Cassazione Penale, Sentenza n. 17277/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
questione circa l'impugnabilità della sentenza di condanna che applica la pena pecuniaria (ammenda) in sostituzione della pena dell'arresto: se tale sentenza sia appellabile oppure inappellabile alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 ("Riforma Cartabia") e della revisione del regime delle pene sostitutive e dell'art. 593 c.p.p.; inoltre censure sulla dosimetria della pena (calcolo del medio edittale e congruità della pena) e sul diniego delle circostanze generiche
La decisione
la Corte conferma la correttezza della decisione della Corte territoriale circa l'inappellabilità della sentenza che infligge l'ammenda in sostituzione dell'arresto, ritenendo superato l'orientamento delle Sezioni Unite Bonifazi (1995) alla luce della Riforma Cartabia e della novella dell'art. 593 c.p.p.; si afferma che la norma novellata mira a ridurre l'appellabilità oggettiva e che non sussistono ragioni per un diverso regime impugnatorio per la pena pecuniaria sostitutiva rispetto ad altre pene sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità); i motivi relativi alla dosimetria della pena e al diniego delle generiche sono dichiarati manifestamente infondati: la motivazione della corte di merito è ritenuta congrua (calcolo del medio edittale conforme, uso corretto degli indici dell'art. 133 c.p. e legittimo richiamo alla negativa personalità dell'imputato), e non c'è incongruenza nel riutilizzo dello stesso elemento valutativo sotto profili diversi (congruità della pena vs prognosi di recidiva)
Norme richiamate
alla luce della novella introdotta dall'art. 34, co.1, lett. a) del d.lgs. 22/10/2022 n.150, prevede l'inappellabilità di determinate sentenze che applicano pene sostitutive; la Corte interpreta la disposizione come introducente una significativa limitazione dell'appellabilità oggettiva
d.lgs. 22 ottobre 2022, n.150 (Riforma Cartabia), art.34
ha profondamente modificato il sistema delle impugnazioni (riducendone l'appellabilità e introducendo istituti come l'improcedibilità) e il sistema sanzionatorio (introducendo a regime le 'pene sostitutive'); le modifiche giustificano la revisione dell'orientamento preesistente sulle impugnazioni delle sentenze con sanzioni sostitutive
introduce le pene sostitutive delle pene detentive brevi, quadro normativo che incide sulla qualificazione e sull'impugnabilità delle misure sostitutive
legge 24 novembre 1981, n.689 (art. 57 co.3, art.66, art.71)
art.57 co.3 ribadisce che la pena pecuniaria si considera sempre come tale anche se sostitutiva della pena detentiva; art.66 disciplina la revocabilità delle sanzioni sostitutive in caso di inosservanza; art.71 collegato alla disciplina della pena pecuniaria nella previgente normativa
fornisce i criteri per la determinazione della pena (indici soggettivi e oggettivi); la Corte ricorda che ove la pena inflitta sia pari o superiore al medio edittale è richiesta motivazione specifica ma nel caso esaminato non è stata riscontrata arbitrarietà
consente l'adeguamento della pena al caso concreto; la Corte osserva che il riconoscimento delle circostanze generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede risposta su ogni singola deduzione difensiva
Sez. U., Bonifazi (1995)
orientamento storico che distingueva 'pena' e 'sanzione sostitutiva' soggiacente a revisione dopo la Riforma Cartabia; la Corte ritiene che quello schema vada ora calibrato alla nuova disciplina
Sez. 3, n. 20573 del 13/03/2024 (Staffieri)
decisione che ha affermato l'inappellabilità della sentenza che infligge l'ammenda in sostituzione dell'arresto in seguito alla novella dell'art.593 c.p.p.; utilizzata come precedente recente coerente con la ricostruzione qui fatta
Corte cost., n.34/2020 e n.58/2020
richiamate per sottolineare che il doppio grado di giurisdizione di merito non gode di tutela costituzionale assoluta, quindi le limitazioni normative all'appello sono compatibili con la Costituzione
Patto internazionale sui diritti civili e politici, art.14 §5; Protocollo n.7 CEDU, art.2; Corte EDU, Costantino Di Silvio c. Italia, 20/10/2015
richiamati per verificare la coerenza con standard sovranazionali sul diritto al riesame da parte di una giurisdizione superiore; la Corte ritiene la nuova limitazione impugnatoria compatibile con tali standard nei termini delineati
Massime di principio
- Dopo la Riforma Cartabia (d.lgs. n.150/2022) le sentenze che applicano una pena pecuniaria in sostituzione dell'arresto possono essere inappellabili ai sensi del rinnovato art. 593 c.p.p., salvo diversa disposizione espressa
- L'orientamento delle Sezioni Unite (Bonifazi, 1995) sulla distinzione terminologica tra 'pena' e 'sanzione sostitutiva' va reinterpretato alla luce del nuovo impianto normativo che ha introdotto istituti quali le pene sostitutive e modificato il regime delle impugnazioni
- La revocabilità della pena sostitutiva per inosservanza delle prescrizioni (art. 66 l. n.689/1981 o analoghi rimedi) rende meno pregnante l'argomento della possibilità di ripristino della pena originaria come motivo per garantire l'appellabilità
- Il giudice di merito può utilizzare lo stesso elemento fattuale (es. negativa personalità) per valutazioni diverse (commisurazione della pena, pericolo di recidiva): non c'è automatica incongruenza se la motivazione distingue i profili valutativi
- Sulla dosimetria, il medio edittale si calcola aggiungendo al minimo la metà della differenza fra massimo e minimo e non dimezzando il massimo; l'irrogazione di pene pari o superiori al medio richiede motivazione specifica sugli indici di cui all'art.133 c.p.
- Il riconoscimento delle circostanze generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice e non impone replicare punto per punto le deduzioni difensive, purché la motivazione sia sufficiente a mostrare l'adeguamento della pena al caso concreto
- Le modifiche al regime impugnatorio perseguono finalità deflattive e di efficienza del processo; in casi analoghi la valutazione dell'impugnabilità deve tenere conto del bilanciamento tra efficienza processuale e garanzie di revisione
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