Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7011/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 10457/2025, che aveva respinto l'appello contro il rigetto del ricorso avverso l'informativa interdittiva antimafia della Prefettura di Torino

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione prefettizia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza n. 10457/2025 fosse incorsa in errore di fatto nel respingere il motivo d'appello relativo alla mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa dell'art. 94-bis d.lgs. 159/2011. In particolare, ha dedotto che il Collegio non avrebbe considerato fatti emersi nel procedimento davanti al Tribunale per le misure di prevenzione, conclusosi con l'ammissione della società al controllo giudiziario ex art. 34-bis, dai quali sarebbe risultato un pericolo di condizionamento mafioso soltanto occasionale, fondato su rapporti marginali e sporadici, anziché strutturale. In sede rescissoria ha riproposto le censure di violazione degli artt. 92, commi 2-bis e 2-ter, lett. a), e 94-bis d.lgs. 159/2011, nonché di eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza istruttoria e motivazionale, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, travisamento e sviamento, sostenendo che l'interdittiva avrebbe dovuto costituire misura estrema e che avrebbe dovuto essere valutata la prevenzione collaborativa. Le Amministrazioni hanno eccepito l'inammissibilità, rilevando che le doglianze miravano a rimettere in discussione il merito e l'iter logico-giuridico della sentenza, anziché denunciare un errore percettivo revocatorio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e non ha esaminato la domanda rescissoria. Ha escluso l'errore di fatto perché dalla sentenza revocanda risultava che il Collegio aveva piena contezza dell'esistenza e del contenuto del provvedimento del Tribunale per le misure di prevenzione, depositato in appello il 17 luglio 2025, del quale era riportato anche uno stralcio. La sentenza aveva inoltre espresso consapevolmente la valutazione di irrilevanza di quel provvedimento, in ragione dell'autonomia dei procedimenti e della diversità dei rispettivi approcci valutativi. Contestare tale valutazione avrebbe richiesto una rimeditazione del ragionamento decisorio, estranea alla revocazione e diretta a introdurre un inammissibile terzo grado di giudizio. Le spese sono state poste a carico della società, per complessivi euro 5.000,00 oltre agli oneri di legge, in favore delle Amministrazioni appellate.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    Il ricorso è inammissibile, come puntualmente eccepito dall’Amministrazione, in quanto palesemente volto a sollecitare un riesame degli atti processuali.

    La revocazione non è ammissibile quando la censura mira a ottenere un riesame degli atti processuali e del merito della decisione, anziché denunciare un effettivo errore di fatto revocatorio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Infatti, da una piana lettura della sentenza revocanda emerge che il Collegio ha avuto piena contezza non solo dell’esistenza del provvedimento di ammissione al controllo giudiziario (depositato agli atti del giudizio d’appello in data 17 luglio 2025), ma anche del suo contenuto, del quale è perfino riportato uno stralcio a conclusione del § 4 della motivazione: e ciò già di per sé sarebbe sufficiente a escludere l’erronea percezione lamentata dalla ricorrente, essendo alquanto inverosimile che un documento presente agli atti di causa sia “percepito” per una sua parte e non per altre.

    È escluso l'errore di fatto revocatorio quando la sentenza dimostra che il giudice ha conosciuto l'atto e il suo contenuto; la contestazione dell'apprezzamento o della rilevanza attribuiti all'atto non integra un errore di percezione.

  • art. 34-bis d.lgs. 159/2011

    Va, altresì, considerato che nella motivazione è chiaramente espresso l’avviso della relativa irrilevanza dei contenuti del ridetto provvedimento, in considerazione dell’autonomia dei due procedimenti e del diverso approccio valutativo (su cui, peraltro, si sofferma lo stesso giudice della prevenzione nel provvedimento de quo, laddove conferma la legittimità dell’informativa interdittiva in premessa delle sue successive valutazioni): di modo che, ove inteso nel senso di sollecitare una rimeditazione di questo passaggio motivazionale, il ricorso esorbiterebbe chiaramente dall’ambito del giudizio di revocazione risolvendosi nel tentativo di introdurre inammissibilmente un terzo grado di giudizio.

    Il provvedimento che ammette al controllo giudiziario e le valutazioni rese nel giudizio sull'interdittiva appartengono a procedimenti autonomi; contestare la diversa rilevanza attribuita al provvedimento in sede amministrativa e giudiziale non costituisce errore revocatorio, ma sollecita una nuova valutazione del merito.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.

    In presenza della richiesta dell'interessato e dei presupposti di tutela dei diritti o della dignità, il giudice dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le persone fisiche menzionate.

Massime di principio

  • L'errore di fatto deducibile con revocazione deve consistere in un'erronea percezione degli atti del processo; non ricorre quando la sentenza dimostra che il giudice conosceva l'atto e il suo contenuto, ma ne ha valutato consapevolmente la rilevanza in modo non condiviso dalla parte.
  • La revocazione non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del merito, del percorso logico-giuridico o della rilevanza delle risultanze processuali, poiché ciò trasformerebbe il rimedio in un inammissibile ulteriore grado di giudizio.
  • La valutazione resa nel procedimento di prevenzione collaborativa e quella compiuta nel giudizio sull'interdittiva antimafia si collocano in procedimenti autonomi; la contestazione della rilevanza attribuita nell'uno alle risultanze dell'altro non integra, di per sé, errore di fatto revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaRevocazione e opposizione di terzo
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.