseguita solo a condizione che la pena abbia una sua intrinseca razionalità e proporzionalità; carattere questo che consente di assicurarle anche il carattere non discriminatorio e quindi la coerenza al principio di uguaglianza.

    La determinazione della pena deve essere razionale e proporzionata, anche in funzione della finalità rieducativa e della coerenza con il principio di uguaglianza.

  • art. 671 c.p.p.

    Il Giudice del rinvio procederà ad unificare i reati, considerando intangibile la sola pena in concreto più grave e rimodulando ciascuna delle pene ulteriori ai sensi dell'art. 81 cod. pen.

    Nel giudizio esecutivo di riconoscimento della continuazione, la pena concretamente più grave resta intangibile, mentre le pene per gli ulteriori reati devono essere rimodulate secondo l’art. 81 c.p.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, sul punto relativo alla rideterminazione della pena, l'interessato ha proposto ricorso con l'atto a firma dell'Avv. Marco Tringali e dell'Avv. Salvatore Pace, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione al combinato disposto degli artt. 81 cod. pen e 671 cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte accoglie la censura relativa all’omessa motivazione sugli aumenti per la continuazione.

Massime di principio

  • Nel determinare la pena per il reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave e la relativa pena base, nonché quantificare e motivare separatamente l’aumento per ciascun reato satellite.
  • La motivazione sui singoli aumenti deve essere tanto più puntuale quanto maggiore è la loro entità e deve permettere di verificare la proporzione della pena, il rispetto dei limiti legali della continuazione e l’assenza di un cumulo materiale dissimulato.
  • La natura unitaria della pena conseguente alla continuazione non elimina l’autonomia dei reati satellite né riduce l’obbligo di motivazione alla sola pena del reato più grave.
  • Quanto più la pena determinata si discosta dal minimo edittale, tanto più il giudice deve indicare in modo specifico i criteri di commisurazione che giustificano la scelta.
  • Nel rinvio conseguente all’annullamento della rideterminazione della pena in sede esecutiva, resta intangibile la pena concretamente più grave; le pene relative agli altri reati devono essere rimodulate secondo la disciplina della continuazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

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