Sentenza del 29/10/2020 n. 480 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Il comma 10 dell'art. 13 del Decreto-legge n. 201 del 2011 come modificato con decorrenza dal l gennaio 2014, costituisce una lex specialis - Sussiste - La norma generale per la categoria "alloggi sociali" è derogata, quanto agli alloggi assegnati dagli IACP, dalla normativa speciale di cui al comma 10 - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'IMU 2015: l'appellante sosteneva che gli immobili di sua proprietà, destinati ad alloggi sociali, erano esenti da IMU ai sensi dell'art. 13 dl n.201/2011 comma 3 lett. b) richiamando il DM 22 aprile 2008. Il Comune contesta l'esenzione ritenendo applicabile la disciplina speciale prevista dal comma 10 dello stesso articolo, che regola gli immobili 'regolarmente assegnati' dagli IACP (ora A.) e prevede una detrazione (e non l'esenzione piena). L'appellante non ha provato che gli immobili fossero tra quelli 'regolarmente assegnati' ai fini della detrazione né ha fornito prova sufficiente della qualificazione come alloggio sociale ai fini dell'esenzione.
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il giudice d'appello ha ritenuto che la dizione del comma 10 costituisca una lex specialis rispetto al comma 3 lett. b): gli alloggi sociali in generale, previsti dal comma 3 lett. b) e dal DM 22/4/2008, risultano esenti, ma tale esenzione è derogata per gli alloggi 'regolarmente assegnati' dagli IACP e analoghi enti, ai quali si applica la disciplina speciale del comma 10 (detrazione di €200). Poiché l'appellante non ha dimostrato che gli immobili fossero tra quelli regolarmente assegnati né comprovato la loro qualifica come alloggi sociali rilevante ai fini dell'esenzione, il provvedimento impositivo è stato confermato. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Decreto-legge n.201 del 2011, art. 13 comma 3 lett. b)
l'imposta non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come da DM 22 aprile 2008
Norma generale che prevede l'esenzione IMU per i fabbricati destinati ad alloggi sociali in base al DM 22/04/2008; tuttavia la sua applicazione può essere derogata da una norma speciale contenuta nello stesso articolo
Decreto-legge n.201 del 2011, art. 13 comma 10
"la suddetta detrazione (di euro 200,00, prevista dallo stesso comma) si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (ora A.) o dagli enti di edilizia pubblica comunque denominati, aventi la medesima finalità degli IACP"
Costituisce una lex specialis rispetto al comma 3: per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e enti analoghi non opera l'esenzione piena prevista dal comma 3, ma la disciplina speciale del comma 10 (detrazione di €200); pertanto per tali immobili il regime fiscale è diverso e più limitato rispetto alla generale esenzione per alloggi sociali
DM 22 aprile 2008
Decreto ministeriale che definisce la categoria degli 'alloggi sociali' richiamata dal comma 3 lett. b); è il parametro tecnico per qualificare l'immobile come alloggio sociale ai fini dell'esenzione, ma la sua applicazione può essere esclusa o limitata dalla norma speciale del comma 10 se l'immobile è 'regolarmente assegnato' da IACP/enti analoghi
Massime di principio
- Quando nello stesso testo normativo coesistono una norma generale e una disposizione che disciplina casi specifici, la norma speciale (lex specialis) prevale per i casi che essa disciplina espressamente.
- La qualifica dell'immobile come 'alloggio sociale' secondo il DM rileva ai fini dell'esenzione IMU, ma se una disposizione speciale regola gli alloggi assegnati da enti pubblici (IACP/analoghi) la deroga deve essere applicata e può limitare o sostituire l'esenzione con misure diverse (es. detrazione).
- In caso di contrasto tra comma generale e comma speciale contenuti nello stesso articolo non si presume l'abrogazione del comma speciale: occorre interpretare le norme in modo coerente, attribuendo alla speciale la prevalenza nel campo di sua applicazione.
- La prova della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere esenzioni o detrazioni grava sul contribuente/proprietario: questi deve dimostrare che l'immobile rientra nella fattispecie agevolata (es. essere 'regolarmente assegnato' dall'ente o soddisfare i requisiti del DM).
- La chiarezza della norma ostacola la disapplicazione delle sanzioni per presunta incertezza normativa: se il testo è chiaro non si riconosce l'incertezza come causa automatica di esclusione delle sanzioni.
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