Cassazione Civile, Sentenza n. 22124/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa all'imposta regionale sulle concessioni statali (anno 2008): se le concessioni demaniali marittime rilasciate dalle Autorità portuali rientrino nel presupposto impositivo previsto dalla legge statale e regionale; questioni connesse alla portata e alla decorrenza della legge regionale Marche n.45/2012 (esclusione delle concessioni rilasciate dalle autorità portuali a decorrere dal 1/1/2013) e al rispetto della riserva di legge in materia tributaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Regione Marche e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dato ragione a Multiservizi. La Corte ha deciso nel merito rigettando l'impugnazione originaria di Multiservizi e stabilendo che, ai fini dell'imposta regionale sulle concessioni statali, il presupposto impositivo è l'occupazione e l'uso dei beni del demanio o del patrimonio indisponibile situati nel territorio regionale, indipendentemente dall'autorità che ha rilasciato la concessione. La legge regionale n.45/2012 esclude l'applicazione del tributo solo a decorrere dal 1° gennaio 2013 e non ha efficacia retroattiva né natura di interpretazione autentica del previgente regime. Spese compensate tra le parti.
Norme richiamate
legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 2
"L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione... Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione. L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione..."
Il presupposto impositivo è l'occupazione e l'uso dei beni demaniali/patrimonio indisponibile, indipendentemente dall'autorità che rilascia la concessione; la legge statale individua presupposto, soggetto passivo, base imponibile e aliquota massima.
legge regionale Marche 16 dicembre 1971, n. 3 (artt. 1-4)
Norma regionale di attuazione che ha recepito il presupposto impositivo statale e ha fissato aliquote e modalità di versamento per la Regione Marche.
legge regionale Marche 27 dicembre 2012, n. 45, art. 7
Ha escluso l'applicazione dell'imposta "nei riguardi delle concessioni demaniali marittime rilasciate... dalle autorità portuali" a decorrere dal 1° gennaio 2013; la Corte ha ritenuto che tale disposizione abbia efficacia solo a decorrere dalla data prevista e non retroattiva.
legge 28 gennaio 1994, n. 84 (disciplina Autorità portuali)
Attribuisce alle Autorità portuali funzioni amministrative, tra cui il rilascio di concessioni e la determinazione dei canoni, ma ciò non incide sul presupposto impositivo individuato dalla legge fiscale.
d.l. 30 dicembre 1993, n. 400, conv. in l. 27 febbraio 1994, n. 27 (art. 4 e art. 7 richiamati)
Consente alle Autorità portuali di adottare criteri diversi per la determinazione dei canoni demaniali marittimi purché non comportino canoni inferiori a quelli derivanti dal decreto statale; compatibile con la riserva di legge purché la normativa primaria contenga criteri direttivi sufficienti.
d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8
Ha previsto la trasformazione di taluni tributi in tributi propri regionali a decorrere dal 1° gennaio 2013, consentendo alle regioni anche la soppressione di detti tributi dalla stessa decorrenza.
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 59 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 105
Norme richiamate per l'attribuzione di funzioni amministrative e riscossione dei canoni alle Regioni/uffici competenti; tali attribuzioni non modificano il presupposto tributario stabilito dalla legge fiscale.
Costituzione, art. 23 (riserva di legge)
La riserva relativa di legge in materia tributaria è rispettata se la legge statale stabilisce criteri direttivi e limiti chiari; l'intervento amministrativo o regionale può integrare criteri predeterminati ma non creare scelte arbitrarie.
Massime di principio
- Il presupposto impositivo dell'imposta regionale sulle concessioni statali è l'occupazione e l'uso dei beni del demanio o del patrimonio indisponibile situati nel territorio regionale, indipendentemente dall'ente che ha rilasciato la concessione (Stato, Autorità portuale o Regione).
- La devoluzione dei poteri amministrativi o dei canoni alle Autorità portuali non esclude automaticamente l'applicazione del tributo: tali attribuzioni riguardano la gestione e la determinazione dei canoni, non la natura del presupposto fiscale stabilito dalla legge.
- Le leggi regionali che sopprimono o modificano l'applicazione di un tributo hanno efficacia solo dalla decorrenza espressamente fissata; non possono essere interpretate come aventi efficacia retroattiva se non previsto.
- La riserva di legge (art. 23 Cost.) è rispettata quando la normativa statale definisce criteri direttivi e generali: interventi amministrativi (es. Autorità portuali) sono ammissibili nella misura in cui non lascino scelte arbitrarie e rispettino i limiti minimi stabiliti dalla legge statale.
- Le circolari o interpretazioni amministrative non creano fonte di obblighi e diritti: l'eventuale conformità del contribuente a un'interpretazione amministrativa errata può esonerarlo dalle sanzioni (e talora dagli interessi), ma non sempre dall'obbligazione tributaria principale.
- Quando si valuta il rischio tributario in casi analoghi, verificare sempre la data di rilascio della concessione, la normativa statale e regionale applicabile alla medesima data e la decorrenza di eventuali soppressioni o trasformazioni del tributo.
- Nella pratica, verificare che la determinazione del canone dalle Autorità portuali non sia inferiore ai criteri minimi fissati dalla normativa statale; in caso contrario può sorgere contenzioso sulla base imponibile.
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