Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/10/2020 n. 23873 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della decisione che ha ritenuto dovuto il contributo unificato (Euro 2.000,00) a seguito del deposito di motivi aggiunti innanzi al TAR. La ricorrente sosteneva che i motivi aggiunti non avrebbero ampliato il thema decidendum rispetto al ricorso principale, essendo riprodotte le stesse censure, e quindi non sarebbe dovuto l'ulteriore contributo ai sensi del DPR 115/2002 art.13 comma 6-bis e della circolare 18/10/2011.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi aggiunti abbiano impugnato due provvedimenti amministrativi autonomamente lesivi (Det. 22.12.2015 n.107 e Det. 8.1.2016 n.3) non in rapporto di pregiudizialita'-dipendenza con l'atto impugnato con il ricorso principale (Det. 6.11.2015 n.90). Tale impugnazione costituisce un 'considerevole ampliamento' dell'oggetto della controversia ai sensi dell'interpretazione della Corte di Giustizia UE; pertanto l'ulteriore contributo unificato è dovuto. Le spese di lite sono compensate integralmente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.P.R. n.115/2002

    art.13, commi 6-bis, 1-bis, 1-quater; art.14

    Stabilisce l'obbligo del contributo unificato per i ricorsi avanti TAR e Consiglio di Stato; definisce che sono considerate 'ricorso' anche i motivi aggiunti solo se introducono domande nuove. Il tributo nasce con il deposito dell'atto introduttivo o dei motivi aggiunti che introducono domande nuove.

  • D.Lgs. n.104/2010

    Distingue tipologie di motivi aggiunti: 'propri' (nuove ragioni contro lo stesso atto) e 'impropri' (impugnazione di nuovi atti emessi in pendenza di giudizio). I motivi aggiunti impropri estendono il petitum e possono comportare un obbligo contributivo.

  • Circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa

    18 ottobre 2011; integrazioni 22 ottobre 2014; chiarimenti 23 ottobre 2015

    Fornisce indirizzi applicativi del DPR 115/2002: inizialmente collegava l'obbligo contributivo all'impugnazione di provvedimenti 'diversi' rispetto al ricorso introduttivo; successivamente ha recepito l'indicazione della Corte di Giustizia UE limitando l'esazione al caso di 'considerevole ampliamento' dell'oggetto della controversia.

  • Direttiva e giurisprudenza europea

    Corte di Giustizia UE, causa C-61/14, 6 ottobre 2015

    Ha stabilito che l'obbligo di pagamento cumulativo dei tributi giudiziari è compatibile con il diritto UE solo se i motivi aggiunti determinano un 'considerevole ampliamento' dell'oggetto della controversia; se non sussiste tale ampliamento il giudice nazionale deve dispensare dall'obbligo del pagamento.

  • Codice del processo amministrativo

    art.32; art.40 comma 1 lett. b); richiamati principi di connessione

    Consente il cumulo di domande connesse nello stesso giudizio; richiede che il ricorso indichi l'oggetto e l'atto impugnato, per cui la pluralità di domande si valuta in funzione dei provvedimenti autonomamente lesivi impugnati.

  • Giurisprudenza amministrativa nazionale

    Consiglio di Stato, ad. plenaria n.5/2015; varie sentenze Sez. V, IV, VI

    Chiarisce che l'unicità o pluralità delle domande si valuta in base al numero di provvedimenti autonomamente lesivi impugnati; individua la nozione di connessione 'forte' (pregiudizialita'/dipendenza) idonea ad escludere l'ampliamento considerevole e la connessione 'debole' non sufficiente.

Massime di principio

  • L'obbligo di versare il contributo unificato per motivi aggiunti dipende dal 'considerevole ampliamento' dell'oggetto della controversia: se i motivi aggiunti impugnano atti autonomamente lesivi e non in rapporto di pregiudizialita' con l'atto originario, l'ampliamento è considerato rilevante e il contributo è dovuto.
  • La mera riproduzione delle stesse censure nei motivi aggiunti non esclude automaticamente l'obbligo contributivo: rileva il numero e la natura degli atti impugnati (cioè se sono distinti e dotati di autonoma efficacia lesiva), non la coincidenza del bene della vita perseguito.
  • Sono esenti dal contributo i casi in cui sussiste una connessione 'forte' fra atti (rapporto di pregiudizialita' o presupposizione giuridica/ logica): in tali ipotesi l'oggetto resta unitario e non si realizza un ampliamento considerevole.
  • In presenza di connessioni deboli (soggettive o puramente fattuali/causali) l'impugnazione con motivi aggiunti di nuovi provvedimenti normalmente comporta il pagamento dell'ulteriore contributo.
  • Il giudice nazionale ha il potere e il dovere di valutare se i motivi aggiunti comportino un ampliamento considerevole e, in caso negativo, di dispensare il contribuente dall'obbligo di pagamento; pertanto, se vi è dubbio, va chiesta espressa valutazione giudiziale sulla debenza del contributo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.