Cassazione Penale, Sentenza n. 18906/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lombardi ha impugnato l'ordinanza del 05/10/2023 con due motivi: 1) contestazione della qualificazione della notificazione della cartella esattoriale come causa di interruzione della prescrizione della pena pecuniaria; il ricorrente sostiene che la disciplina della prescrizione della pena non prevede cause di sospensione o interruzione analoghe a quelle della prescrizione del reato (richiamando gli artt. 1, 172 c.p. e 25 Cost., nonché gli artt. 159 e 159 c.p. citati nel ricorso); 2) censura per omissione di valutazione della richiesta, in via subordinata, di concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), deducendo la violazione degli artt. 163 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo la Corte conferma che, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per prescrizione, rileva come fatto impeditivo solo il momento dell'inizio dell'esecuzione della pena; non è rilevante il modo (coattivo o spontaneo) dell'inizio né le successive vicende esecutive, per cui la semplice notificazione della cartella esattoriale non costituisce causa di interruzione della prescrizione della pena pecuniaria. Sul secondo motivo la Corte rileva che l'art. 671, comma 3, c.p.p. attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di concedere benefici solo se connesso al riconoscimento del concorso formale o della continuazione; non sussistendo nel caso tale riconoscimento e dato che la domanda di sospensione condizionale era proposta solo in via subordinata alla declaratoria di estinzione, il giudice dell'esecuzione non aveva il potere di concedere il beneficio. Per questi motivi il ricorso è infondato e viene rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come principio generale; la Corte non lo ritiene di ostacolo alla regola applicata in materia di estinzione della pena pecuniaria per intervenuta prescrizione.
Richiamato dal ricorrente nella discussione sulla prescrizione della pena; la Corte non accoglie la tesi che prevederebbe sospensioni o interruzioni analoghe a quelle della prescrizione del reato.
art. 25 Cost.
Citato dal ricorrente in termini di principio di legalità; la Corte non rileva violazione costituzionale nella soluzione applicata sulla prescrizione della pena pecuniaria.
Norma richiamata dal ricorrente come esempio di disciplina della prescrizione del reato con cause di sospensione/interruzione; la Corte distingue la disciplina della prescrizione del reato da quella della prescrizione della pena pecuniaria.
Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte rileva che il giudice dell'esecuzione non poteva concedere tale beneficio in assenza dei presupposti e del potere di farlo nel caso concreto.
L'art. 671, comma 3, c.p.p. consente al giudice dell'esecuzione di concedere benefici di legge quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione; il potere non è generale ma limitato a quei casi, per cui nel caso in esame il giudice non poteva concedere la sospensione condizionale richiesta subordinatamente.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; la Corte ha disposto la condanna alle spese ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- Per l'estinzione della pena pecuniaria per prescrizione conta il momento dell'inizio dell'esecuzione: è questo fatto impeditivo che impedisce l'estinzione, non le successive vicende esecutive o la mera notificazione di atti di riscossione.
- La notificazione di una cartella esattoriale o similari atti di riscossione non interrompono automaticamente la prescrizione della pena pecuniaria se non costituiscono, concretamente, l'inizio dell'esecuzione della pena stessa.
- Il giudice dell'esecuzione può concedere benefici (es. sospensione condizionale) solo nei limiti e nelle ipotesi previste dalla legge: in particolare l'art. 671 c.p.p., comma 3, collega tale potere al riconoscimento del concorso formale o della continuazione; non è un potere generale esercitabile ogni qualvolta il condannato lo chieda.
- Se si intende ottenere la sospensione condizionale della pena dal giudice dell'esecuzione è opportuno formularne la richiesta come domanda principale e fornire gli elementi che giustifichino l'applicabilità del beneficio, o ottenere in primo luogo il riconoscimento del concorso formale/continuazione quando necessario.
- In ricorso per cassazione è necessario dimostrare l'errore di diritto del giudice e l'erronea applicazione della norma; questioni di fatto o interpretazioni conformi alla giurisprudenza consolidata sono difficilmente ribaltabili.
- La parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese di procedimento anche in Cassazione ai sensi delle norme processuali applicabili (es. art. 616 c.p.p.).
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