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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36185/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 15 maggio 2026, depositata il 21 maggio 2026, che aveva rigettato la richiesta di riesame contro il decreto del GIP del 17 aprile 2026, relativo al sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di 150.050 euro in contanti. La somma, suddivisa in trenta confezioni sottovuoto e nascosta in una scatola, era stata rinvenuta in un vano seminterrato raggiungibile da una botola sotto il pavimento del deposito di un salone di parrucchiera intestato alla madre dell’indagato. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato avrebbe diretto e organizzato un’associazione dedita a reati informatici, truffe e riciclaggio: il gruppo avrebbe contattato le vittime simulando interventi di sicurezza informatica, installato sui telefoni il trojan Spynote, sottratto identità digitali e indotto le vittime a effettuare bonifici, poi trasferiti su conti e wallet di criptovalute o ulteriormente movimentati per ostacolarne la tracciabilità. Con il primo motivo la difesa ha denunciato l’illegittimità della perquisizione, sostenendo che la formula del decreto del pubblico ministero riferita ai luoghi nella disponibilità dell’indagato non autorizzasse l’accesso al locale intestato alla madre e che mancassero i presupposti per un’autonoma iniziativa della polizia giudiziaria. Con il secondo motivo ha lamentato motivazione mancante o apparente sul collegamento tra il denaro e i reati e sulla sua riferibilità all’indagato, denunciando che non fosse stata adeguatamente considerata la titolarità del locale in capo alla madre.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto che, nel ricorso contro provvedimenti in materia di sequestro, è deducibile soltanto la violazione di legge, compresi i vizi motivazionali radicali che rendano la motivazione del tutto assente o meramente apparente. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché l’eventuale illegittimità della perquisizione non travolge il successivo sequestro di cose obiettivamente sequestrabili e pertinenti al reato; inoltre, il decreto delimitava sufficientemente i luoghi nella disponibilità effettiva dell’indagato, intesa come relazione stabile con l’immobile e non come titolarità formale. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché l’ordinanza del riesame conteneva una motivazione effettiva sulla riconducibilità delle somme all’indagato e sulla loro provenienza dai reati, valorizzando le dichiarazioni dei genitori, le intercettazioni, le modalità di occultamento, la dedotta attività delittuosa e l’incompatibilità della somma con i redditi familiari; la difesa, inoltre, non aveva specificamente contestato il profilo relativo al profitto personalmente conseguito. La Corte ha infine rilevato la carenza di interesse concreto e attuale all’impugnazione: l’indagato negava sia la disponibilità del locale, intestato alla madre, sia l’appartenenza a sé del denaro, senza allegare un pregiudizio personale tutelabile che la rimozione del vincolo avrebbe eliminato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

    Nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro, la violazione di legge comprende anche la motivazione totalmente mancante o affetta da carenze tanto radicali da privarla dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; non consente invece una generale rivalutazione della motivazione.

  • art. 252-bis c.p.p.

    Il decreto d’ispezione e perquisizione è stato emesso il 23 settembre 2025, nella vigenza dell’art. 252-bis cod. proc. pen., introdotto dall’ art. 12 del d.lgs. n. 150 del 2022, che prevede l’impugnabilità del decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero solo nel caso in cui alla perquisizione non segua il sequestro.

    Il decreto di perquisizione del pubblico ministero è impugnabile secondo la disciplina richiamata quando alla perquisizione non segue il sequestro.

  • art. 247 c.p.p.

    È stato, poi, chiarito che, ai fini della perquisizione locale ex art. 247 cod. proc. pen., non è necessaria l’esatta indicazione di città, via e numero civico, essendo sufficiente che il decreto contenga elementi idonei a delimitare l’ambito locale dell’attività da eseguire, anche quando tale ambito debba essere individuato dalla polizia giudiziaria sulla base dei riferimenti contenuti nel provvedimento.

    Il decreto di perquisizione locale non deve necessariamente indicare indirizzo e numero civico, purché fornisca riferimenti sufficienti a delimitare il luogo o l’ambito della ricerca.

  • art. 322 c.p.p.

    Tale requisito, distinto dalla legittimazione astratta alla proposizione del riesame - attribuita dall’art. 322 cod. proc. pen. all’imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla restituzione - deve essere specificamente allegato da chi propone l’impugnazione.

    La legittimazione a chiedere il riesame, riconosciuta ai soggetti indicati dalla norma, non sostituisce l’interesse concreto e attuale all’impugnazione, che deve essere specificamente allegato.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    In motivazione, le Sezioni Unite, nel prendere le mosse, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, dalla richiamata distinzione tra la legittimazione e l'interesse, hanno affermato che la sussistenza dell'interesse ad impugnare non può, pertanto, presumersi dalla legittimazione ad impugnare: è infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen.

    L’interesse a impugnare non si presume dalla legittimazione: chi propone l’impugnazione deve dedurre l’utilità concreta e attuale conseguibile dalla decisione richiesta.

  • art. 581, comma 1, lettera d), c.p.p.

    In motivazione, le Sezioni Unite, nel prendere le mosse, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, dalla richiamata distinzione tra la legittimazione e l'interesse, hanno affermato che la sussistenza dell'interesse ad impugnare non può, pertanto, presumersi dalla legittimazione ad impugnare: è infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen.

    L’atto di impugnazione deve contenere la deduzione dell’interesse a impugnare; tale interesse non deriva automaticamente dalla legittimazione.

  • art. 416 c.p.

    Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato avrebbe diretto e organizzato un’associazione dedita a reati informatici, truffe e riciclaggio.

    La disposizione è indicata quale titolo provvisorio della contestazione associativa; la decisione non affronta nel merito la responsabilità per tale reato.

  • art. 615-ter c.p.

    Secondo gli esiti dell’indagine, riassunti nell’ordinanza impugnata, il gruppo individuava le persone offese, le contattava simulando interventi di sicurezza informatica, inoculava sui loro cellulari il trojan Spynote e, anche mediante telefonate con false identità riferibili a Forze dell’Ordine o istituti di credito, ne acquisiva indebitamente l’identità digitale, inducendole a disporre ingenti bonifici in favore dei sodali o di soggetti compiacenti.

    La norma è richiamata tra le contestazioni provvisorie relative alle condotte informatiche descritte; la Corte non decide la configurabilità del reato, ma esamina l’impugnazione cautelare.

  • art. 617-quater, commi 1 e 4, c.p.

    Secondo gli esiti dell’indagine, riassunti nell’ordinanza impugnata, il gruppo individuava le persone offese, le contattava simulando interventi di sicurezza informatica, inoculava sui loro cellulari il trojan Spynote e, anche mediante telefonate con false identità riferibili a Forze dell’Ordine o istituti di credito, ne acquisiva indebitamente l’identità digitale, inducendole a disporre ingenti bonifici in favore dei sodali o di soggetti compiacenti.

    La norma figura tra i titoli provvisori di reato connessi alle condotte informatiche narrate; la sentenza non ne determina la sussistenza nel merito.

  • art. 640-ter, commi 2 e 3, c.p.

    I giudici del riesame hanno desunto la provenienza del denaro dai delitti di frode informatica e riciclaggio/autoriciclaggio contestati sulla base di plurimi elementi logici: le modalità di occultamento della somma, la ritenuta stabile dedizione del Mennella alle truffe informatiche con le modalità descritte, in questa sede non contestata, nonché l’esiguità dei redditi del nucleo familiare, incompatibili con la disponibilità dell’importo sequestrato.

    Nel controllo cautelare, la provenienza delle somme da frode informatica può essere motivata mediante una valutazione complessiva degli elementi indiziari, tra cui modalità di occultamento, attività delittuosa contestata e sproporzione rispetto ai redditi; la Corte non accerta la responsabilità penale nel merito.

  • art. 648-ter.1 c.p.

    I giudici del riesame hanno desunto la provenienza del denaro dai delitti di frode informatica e riciclaggio/autoriciclaggio contestati sulla base di plurimi elementi logici: le modalità di occultamento della somma, la ritenuta stabile dedizione del Mennella alle truffe informatiche con le modalità descritte, in questa sede non contestata, nonché l’esiguità dei redditi del nucleo familiare, incompatibili con la disponibilità dell’importo sequestrato.

    La disposizione è richiamata quale titolo provvisorio di autoriciclaggio; la Corte considera, ai fini del vincolo cautelare, la motivazione sulla provenienza criminosa delle somme, senza decidere la responsabilità nel merito.

  • art. 354 c.p.p.

    Secondo la difesa, la formula “ogni altro luogo nella disponibilità di Mennella Luigi”, riportata nel decreto del pubblico ministero, non poteva estendersi sino a ricomprendere l’esercizio commerciale di un terzo estraneo alle indagini, ossia la madre dell’indagato, in assenza dei presupposti per l’iniziativa autonoma della polizia giudiziaria ex art. 354 cod. proc. pen.

    La norma è richiamata come base della dedotta iniziativa autonoma della polizia giudiziaria; la Corte non accoglie la censura, rilevando che l’apprensione della somma era sorretta da autonomo provvedimento di sequestro.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo, la violazione di legge comprende i vizi motivazionali solo quando la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente, perché priva dei requisiti minimi che consentono di comprendere la vicenda e il percorso logico del giudice.
  • L’eventuale illegittimità della perquisizione non determina, di per sé, l’invalidità del successivo sequestro di cose obiettivamente sequestrabili e pertinenti al reato: il sequestro dipende dall’acquisibilità del bene e dall’assenza di divieti probatori, non dalle modalità con cui il bene è stato reperito.
  • Per la perquisizione locale è sufficiente che il decreto contenga elementi idonei a delimitare l’ambito della ricerca; non è necessaria l’indicazione puntuale di città, via e numero civico. La disponibilità effettiva di un immobile può sussistere anche indipendentemente dalla titolarità formale di diritti reali o personali, quando ricorra una relazione stabile tra il soggetto e il luogo.
  • La legittimazione a proporre riesame contro un sequestro è distinta dall’interesse a impugnare. Quest’ultimo deve essere concreto, attuale e specificamente allegato, in quanto collegato a un’utilità giuridicamente tutelabile derivante dalla rimozione del vincolo; non può presumersi dalla sola legittimazione né dal desiderio di ottenere una pronuncia favorevole sui presupposti cautelari.
  • La confisca diretta del denaro richiede la prova del nesso causale tra la somma e il reato: il denaro deve costituire il prezzo o il profitto dell’illecito, oppure la sua trasformazione o il suo reimpiego, con collegamento eziologico ricostruibile senza soluzione di continuità. Se tale nesso manca, l’ablazione può operare per equivalente entro il valore del vantaggio economico conseguito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivoRiciclaggioFrode informatica
RamiProcesso penaleMisure cautelariDelitti economiciReati informatici
IstitutiConfisca

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