Sentenza del 29/10/2020 n. 23858 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva annullato gli avvisi di liquidazione di maggiori diritti di confine e le sanzioni, ritenendo nulli gli atti per mancato rispetto del termine dilatorio di 30 giorni previsto dal Decreto Legislativo n. 374/1990, art. 11, comma 4‑bis, tra rilascio/recezione del verbale e notifica dell'avviso, che avrebbe impedito il contraddittorio preventivo dell'operatore. L'Agenzia sosteneva invece che, per ragioni di "particolare e motivata urgenza" (richiamando analogicamente l'art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente), poteva notificare l'avviso prima del decorso del termine e che la presentazione della domanda di concordato preventivo da parte dell'importatrice costituiva tale urgenza.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che il regime speciale doganale previsto dal Decreto Legislativo n. 374/1990, art. 11, comma 4‑bis, è autonomo e non ammette la deroga per "casi di particolare e motivata urgenza" prevista dall'art. 12, comma 7 della L. n. 212/2000; il termine dilatorio di 30 giorni è dunque vincolante e la sua violazione comporta l'invalidità dell'avviso di rettifica. Ha inoltre precisato che la sola domanda di ammissione al concordato preventivo non costituisce di per sé ragione d'urgenza idonea a interrompere il termine. Spese compensate.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 374 del 1990, articolo 11, comma 4‑bis
"nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 12, dopo la notifica all'operatore interessato (..) o dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarita', delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo, l'operatore interessato puo' comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di cui al successivo articolo 11, comma 5"
La norma doganale introduce un termine dilatorio specifico e vincolante di 30 giorni per il contraddittorio endoprocedimentale; la sua violazione determina l'invalidità dell'avviso di rettifica e non è soggetta alla deroga per urgenza prevista nello Statuto del contribuente.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), articolo 12, comma 7
"nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali ... si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo ... articolo 11"
La disposizione generale dello Statuto prevede la possibilità della deroga in casi di urgenza per accertamenti fiscali ordinari; tuttavia la Corte ha ritenuto che tale norma non sia applicabile alla materia doganale, che è disciplinata in via esclusiva dall'art. 11 del D.Lgs. 374/1990.
Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 92 (convertito)
Ha introdotto l'art. 11, comma 4‑bis nel D.Lgs. 374/1990 e ha ridotto il termine dilatorio a 30 giorni per le procedure doganali, rafforzando la disciplina del contraddittorio endoprocedimentale specifico per le dogane.
Regolamento (CE) n. 150/2000
Richiamato dall'Agenzia per sottolineare l'esigenza di tempestività nella riscossione delle risorse proprie UE; la Corte però ritiene che l'esigenza di rapidità sia già contemperata dal termine ridotto a 30 giorni e non giustifica la deroga al contraddittorio.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, articolo 41, comma 2
Richiama il principio del diritto alla buona amministrazione e al contraddittorio; la giurisprudenza comunitaria richiede che chi subisce un provvedimento che incide sui suoi interessi sia messo in condizione di esprimersi preventivamente, elemento valorizzato dalla norma doganale.
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione doganale l'avviso di rettifica non può essere notificato prima del decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 11, comma 4‑bis D.Lgs. 374/1990 (30 giorni dalla ricezione/ rilascio del verbale); la sua violazione determina l'invalidità dell'atto.
- La disposizione dello Statuto del contribuente che ammette la deroga per "particolare e motivata urgenza" (art. 12, comma 7 L. n. 212/2000) non si applica alla materia doganale: la disciplina doganale è autonoma e prevalente per le verifiche sui diritti di confine.
- La riduzione del termine a 30 giorni in materia doganale riflette la necessità di rapidità, ma non implica che l'urgenza sia automaticamente rinunciabile: il legislatore ha inteso un termine dilatorio più breve ma comunque vincolante.
- La semplice presentazione di una domanda di concordato preventivo da parte del debitore non costituisce in sé una "ragione d'urgenza" idonea a giustificare la notifica preventiva dell'avviso prima del termine dilatorio.
- Per le entrate armonizzate o soggette al diritto UE, il rispetto del contraddittorio preventivo è un requisito rilevante e la sua inosservanza può comportare la nullità dell'atto, quindi le amministrazioni devono bilanciare esigenza di tempestività e obblighi di partecipazione dell'operatore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 ott 2020Sentenza del 29/10/2020 n. 130 - Comm. Trib. Prov. Trieste
- Sentenza · 29 ott 2020Sentenza del 29/10/2020 n. 480 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 29 ott 2020Sentenza del 29/10/2020 n. 638 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 29 ott 2020Sentenza del 29/10/2020 n. 5986 - Comm. Trib. Prov. Catania
- Sentenza · 29 ott 2020Sentenza del 29/10/2020 n. 23868 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 ott 2020Sentenza del 29/10/2020 n. 23869 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →