Cassazione Penale, Sentenza n. 37297/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso il decreto di appello che, in parte, aveva revocato alcune confische e, nel resto, confermato il decreto di primo grado di misure patrimoniali e personali in materia di prevenzione (d. lgs. 159/2011). Le doglianze vertevano su presunta carenza o apparenza della motivazione, erronea perimetrazione temporale della pericolosita sociale, ammissione o diniego di mezzi istruttori (diritto alla prova), errata applicazione delle regole sulle presunzioni in capo a terzi intestatari, e sulla corretta estensione della confisca ai compendi aziendali e ai beni riconducibili al soggetto pericoloso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi (fra cui quelli di Maria Stanek, Giuseppe Maria D'Anna, Joanna Golabek, Ruben D'Anna, Nicola Roberto Peragine e Krystyna Stanek) per carenza di specificità o perche non deducibili in sede di prevenzione i vizi prospettati. E stata ritenuta fondata, entro i limiti indicati nella sentenza, la censura della BOTTO sul vizio di motivazione con riferimento alla confisca di tre orologi e di una fedina: su questi cespiti il decreto impugnato è annullato e la causa rinviata alla Corte di Appello di Genova per nuovo esame. Analogamente sono accolte censure in parte favorevoli a favore di Anna e Armando Boccia nella stessa misura e per le stesse ragioni di vizio motivazionale con riferimento ai preziosi loro reclamati; i restanti motivi della BOTTO e dei BOCCIA sono assorbiti o inammissibili. Sono inoltre dichiarati inammissibili alcuni motivi della BOTTO. La Corte ha confermato i principi sul valore probatorio di atti e informative anche provenienti da procedimenti penali non definitivi, purché il giudice della prevenzione motivi congruamente. Inoltre la Corte ha rilevato l'irrilevanza ai fini del giudizio di reclami tardivi del Procuratore generale e ha escluso di tenerne conto. In sintesi: prevale il provvedimento di merito nella sua parte essenziale; parziale annullamento limitato ai preziosi indicati con rinvio per nuovo giudizio; molte censure ritenute generiche o non idonee in sede di prevenzione e percio inammissibili.
Norme richiamate
Decreto legislativo 159/2011 (codice delle misure di prevenzione)
Consente al giudice della prevenzione di valutare anche elementi provenienti da procedimenti penali non definitivi o archiviati purché con congrua motivazione; disciplina la confisca di prevenzione (art. 24) estesa al patrimonio aziendale quando l'impresa sia strumentale a attivita illecite; attribuisce ampie potestà investigative (art. 19) e disciplina l'ammissione delle prove (art. 7, comma 4-bis).
Art. 125 cod. proc. pen. (decreto motivato)
Impone al giudice dell'appello di rendere un provvedimento motivato; la mancata motivazione o la motivazione meramente apparente puo integrare vizio deducibile in cassazione nel procedimento di prevenzione se ricorre l'inesistenza o l'apparenza della motivazione.
Art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Limita i motivi deducibili in cassazione; nei procedimenti di prevenzione il ricorso e ammesso soprattutto per violazione di legge, con esclusione dei vizi di mera valutazione dei fatti salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
Art. 611 cod. proc. pen. (termini per requisitoria del Procuratore generale)
Regola il termine per la presentazione della requisitoria del Procuratore generale; Richieste tardive non vengono prese in considerazione dal Collegio.
Art. 495 cod. proc. pen. e art. 190 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai limiti del diritto alla prova nel giudizio di prevenzione: il diritto all'ammissione della prova a discarico ha disciplina differente rispetto al dibattimento penale; tuttavia il diniego di prove senza motivazione congrua puo costituire vizio deducibile.
Art. 24 d.lgs. 159/2011 (confisca di prevenzione)
La confisca puo estendersi al patrimonio aziendale e alle quote societarie se dimostrato che la societa e stata costituita o impiegata per realizzare attivita illecite, con prevalente incidenza di profitti illeciti.
Art. 26 d.lgs. 159/2011 (presunzioni relative a terzi intestatari)
Stabilisce presunzioni e criteri per l'accertamento della reale disponibilita dei beni intestati a terzi; la loro applicazione richiede specifici elementi probatori e non e automatico.
Corte EDU e Costituzione (art. 6 CEDU, artt. 24, 111 Cost.)
Ribadiscono i limiti al procedimento di prevenzione: pur essendo procedimento giurisdizionale, ha finalita proprie; il diritto di difesa deve essere rispettato ma con regole processuali differenziate rispetto al processo penale.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione e gravato da limiti: non sono in generale deducibili i vizi di valutazione dei fatti salvo che la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente.
- Il giudice della prevenzione puo utilizzare elementi tratti anche da procedimenti penali non definitivi o archiviati, ma deve motivare con congrua valutazione l'efficacia probatoria di tali elementi; il semplice rinvio a atti investigativi senza ragioni non e sufficiente.
- La confisca di prevenzione puo raggiungere compendi aziendali e quote societarie quando sia dimostrato che l'impresa e strumentale ad attivita illecite e produce profitti illeciti integranti il circuito di reimpiego.
- La richiesta e l'ammissione di mezzi istruttori da parte della difesa possono essere rigettate se il giudice spiega la superfluità o irrilevanza della prova rispetto al coacervo probatorio; il diniego non e automaticamente vizioso se motivato adeguatamente.
- Terzi che rivendicano la titolarita di beni confiscati devono fornire elementi concreti e specifici probatori; censure generiche sulla mancata considerazione di documenti o memorie sono spesso inammissibili in cassazione.
- La perimetrazione temporale della pericolosita sociale deve essere sorretta da fatti storicamente apprezzabili; le contestazioni che mirano solo a una diversa valutazione prognostica dei fatti spesso non superano il filtro di ammissibilita.
- Errori materiali nel dispositivo di merito possono essere corretti dalla Corte di appello e tali correzioni possono rendere sopravvenuta la carenza di interesse del ricorso in cassazione su quel punto.
- In caso di decisione che annulli parzialmente confische per vizio di motivazione, la Cassazione puo rinviare la materia al giudice di merito per nuovo esame limitato ai punti annullati.
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