Cassazione Civile, Ordinanza n. 33192/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un proprietario confinante chiedeva di accertare il proprio diritto a costruire un muro di cinta sul confine tra due fondi urbani, insistente in pari misura sui rispettivi cortili, e di ottenere la condanna dell'altra proprietaria a contribuire per metà alle spese di costruzione. La controparte eccepiva il difetto di interesse ad agire e sosteneva che, comunque, non fosse ancora sorto alcun obbligo di contribuzione perché il muro non era stato ancora realizzato e non era stato indicato il costo. In via riconvenzionale, la stessa controparte chiedeva l'accertamento di una servitù di passaggio pedonale e carrabile per destinazione del padre di famiglia a carico del fondo dell'attore, oltre allo spostamento di un dispositivo del cancello che avrebbe ostacolato la realizzazione del muro. Il ricorrente impugnava in cassazione la sentenza d'appello con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 886 e 888 c.c., per avere escluso l'interesse all'azione e negato la possibilità di far valere prima della costruzione il diritto alla contribuzione alla metà delle spese del muro di cinta; 2) violazione del giudicato e delle norme processuali, per avere disatteso l'eccezione di giudicato sull'inesistenza di servitù tra i fondi; 3) violazione degli artt. 1061, comma 2, e 1062 c.c. e vizio motivazionale, per avere riconosciuto una servitù per destinazione del padre di famiglia pur in assenza dei presupposti di unicità di proprietà al momento della divisione e di opere visibili e permanenti specificamente destinate all'asservimento; 4) violazione degli artt. 841 e 1067 c.c., assorbito, in relazione al contemperamento degli interessi e alla presenza di altro accesso carrabile del fondo dominante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo e ha assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione. La Corte ha affermato che l'art. 886 c.c. attribuisce un diritto alla contribuzione preventiva e non solo al rimborso di spese già sostenute, configurando un'obbligazione propter rem connessa alla proprietà del fondo urbano; ha inoltre precisato che l'art. 888 c.c. completa tale disciplina con la facoltà del vicino di evitare la contribuzione mediante abbandono liberatorio della metà del terreno su cui il muro deve essere costruito. Quanto alla servitù, ha ritenuto errata la decisione di merito perché, al momento della divisione dell'originario fondo, non sussisteva la necessaria unicità di proprietà dei due fondi nelle mani di un unico soggetto o degli stessi comproprietari, e perché mancavano opere visibili e permanenti idonee a rendere riconoscibile la specifica destinazione all'esercizio della servitù di passaggio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché mirava a una nuova valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie; il quarto è rimasto assorbito.
Norme richiamate
"ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta"
attribuisce al proprietario confinante il diritto di pretendere la contribuzione preventiva alla metà delle spese di costruzione del muro di cinta, una volta integrati i presupposti di legge; non si tratta di semplice rimborso di spese già sostenute.
viene richiamato come disciplina speciale per i fondi a dislivello, che deroga alla regola generale della ripartizione paritaria per la sola parte del muro relativa al dislivello.
prevede una facoltà alternativa alla contribuzione: il vicino può esimersi dalle spese cedendo senza compenso la metà del terreno su cui il muro deve essere costruito, con conseguente proprietà esclusiva del muro a chi lo ha edificato.
ai fini della servitù per destinazione del padre di famiglia occorrono opere visibili e permanenti, già esistenti al momento della divisione, idonee a rendere percepibile il vincolo di asservimento.
la servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone che i due fondi appartenessero al medesimo proprietario, o agli stessi comproprietari, al momento della divisione e che da tale situazione residui una destinazione oggettiva apparente.
il giudicato può essere invocato solo entro i suoi limiti oggettivi e soggettivi; tuttavia il motivo è stato dichiarato inammissibile perché in concreto tendeva a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio.
richiamato nel motivo sul giudicato, ma senza che la censura superasse il piano dell'apprezzamento di fatto.
richiamato nel motivo sul giudicato, senza incidere sull'esito, poiché la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte ha accolto le censure solo nei limiti in cui effettivamente investivano l'interpretazione delle norme.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la deduzione del vizio motivazionale non è stata ritenuta idonea a ottenere una nuova valutazione del merito in cassazione.
viene menzionato per il deposito di memoria da parte del ricorrente.
richiamato solo nel quarto motivo in relazione al contemperamento degli interessi del proprietario del fondo servente e dominante; il motivo è rimasto assorbito.
richiamato solo nel quarto motivo, poi assorbito.
Massime di principio
- Il diritto del proprietario di un fondo urbano a pretendere dal vicino la contribuzione per metà delle spese di costruzione del muro di cinta è azionabile in via preventiva, prima della realizzazione dell'opera, quando siano allegati e verificati i presupposti legali; non si tratta di un'azione di mero rimborso di spese già sostenute.
- L'obbligazione di contribuire alle spese del muro di cinta tra fondi urbani ha natura propter rem, perché inerisce alla proprietà del fondo vicino e sorge al verificarsi delle condizioni di legge.
- La disciplina degli artt. 886 e 888 c.c. va letta in modo unitario: alla regola della contribuzione paritaria si accompagna la facoltà del vicino di liberarsi dall'obbligo cedendo la metà del sedime su cui il muro dovrà essere edificato.
- La servitù per destinazione del padre di famiglia richiede, oltre alla pregressa appartenenza dei fondi al medesimo proprietario o agli stessi comproprietari al momento della divisione, la presenza di opere visibili e permanenti che rendano oggettivamente riconoscibile la specifica destinazione al servizio del fondo dominante.
- Ai fini della servitù per destinazione del padre di famiglia non basta una situazione di fatto genericamente compatibile con il passaggio o con l'uso del cortile: occorre un quid pluris, cioè elementi materiali stabili e inequivoci che rivelino l'asservimento del fondo servente.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove e delle circostanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito.
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