Sentenza del 29/10/2020 n. 638 - Comm. Trib. Prov. Torino
IMU - terreno adibito ad attività estrattiva - imponibilità - equiparabilità alle aree situate in zona industriale e produttiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettabilità all'IMU dei terreni utilizzati per attività estrattiva. La questione verteva sull'interpretazione del riferimento legislativo al "possesso di immobili" introdotto dal D.L. 201/2011 (conv. L.214/2011) e se tale nozione comprendesse anche i terreni destinati o collegati, direttamente o indirettamente, all'esercizio di attività d'impresa (attività estrattiva). Si è altresì discusso quale parametro di valore debba essere preso a riferimento per la determinazione della base imponibile (valore di mercato vs valore catastale).
La decisione
Il giudice ha ritenuto che i terreni adibiti ad attività estrattiva siano assoggettabili all'IMU. Ha interpretato il richiamo al "possesso di immobili" come comprensivo non solo di fabbricati e aree fabbricabili, ma anche delle aree destinate o collegate all'attività d'impresa, tra cui rientrano i siti estrattivi. Ai fini della determinazione della base imponibile, tali aree possono essere equiparate alle aree situate in zona industriale e produttiva e il valore da assumere è il valore di mercato, non il mero valore catastale.
Norme richiamate
D.L. 201/2011 (convertito con L. 214/2011)
La disciplina introdotta estende l'imposizione sul "possesso di immobili" superando una lettura limitata a fabbricati e aree fabbricabili; la norma è stata interpretata come comprensiva dei terreni adibiti ad attività d'impresa, compresi quelli estrattivi, e impone la valutazione della base imponibile secondo il valore di mercato
Massime di principio
- I terreni utilizzati per attività estrattiva sono normalmente imponibili ai fini IMU: se il terreno è funzionale o collegato all'attività d'impresa non vale la qualificazione agraria per escludere l'imposizione.
- Per la determinazione della base imponibile su siti estrattivi si può fare riferimento a criteri analoghi a quelli delle aree industriali/produttive; il valore rilevante è il valore di mercato, non il valore catastale.
- In caso di controversia, il contribuente può contestare la classificazione o il valore solo presentando elementi probatori specifici (perizia di stima, evidenze di mercato) che dimostrino un diverso valore o una diversa destinazione d'uso effettiva.
- Se l'attività estrattiva è cessata o il terreno è stato definitivamente riconvertito ad uso non produttivo/agricolo, occorre documentare il cambiamento per valutare eventuali esenzioni o riduzioni dell'imposta.
- Gli enti locali possono determinare aliquote e modalità di applicazione entro i limiti normativi: il contribuente dovrebbe verificare provvedimenti comunali, possibili agevolazioni o criteri di parametrizzazione adottati dal Comune.
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