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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12574/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) dopo la sentenza di appello era intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa (Tortorella Giuseppe) con accettazione dell'imputato, per cui il reato perseguibile a querela di percosse doveva essere dichiarato estinto; 2) violazione degli artt. 311 e 628 c.p. (in relazione alla sentenza n.86/2024 della Corte Costituzionale) e carenza di motivazione sul mancato riconoscimento della lieve entità della rapina, oltre ad erronea applicazione dell'art. 62 n.4 c.p.: il ricorrente rilevava che la pronta restituzione di 200 euro e il versamento di ulteriori 300 euro durante l'appello dimostravano l'assenza di intento predatorio stabile e avrebbero dovuto giustificare l'attenuante o la lieve entità del fatto.

La decisione

La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo fondato: essendo in atti la remissione di querela e l'accettazione, il reato di percosse (perseguibile a querela) è estinto e la relativa pena di un mese di reclusione è eliminata; la sentenza è annullata senza rinvio limitatamente a quel capo. Sul secondo motivo ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile: la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato l'esclusione della lieve entità della rapina, richiamando elementi quali approfittamento della gentilezza della vittima, sfrontatezza, commissione in abitazione privata, orario notturno e vulnerabilità fisica della vittima; inoltre la richiesta di applicazione dell'art. 62 n.4 c.p. non era stata dedotta in appello e, pur considerabile d'ufficio, è stata esclusa per i medesimi motivi (ammontare sottratto, documenti e natura plurioffensiva della rapina). Sulla base delle statuizioni, ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p. la pena finale è stata rideterminata in 6 anni di reclusione ed euro 2.100,00 di multa. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 311 cod. pen.

    Disciplina l'attenuante della lieve entità del fatto; la Corte ricorda che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.86/2024, l'applicazione richiede una valutazione complessiva del fatto e delle circostanze (natura, mezzi, modalità, entità del danno o del pericolo), e non può essere riconosciuta se difetta la lievità in rapporto all'evento e alle modalità.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma che configura il delitto di rapina; richiamata nel quadro della valutazione della gravità del fatto e dell'esclusione dell'attenuante della lieve entità.

  • art. 62 n. 4) cod. pen.

    Circostanza attenuante relativa al fatto che ha cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità. La Corte osserva che, pur essendo concedibile d'ufficio, può essere esclusa quando la tenuità patrimoniale non sia effettivamente tale alla luce delle condizioni della vittima e della natura plurioffensiva del reato; inoltre la mancata deduzione in appello rende la questione non consentita in cassazione salvo eccezioni.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 86 del 2024

    La decisione costituzionale ha inciso sulla valutazione dell'attenuante di lieve entità anche nei reati di rapina; la Corte di legittimità la interpreta come richiedente un'analisi complessiva del fatto, confermando che la lieve entità non sussiste se le modalità e le circostanze evidenziano pericolosità o offesa significativa.

  • art. 620 lett. l) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, in caso di annullamento parziale senza rinvio, di determinare la pena finale sulla base delle statuizioni del giudice di merito; qui è stata usata per rideterminare la pena dopo l'eliminazione della pena relativa al reato estinto per remissione di querela.

Massime di principio

  • La remissione di querela estingue il reato perseguibile a querela (qui: percosse) e produce effetti anche se intervenuta dopo la sentenza di merito; va verbalmente documentata e, se accettata dall'imputato quando richiesto, comporta l'estinzione della relativa pena.
  • L'attenuante della lieve entità (art. 311 c.p.) richiede una valutazione complessiva del fatto e delle circostanze: la mera restituzione della somma o il risarcimento non garantiscono automaticamente il riconoscimento della lieve entità quando sussistono elementi qualificanti negativi (violenza, vulnerabilità della vittima, luogo e orario, sottrazione di documenti).
  • La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n.4) può essere concessa d'ufficio, ma la sua applicazione è esclusa se il danno non è effettivamente tenue tenendo conto della situazione della vittima e della natura plurioffensiva del reato.
  • Questioni non dedotte nei motivi di appello risultano in linea di massima non deducibili in cassazione; per essere esaminate devono rientrare nelle eccezioni ammesse dalla giurisprudenza (casi rilevabili d'ufficio o non proponibili prima).
  • In caso di annullamento parziale senza rinvio la Corte di cassazione può rideterminare la pena finale ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p., adeguando la statuizione alle modifiche intervenute (per esempio, estinzione di un capo di imputazione).

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