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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24412/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda giudiziale proposta da un dipendente nei confronti della società datrice di lavoro, accolta in primo grado e confermata in appello. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano. Nel corso del giudizio di legittimità, dopo la proposta di definizione camerale per infondatezza dei motivi, la ricorrente ha depositato rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c.; il controricorrente non ha aderito alla rinuncia. La questione decisa dalla Corte riguarda dunque esclusivamente gli effetti processuali della rinuncia al ricorso e la regolazione delle spese, non il merito della controversia lavoristica sottostante, che resta indefinito nel testo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., applicando l’art. 391 c.p.c. Poiché il controricorrente non ha aderito alla rinuncia, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo e distratte in favore del difensore antistatario. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione del ricorso in camera di consiglio, poi superata dalla successiva rinuncia al ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come base del procedimento camerale instaurato a seguito dell’istanza della ricorrente di decisione sul ricorso.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, depositata dalla ricorrente, determina l’avvio della conseguente declaratoria di estinzione del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte dichiara l’estinzione del processo e regola le spese a carico della parte che vi ha dato causa, in difetto di adesione del controricorrente.

  • art. 391, commi 2 e 4, c.p.c.

    La mancata adesione alla rinuncia da parte del controricorrente consente la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma è di stretta interpretazione e riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma di modifica richiamata come fonte dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c., anche se il controricorrente non vi aderisce.
  • In mancanza di adesione alla rinuncia, la parte ricorrente che ha dato causa alla prosecuzione del giudizio può essere condannata alle spese del giudizio di legittimità.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è estensibile alla rinuncia al ricorso per cassazione.
  • Le norme che prevedono oneri processuali di tipo sanzionatorio o eccezionale devono essere interpretate restrittivamente, senza applicazione analogica o estensiva.

Come è indicizzato

RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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