Cassazione Civile, Ordinanza n. 07873/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fiduciante)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda relativa a quote del capitale sociale di una s.r.l.: l'attore sosteneva che le quote fossero state intestate fiduciariamente, prima alla moglie dell'attore stesso e poi al convenuto, con conseguente obbligo del fiduciario di ritrasferirle al fiduciante. Il tribunale aveva accertato l'esistenza dei negozi fiduciari e respinto la domanda riconvenzionale o comunque la pretesa del convenuto volta alla risoluzione del contratto di compravendita della quota; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo tra l'altro inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale, inammissibile per aspecificità il motivo relativo alla cessazione della materia del contendere dopo la cancellazione della società, sussistente la legittimazione attiva dell'attore e provata l'esistenza degli accordi fiduciari mediante presunzioni e complessivo materiale probatorio. In Cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 38 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale, assumendo che la contestazione fosse stata proposta con riguardo a tutti i fori alternativi ex art. 20 c.p.c.; 2) censura sulla mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere, deducendo che la cancellazione della società e la conseguente inesistenza delle quote avrebbero imposto tale esito; 3) censura sulla legittimazione attiva dell'attore, sostenendo che anche l'ex moglie rivendicava le quote; 4) censura sulla prova del patto fiduciario, con l'argomento che la cessione di quote di s.r.l. richiederebbe la forma scritta ad substantiam. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto il primo motivo inammissibile perché l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, in quanto eccezione in senso stretto, va specificamente proposta e coltivata in modo conforme in appello, mentre il ricorso non indicava adeguatamente le deduzioni svolte nel giudizio di merito; ha inoltre osservato, in via ulteriore, che il foro contractus sarebbe comunque radicato nel luogo di conclusione dell'accordo. Il secondo, terzo e quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili sia perché formulati ancora secondo il previgente art. 360, n. 5, c.p.c. dopo la riforma del 2012, sia perché diretti in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del fatto, senza proporre una censura di diritto ammissibile ex artt. 360 e 366 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. La decisione di merito impugnata è rimasta quindi ferma: è stato mantenuto l'accertamento dell'esistenza dei rapporti fiduciari sulle quote sociali e la reiezione delle censure del convenuto, mentre in sede di legittimità non è stata esaminata nel merito alcuna doglianza per difetto di ammissibilità.
Norme richiamate
richiamato quale foro generale delle persone fisiche, ma ritenuto non decisivo rispetto alla domanda proposta e alla diversa disciplina del foro territoriale speciale.
per l'individuazione della competenza territoriale si guarda ai fatti come prospettati dall'attore e al luogo di insorgenza dell'obbligazione, senza sovrapporre il giudizio sul merito della pretesa.
l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere specifica e tempestiva; se non coltivata nei termini e nei modi corretti è inammissibile.
il motivo di appello deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di argomenti già spesi non è sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la formulazione previgente del vizio motivazionale non è più utilizzabile nei ricorsi proposti dopo la riforma del 2012; le doglianze devono essere ricondotte ai motivi oggi ammessi.
il ricorso deve contenere censure specifiche e autosufficienti; la mancanza di adeguata indicazione delle deduzioni svolte nei gradi di merito comporta inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
accertata l'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228
è richiamato per il testo introduttivo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale, il giudice deve avere riguardo alla domanda così come proposta dall'attore e ai fatti dedotti a fondamento della pretesa, senza anticipare valutazioni sul merito delle contestazioni del convenuto.
- L'eccezione di incompetenza territoriale derogabile è un'eccezione in senso stretto: deve essere dedotta in modo specifico e non può essere integrata d'ufficio dal giudice, neppure in appello.
- Nel giudizio di appello il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di argomenti già svolti, senza critica puntuale della motivazione, è inammissibile.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito prospettare un vizio motivazionale secondo la formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. anteriore alla riforma del 2012; le doglianze devono essere ricondotte ai vizi oggi tipizzati e formulate in modo autosufficiente.
- Le censure che mirano, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove sono inammissibili in sede di legittimità, ove non deducano un vero errore di diritto o un vizio processuale specificamente ammissibile.
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