Cassazione Civile, Ordinanza n. 21439/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento con cui si contestavano il diritto al rimborso IVA e l'illegittima deduzione dei costi relativi all'acquisto di un capannone industriale. Secondo la ricorrente, l'operazione era stata posta in essere non per reali finalità imprenditoriali, ma con intento fraudolento e abusivo, al solo scopo di ottenere contributi pubblici e il rimborso dell'IVA, in assenza di effettività dell'attività d'impresa e di inerenza del bene all'attività svolta. Denunciava quindi violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 30 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che i plurimi elementi presuntivi emersi in verifica avrebbero dovuto escludere la detraibilità/rimborsabilità dell'imposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ai fini della detrazione/rimborso IVA, non è necessario il concreto e attuale esercizio dell'attività d'impresa, essendo sufficiente che l'acquisto sia effettivo e che il bene sia inerente o funzionale a un'attività economica programmata, purché l'intenzione sia sorretta da elementi oggettivi e il mancato utilizzo dipenda da cause non imputabili al soggetto passivo. Nel caso concreto la CTR aveva accertato in fatto sia l'effettività dell'acquisto sia l'inerenza del capannone al progetto imprenditoriale di imbottigliamento delle acque minerali, escludendo una finalità fraudolenta e rilevando che il mancato utilizzo dipendeva da ragioni burocratiche e dal fallimento della società venditrice. Poiché le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito, il ricorso è stato rigettato. Nulla sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura era formalmente proposta come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che investiva in realtà accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione.
artt. 19 e 30 d.P.R. n. 633/1972
La detrazione e il rimborso IVA richiedono l'effettiva inerenza del bene o servizio alle finalità imprenditoriali; non è necessario l'effettivo avvio dell'attività, se l'acquisto è preparatorio e sorretto da elementi oggettivi, senza finalità fraudolente o abusive.
Massime di principio
- In materia IVA, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti può spettare anche in assenza di operazioni attive, quando i beni o servizi siano acquisiti in fase preparatoria per costituire le condizioni dell'inizio effettivo dell'attività economica.
- L'intenzione di avviare un'attività economica non può restare puramente soggettiva: deve essere confermata da elementi oggettivi e non essere connotata da finalità fraudolente o abusive.
- Ai fini del diritto alla detrazione/rimborso IVA, il bene acquistato deve essere funzionale o inerente all'attività d'impresa programmata; il mancato utilizzo del bene non esclude di per sé il diritto se dipende da cause indipendenti dalla volontà del soggetto passivo.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto l'effettività dell'acquisto, l'inerenza del bene e l'assenza di un intento fraudolento, la censura che mira a sovrapporre una diversa lettura degli elementi istruttori non integra violazione di legge ma richiesta di rivalutazione del merito.
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