Cassazione Penale, Sentenza n. 17470/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per detenzione e porto di pistola clandestina (Astra calibro 6,35), ricettazione, detenzione illegale di 5 proiettili e minaccia aggravata. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. e al principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio, censurando la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei suoi congiunti e proponendo una ricostruzione alternativa (rinvenimento casuale dell'arma e volontà di consegnarla ai Carabinieri); (2) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), con contestazione dell'uso di considerazioni morali e mancato rispetto della funzione rieducativa della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in gran parte generiche e manifestamente infondate. Sul primo profilo, ha confermato che l'accertamento della detenzione e del porto è supportato da prove dirette (sequestro dell'arma e ammissioni dell'imputato) e che le dichiarazioni della persona offesa e dei congiunti sono state valutate credibili in virtù della convergenza sui particolari rilevanti e della tempestività delle denunce; tali dichiarazioni, pur essendo rese da parte civile, potevano fondare la condanna purché sottoposte a rigoroso controllo di attendibilità e corroborate. Sul secondo profilo, le doglianze sulla pena sono state giudicate generiche e non hanno efficacemente contrastato la motivazione che ha escluso le attenuanti per la gravità dei fatti e la capacità a delinquere; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il giudice ricorda che le regole sulla valutazione delle dichiarazioni (art. 192) non vietano che le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possano essere utilizzate da sole per la condanna, purché sottoposte a più rigoroso controllo di attendibilità e corroborate da elementi di riscontro idonei a escludere l'intento calunniatorio.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale limite alla motivazione richiesta nel ricorso in Cassazione: il ricorrente ha esposto motivi nei limiti necessari per la decisione, come previsto dalla norma.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi addotti (vizio di legittimità e vizio di motivazione sul quantum) fossero in gran parte generici o inconferenti e pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La Corte ha ritenuto di poter escludere le circostanze attenuanti generiche per la gravità dei fatti e per la capacità a delinquere dell'imputato, così giustificando il mancato riconoscimento del beneficio.
art. 23, comma 8, dl. 28.10.2020, n. 137, conv. L. 18.12.2020, n. 17
Richiamato come riferimento procedurale per la produzione delle conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero; ha valore organizzativo/procedurale nella fase di discussione.
Massime di principio
- La mera contestazione della credibilità di testi deve essere supportata da rilievi concreti e specifici: censure generiche non bastano in Cassazione.
- Le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono, se attendibili e corroborate, fondare la condanna anche se non accompagnate da ulteriori prove; il loro valore probatorio richiede però un più rigoroso controllo dell'attendibilità e la ricerca di elementi di riscontro.
- Quando vi sono prove dirette come il sequestro dell'arma nella disponibilità dell'imputato e sue ammissioni, è difficile per l'appellante ottenere l'annullamento dei fatti sostanziali mediante ricorso per cassazione poiché la Corte non rifa la valutazione della prova.
- Le impugnazioni relative al trattamento sanzionatorio devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; argomentazioni generiche sul 'mancato riconoscimento delle attenuanti' sono inefficaci.
- La Corte di Cassazione ha funzione di sindacato di legittimità: non è chiamata a riconsiderare i fatti e la valutazione complessiva delle prove fatta dal giudice del merito salvo vizi logico-giuridici evidenti e specificamente dedotti.
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