Sentenza del 29/10/2020 n. 23868 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso in Cassazione è stato accolto limitatamente al secondo motivo; la sentenza della CTR è stata cassata e la causa è decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con accoglimento dell'originaria opposizione dei contribuenti. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia aveva rettificato la rendita catastale dell'immobile a seguito di riclassamento disposto nell'ambito di una revisione parziale di microzona (L. n. 311/2004, art. 1, comma 335). In Cassazione i contribuenti deducevano cinque motivi, tra cui l'insufficiente motivazione dell'atto amministrativo (mancata indicazione di dati, metodi e criteri impiegati per individuare il valore medio di mercato della microzona e per determinare la ricaduta sul singolo immobile) e la mancata considerazione dell'accatastamento precedente e di una perizia di parte. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, cioè l'insufficiente motivazione dell'avviso di riclassamento sia nella fase di accertamento massivo (dati, criteri, tempi, modalità di calcolo dei valori medi) sia nella fase di applicazione alla singola unità (fattori edilizi e posizionali concretamente valutati e comparazioni adeguate).
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, art. 49 richiamante art. 329 c.p.c.
Rinvio alle regole processuali civili in materia di impugnazioni e motivi di ricorso in sede tributaria; contestazione sull'esistenza di giudicato parziale è stata ritenuta infondata perché l'Amministrazione ha impugnato la decisione nel suo complesso.
art. 100 c.p.c.
Richiamato in relazione alle regole probatorie e alla valutazione delle prove in appello; nessun vizio rilevante sul punto decisionale una volta accolto il motivo principale.
art. 115 c.p.c.
Norma sull'onere della prova e sulle valutazioni delle prove in motivazione; i ricorrenti lamentavano mancata valutazione documentale (perizia, accatastamento 2003), ma tali motivi sono stati assorbiti dopo l'accoglimento del secondo motivo.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
"i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione"
Imposizione dell'obbligo motivazionale dell'Amministrazione: l'atto deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche per consentire il diritto di difesa del contribuente; tale obbligo è stato ritenuto violato nell'avviso di riclassamento.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Principi generali di trasparenza e di motivazione dell'azione amministrativa richiamati nel quadro dell'obbligo motivazionale.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, art. 61
Norme storiche sul catasto ed elementi del classamento (categoria, classe) richiamate per spiegare la natura dell'atto di classamento.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, artt. 2, 8, 9 e commi richiamati
Definisce categorie, classi, microzona e i parametri di valutazione (fattore edilizio e fattore posizionale) che devono essere considerati e illustrati nell'atto di riclassamento; la Corte ha richiamato l'obbligo di esplicitare come tali criteri siano stati applicati al singolo immobile.
Legge n. 311 del 2004, art. 1, commi 335-336 e 339
"La revisione parziale del classamento delle unita' immobiliari di proprieta' privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato ... si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali"
Disciplina la revisione parziale per microzone (intervento massivo legato al fattore posizionale) e i presupposti per l'attivazione dell'Agenzia e l'iter di revisione; la Corte ricorda che, pur essendo la revisione motivata dal fattore posizionale, l'Amministrazione deve comunque applicare e motivare i criteri del DPR 138/1998 al singolo bene.
Legge n. 662 del 1996, art. 3
Prevede la possibilità per i Comuni di richiedere la revisione del classamento per immobili non aggiornati o palesemente incongrui; citata per distinguere le diverse fattispecie di revisione catastale.
art. 384 c.p.c., comma 2
Consente alla Corte di cassazione, in mancanza di necessità di nuovi accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito; applicato per accogliere l'opposizione dei contribuenti senza rinvio.
art. 92 c.p.c.
Regola la compensazione delle spese di giudizio; la Corte ha compensato le spese per tutti i gradi di giudizio.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione procede a una riclassificazione massiva ex L. n. 311/2004, art. 1, comma 335, deve motivare in modo dettagliato entrambe le fasi: (a) la fase massiva (presupposti, dati utilizzati, metodi statistici, criteri di calcolo dei valori medi, date di riferimento) e (b) la fase applicativa al singolo immobile (come il cambiamento del fattore posizionale abbia inciso sul classamento e sulla rendita dell'unità concreta, con indicazione dei fattori edilizi considerati e dei comparativi impiegati).
- La motivazione generica che si limita a richiamare lo scostamento percentuale tra valore medio di mercato e valore catastale nella microzona è insufficiente: è necessario documentare le fonti, i tempi, le modalità di rilevazione e le tecniche statistiche adottate, nonché spiegare la conversione tra metri quadri e vani quando occorre.
- L'onere di provare e motivare la riclassificazione grava sull'Amministrazione; non è del contribuente l'onere di dimostrare che il proprio immobile sia escluso dalla 'ratio' del riclassamento, se la motivazione dell'atto è carente.
- Se la Corte ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2; quindi la carenza motivazionale dell'atto può condurre direttamente all'accoglimento dell'opposizione del contribuente.
- In sede contenziosa è fondamentale produrre e far valere documenti (vecchi accatastamenti, perizie di parte, dati di mercato) ma, se l'atto amministrativo manca dei requisiti motivazionali previsti dalla legge e dalla giurisprudenza, l'assenza di specifiche valutazioni dell'Amministrazione può essere decisiva a favore del contribuente.
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