Sentenza del 29/10/2020 n. 23873 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della decisione che ha ritenuto dovuto il contributo unificato (Euro 2.000,00) a seguito del deposito di motivi aggiunti innanzi al TAR. La ricorrente sosteneva che i motivi aggiunti non avrebbero ampliato il thema decidendum rispetto al ricorso principale, essendo riprodotte le stesse censure, e quindi non sarebbe dovuto l'ulteriore contributo ai sensi del DPR 115/2002 art.13 comma 6-bis e della circolare 18/10/2011.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi aggiunti abbiano impugnato due provvedimenti amministrativi autonomamente lesivi (Det. 22.12.2015 n.107 e Det. 8.1.2016 n.3) non in rapporto di pregiudizialita'-dipendenza con l'atto impugnato con il ricorso principale (Det. 6.11.2015 n.90). Tale impugnazione costituisce un 'considerevole ampliamento' dell'oggetto della controversia ai sensi dell'interpretazione della Corte di Giustizia UE; pertanto l'ulteriore contributo unificato è dovuto. Le spese di lite sono compensate integralmente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Norme richiamate
art.13, commi 6-bis, 1-bis, 1-quater; art.14
Stabilisce l'obbligo del contributo unificato per i ricorsi avanti TAR e Consiglio di Stato; definisce che sono considerate 'ricorso' anche i motivi aggiunti solo se introducono domande nuove. Il tributo nasce con il deposito dell'atto introduttivo o dei motivi aggiunti che introducono domande nuove.
Distingue tipologie di motivi aggiunti: 'propri' (nuove ragioni contro lo stesso atto) e 'impropri' (impugnazione di nuovi atti emessi in pendenza di giudizio). I motivi aggiunti impropri estendono il petitum e possono comportare un obbligo contributivo.
Circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa
18 ottobre 2011; integrazioni 22 ottobre 2014; chiarimenti 23 ottobre 2015
Fornisce indirizzi applicativi del DPR 115/2002: inizialmente collegava l'obbligo contributivo all'impugnazione di provvedimenti 'diversi' rispetto al ricorso introduttivo; successivamente ha recepito l'indicazione della Corte di Giustizia UE limitando l'esazione al caso di 'considerevole ampliamento' dell'oggetto della controversia.
Direttiva e giurisprudenza europea
Corte di Giustizia UE, causa C-61/14, 6 ottobre 2015
Ha stabilito che l'obbligo di pagamento cumulativo dei tributi giudiziari è compatibile con il diritto UE solo se i motivi aggiunti determinano un 'considerevole ampliamento' dell'oggetto della controversia; se non sussiste tale ampliamento il giudice nazionale deve dispensare dall'obbligo del pagamento.
Codice del processo amministrativo
art.32; art.40 comma 1 lett. b); richiamati principi di connessione
Consente il cumulo di domande connesse nello stesso giudizio; richiede che il ricorso indichi l'oggetto e l'atto impugnato, per cui la pluralità di domande si valuta in funzione dei provvedimenti autonomamente lesivi impugnati.
Giurisprudenza amministrativa nazionale
Consiglio di Stato, ad. plenaria n.5/2015; varie sentenze Sez. V, IV, VI
Chiarisce che l'unicità o pluralità delle domande si valuta in base al numero di provvedimenti autonomamente lesivi impugnati; individua la nozione di connessione 'forte' (pregiudizialita'/dipendenza) idonea ad escludere l'ampliamento considerevole e la connessione 'debole' non sufficiente.
Massime di principio
- L'obbligo di versare il contributo unificato per motivi aggiunti dipende dal 'considerevole ampliamento' dell'oggetto della controversia: se i motivi aggiunti impugnano atti autonomamente lesivi e non in rapporto di pregiudizialita' con l'atto originario, l'ampliamento è considerato rilevante e il contributo è dovuto.
- La mera riproduzione delle stesse censure nei motivi aggiunti non esclude automaticamente l'obbligo contributivo: rileva il numero e la natura degli atti impugnati (cioè se sono distinti e dotati di autonoma efficacia lesiva), non la coincidenza del bene della vita perseguito.
- Sono esenti dal contributo i casi in cui sussiste una connessione 'forte' fra atti (rapporto di pregiudizialita' o presupposizione giuridica/ logica): in tali ipotesi l'oggetto resta unitario e non si realizza un ampliamento considerevole.
- In presenza di connessioni deboli (soggettive o puramente fattuali/causali) l'impugnazione con motivi aggiunti di nuovi provvedimenti normalmente comporta il pagamento dell'ulteriore contributo.
- Il giudice nazionale ha il potere e il dovere di valutare se i motivi aggiunti comportino un ampliamento considerevole e, in caso negativo, di dispensare il contribuente dall'obbligo di pagamento; pertanto, se vi è dubbio, va chiesta espressa valutazione giudiziale sulla debenza del contributo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 ott 2020Sentenza del 29/10/2020 n. 130 - Comm. Trib. Prov. Trieste
- Sentenza · 29 ott 2020Sentenza del 29/10/2020 n. 480 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 29 ott 2020Sentenza del 29/10/2020 n. 638 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 29 ott 2020Sentenza del 29/10/2020 n. 5986 - Comm. Trib. Prov. Catania
- Sentenza · 29 ott 2020Sentenza del 29/10/2020 n. 23858 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 ott 2020Sentenza del 29/10/2020 n. 23868 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →