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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35512/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia riguarda una procedura di concordato preventivo in continuità aziendale poi sfociata nella dichiarazione di fallimento. Il tribunale aveva revocato l'ammissione al concordato ai sensi dell'art. 173 l. fall., ritenendo tra l'altro che la società avesse stipulato senza autorizzazione del giudice delegato una transazione con un creditore e avesse pagato il relativo credito anteriore alla procedura. Aveva inoltre rilevato varie criticità del piano, tra cui la non corretta formazione delle classi, l'inidoneità di un vincolo di destinazione su beni di terzi promesso da una società terza, e la carenza di informazioni sui debiti di lavoro. In appello, dopo una prima cassazione con rinvio che aveva fissato un principio di diritto sul pagamento non autorizzato di un debito scaduto, la Corte territoriale ha nuovamente respinto il reclamo, valorizzando sia la mancata prova che il pagamento non fosse pregiudizievole o fraudolento per i creditori, sia l'inammissibilità della proposta concordataria per manifesta inettitudine del piano, aggravata dalla sopravvenuta omologazione del concordato della società terza che avrebbe dovuto apportare l'asset economico promesso. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi, violazione degli artt. 167, 168 e 173 l. fall., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 384 c.p.c., degli artt. 162 e 163 l. fall., nonché omesso esame di fatti decisivi: sosteneva che il giudice del rinvio avesse ampliato illegittimamente il thema decidendum, avesse svolto una valutazione economica riservata ai creditori, avesse considerato fatti sopravvenuti non scrutinabili e avesse omesso di considerare la proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto rituale che il giudice del rinvio esaminasse, oltre alla questione già decisa in senso assorbente nel primo giudizio, anche le altre censure di reclamo espressamente riproposte e non precluse dal giudicato rescindente. Ha inoltre affermato che il giudice di rinvio può valorizzare fatti sopravvenuti impeditivi, modificativi o estintivi, come l'omologazione del concordato della società terza, e che ciò non impone di riaprire la procedura per consentire una nuova modifica del piano, essendo già intervenuta la dichiarazione di fallimento. La decisione di merito è stata considerata sorretta da due rationes autonome e ciascuna sufficiente: da un lato la sussistenza dell'atto pregiudizievole non autorizzato, dall'altro l'inammissibilità della proposta per irrealizzabilità dell'apporto promesso dalla terza società. Ritenute infondate le censure dirette contro almeno una di tali rationes, le ulteriori doglianze sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 173 l. fall.

    revoca dell'ammissione al concordato per atti pregiudizievoli e pagamento non autorizzato di un debito scaduto

    il pagamento non autorizzato, effettuato dopo il deposito della domanda di concordato, comporta la revoca dell'ammissione salvo prova dell'imprenditore che l'atto non abbia pregiudicato i creditori e non sia stato fraudolento rispetto alle ragioni concorsuali

  • art. 182-quinquies l. fall.

    procedura prevista per il pagamento autorizzato di debiti anteriori

    il pagamento del credito effettuato fuori da tale procedura è stato ritenuto rilevante ai fini della revoca

  • art. 167 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione di utilità dell'operazione non autorizzata

  • art. 168 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione di utilità dell'operazione non autorizzata

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che incombe sul debitore dimostrare che il pagamento non autorizzato non sia stato pregiudizievole né fraudolento per i creditori

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato, ma può decidere sulle questioni assorbite espressamente riproposte e sui fatti sopravvenuti estranei al decisum rescindente

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nei motivi per censurare motivazione e pretesa valutazione economica della proposta

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi per censurare la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 162 l. fall.

    richiamato con riguardo alla necessità di eventuale modifica della proposta e riapertura del procedimento di ammissione

  • art. 163 l. fall.

    richiamato con riguardo alla fase di ammissione del concordato

  • art. 2645-ter c.c.

    richiamato per il vincolo di destinazione che la società terza avrebbe dovuto imporre sui propri beni

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma può e deve esaminare le ulteriori questioni rimaste assorbite nel precedente giudizio se sono state espressamente riproposte dalla parte.
  • Il principio di diritto vincolante del giudizio rescindente opera solo rispetto al medesimo thema decidendum già devoluto; non impedisce l'esame di questioni diverse o di fatti sopravvenuti impeditivi, modificativi o estintivi.
  • In tema di concordato preventivo, il pagamento non autorizzato di un debito scaduto effettuato dopo il deposito della domanda può giustificare la revoca dell'ammissione, salvo che il debitore provi che l'atto non abbia pregiudicato i creditori e non sia stato fraudolento.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a reggere il dispositivo, la censura di una sola ratio non consente la cassazione della sentenza e rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze sulle altre ragioni.
  • La valutazione della concreta attuabilità della proposta concordataria può legittimamente tener conto della sopravvenuta impossibilità dell'apporto promesso da un terzo, se tale circostanza rende non più attuale e realizzabile il piano.
  • L'eventuale necessità di modificare la proposta o il piano concordatario non impone la riapertura della procedura di ammissione quando sia già intervenuta la dichiarazione di fallimento.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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