Cassazione Penale, Sentenza n. 2074/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'ordinanza impugnata, che aveva rigettato l'istanza ritenendo la pena eccedente infungibile ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., è stata confermata nella misura in cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione per mancata contestazione delle ragioni decisive della decisione; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di rideterminazione della pena complessiva da espiare mediante lo scomputo dell'intera eccedenza di pena risultante dal riconoscimento della continuazione; il ricorrente sosteneva che l'intera pena eccedente già scontata dovesse essere detratta dalla pena in corso
Norme richiamate
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Lo scomputo della detenzione già sofferta può riguardare solo la parte di sanzione attinente ai reati commessi anteriormente all'esecuzione della detenzione astrattamente fungibile; la pena 'eccedente' patita anteriormente a reati successivi è infungibile rispetto a tali reati
art. 81, comma secondo, cod. pen. (continuazione)
Il riconoscimento della continuazione può creare una eccedenza di pena rispetto a condanne pregresse, ma tale eccedenza non può automaticamente essere usata per cancellare le conseguenze retributive/preventive di reati commessi dopo il periodo di detenzione già scontato
Corte costituzionale, sent. n. 198 del 2014
Corte cost. n. 198 del 2014
Richiama il principio secondo cui la funzione retributiva e preventiva della pena deve derivare da un reato commesso anteriormente alla pena scontata, a tutela della coerenza dell'esecuzione penale
Predispone le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità (condanna alle spese) e giustifica la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è irrituale o infondato nei modi rilevanti
Massime di principio
- Quando vi sono pene concorrenti e si riconosce la continuazione con conseguente eccedenza già scontata, lo scomputo può riguardare soltanto la parte di pena riferibile a reati commessi prima del periodo di detenzione astrattamente fungibile (art. 657, comma 4 c.p.p.)
- La detrazione integrale della 'eccedenza' scontata potrebbe essere negata se quella detenzione è antecedente ai reati per i quali è in corso l'esecuzione, per evitare che la fungibilità diventi una riserva di impunità
- In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale confrontarsi specificamente con le argomentazioni giuridiche svolte dal giudice di merito; ricorsi generici o non attinenti ai motivi decisivi sono dichiarati inammissibili e possono comportare sanzioni pecuniarie
- La funzione retributiva e preventiva della pena impone che la pena scontata debba ricollegarsi a un reato commesso anteriormente; questo principio limita l'estensione dello scomputo in presenza di riconoscimenti di continuazione
- Se si vuole ottenere lo scomputo integrale dell'eccedenza, occorre provare direttamente che la detenzione scontata è stato titolo di pena fungibile rispetto ai reati per i quali si chiede l'esecuzione, e contestare puntualmente l'applicazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p.
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